Chi può aderire (e come) a fondi pensione e PIP?

Un potenziale "libretto di risparmio" per sé e per la famiglia, sottoscrivibile da tutti. Contrariamente a quanto spesso si pensi, i fondi pensione non si rivolgono ai soli lavoratori (dipendenti): ecco chi può aderire e con quali modalità 

Sintetizzando, una forma pensionistica integrativa può essere considerata come una sorta di libretto di risparmio, potenzialmente sottoscrivibile da chiunque. L’adesione ai fondi pensione in Italia è infatti libera e volontaria. Sebbene con alcune limitazioni, che riguardano la specifica tipologia di riferimento, tutti possono cioè liberamente scegliere di aderire a uno più fondi (o PIP): i versamenti effettuati regolarmente, e i relativi rendimenti, concorrono ad alimentare la posizione individuale di ciascun aderente, secondo un sistema definito a capitalizzazione individuale.

Possono dunque aderire alle forme pensionistiche complementari:

  • i lavoratori dipendenti privati e pubblici;
     
  • i lavoratori autonomi o liberi professionisti;
     
  • i lavoratori di tutte le tipologie contrattuali (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, occasionali, con voucher, partite IVA, associati in partecipazione, imprenditori);
     
  • coloro che non svolgono un’attività lavorativa, i pensionati (purché si iscrivano almeno un anno prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia) e i soggetti fiscalmente a carico (coniuge e figli) qualora il fondo pensione lo consenta.


A seconda della propria posizione professionale al momento dell’iscrizione e delle peculiarità specifiche delle diverse forme pensionistiche complementaril'adesione può però di fatto avvenire secondo diverse modalità e, in particolare, in modalità collettiva oppure individuale. Un lavoratore subordinato può ad esempio: 

  • aderire in modo collettivo, laddove il proprio CCNL di riferimento o un accordo tra azienda e dipendenti lo preveda (in caso di adesione, il dipendente può avere peraltro diritto anche al cosiddetto contributo datoriale); 
     
  • aderire in modo individuale, vale a dire al di fuori di qualsiasi accordo con l'azienda (e relativo contributo).


Allo stesso modo, autonomi e liberi professionisti possono iscriversi in forma collettiva laddove la propria associazione di categoria o ordine professionale lo preveda; diversamente, così come per ogni altra eventuale "tipologia di aderente" per la quale non siano previsti accordi collettivi, sarà necessario procedere all'adesione individuale. 

Attenzione! L'adesione collettiva può essere istituita anche a partire da accordi territoriali, riguardanti cioè uno specifico territorio di riferimento.

A prescindere dalla modalità di sottoscrizione, il regolamento COVIP definisce precise regole di comportamento per chi propone l’adesione come: a) osservare le disposizioni normative e regolamentari; b) comportarsi con correttezza, diligenza e trasparenza; c) fornire in modo comprensibile informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamando l’attenzione sulle informazioni contenute nella Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” della nota informativa e nell’appendice ‘Informativa sulla sostenibilità”; d) informare sui contenuti del paragrafo “Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione” della Parte I della Nota; e) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell’area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l’adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l’attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva; f) evidenziare e non minimizzare gli elementi o avvertenze importanti e attivare tutti gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni acquisendo per gli aderenti già iscritti ad altra forma pensionistica complementare, copia della scheda “I costi’, contenuta nella Parte I della forma pensionistica di appartenenza, sottoscritta dall’interessato su ogni pagina.

 

Come aderire alla previdenza complementare? 

Per aderire a un fondo pensione è tipicamente necessario sottoscrivere un modulo di adesione. Premesso che l’adesione può essere consentita anche via web, in linea di massima la sottoscrizione di una soluzione collettiva (ad esempio, un fondo pensione negoziale o preesistente) avviene tendenzialmente in azienda, presso la sede del fondo pensione, dei sindacati che hanno sottoscritto l’accordo o di eventuali patronati incaricati; diversamente, l’adesione in forma individuale avviene di solito nelle sedi delle società che hanno istituito il fondo (aperto) o il PIP di riferimento. 

A ogni modo, sensibile nei confronti dei temi dell’educazione finanziaria e della consapevolezza degli iscritti, la COVIP ha emanato un regolamento cui devono attenersi i fondi pensione per l’iscrizione di un potenziale aderente. Innanzitutto, prima dell’adesione, i soggetti incaricati della raccolta hanno il compito di acquisire informazioni dall’interessato circa la sua eventuale iscrizione ad altre forme pensionistiche complementari così da - in caso affermativo - fornire gratuitamente all’interessato la scheda “I costi” contenuti nella Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” della nota informativa del fondo di appartenenza e l’appendice “Informativa sulla sostenibilità”, redatte in conformità alle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, e sottoporre alla sua attenzione tutte le informazioni utili a un confronto con la forma pensionistica proposta. 

L’iscrizione al fondo può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione dell’apposito modulo, inserito nella nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni sua parte. Per la raccolta delle adesioni particolare attenzione viene posta proprio sui luoghi e sui soggetti dove può essere svolta. In particolare, per i fondi negoziali e preesistenti sono previste:

- le sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;

- le sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali a essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

- i luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

- le sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

- gli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati oltre ad attività promozionali del fondo pensione stesso.

Per i fondi pensione aperti e i PIP la raccolta può avvenire all’interno delle sedi legali o delle dipendenze dei soggetti istitutori da parte di addetti a ciò incaricati, oltre che avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza. Nel caso di adesioni su base collettiva a fondi pensione aperti, realizzate dalle relative fonti istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, la raccolta può avvenire anche presso i luoghi indicati per i fondi negoziali/preesistenti.

 

Cosa significa adesione tacita? 

Nonostante l’adesione alla previdenza complementare sia tendenzialmente libera e su base volontaria, sono comunque possibili adesioni “tacite” o che comunque non richiedono alcuna manifestazione esplicita di volontà. 

Più precisamente, la prima eventualità – quella dell’adesione tacita – riguarda esclusivamente i dipendenti privati al momento del primo impiego, quale conseguenza della necessità per il neoassunto di definire la destinazione del proprio TFR

Al momento dell'assunzione, il lavoratore (si immagini a titolo esemplificativo un metalmeccanico) ha infatti 6 mesi di tempo per indicare la destinazione del TFR compilando il modulo TFR2, modulo predisposto dal Ministero del Lavoro che gli sarà consegnato dall'azienda. Se compila il modulo TFR2 può:

a) destinare tutto o una parte (in conformità alle previsioni delle fonti istitutive) del TFR a un fondo pensione, considerando che la quota residua di TFR rimane in azienda e continuerà a essere regolata secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile, e aderendo contestualmente al fondo pensione di riferimento sottoscrivendo l’apposito modulo; 

b) destinare il TFR all’azienda e questo rimane in azienda seguendo le regole previste dal codice civile (art. 2120).

Se non compila il modulo TFR2 entro i 6 mesi, aderisce in modalità tacita a un fondo pensione cui viene destinato il TFR. L’ente viene individuato tramite una specifica gerarchia prevista dalla legge:

1) fondo pensione collettivo di riferimento;

2) in presenza di più fondi pensione collettivi, quello individuato da un accordo aziendale;

3) mancando un accordo aziendale, il fondo con il maggior numero di iscritti nell’azienda;

4) se nessuno dei precedenti criteri può essere soddisfatto, con la soppressione del Fondo INPS (FONDINPS), alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP” (art. 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 85/2020). 


Attenzione! L’adesione tacita non esclude la necessità di comunicare l’avvenuta iscrizione così come di informare il dipendente circa la possibilità di usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutive della forma pensionistica complementare, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico. Al lavoratore deve inoltre essere comunicato il comparto cui è stato automaticamente destinato il TFR, così come le altre possibilità di investimento eventualmente disponibili. 

La seconda eventualità – vale a dire l’adesione senza manifestazione di volontà – è invece riferita all’adesione contrattuale a fondi negoziali prevista all’atto di rinnovi di contratti aziendali o nazionali di categorie di lavoratori. In questo caso, il lavoratore viene automaticamente iscritto alla forma pensionistica di riferimento mediante il versamento, da parte del datore, del contributo fissato dagli accordi collettivi per l'adesione contrattuale. Anche in questo caso vanno comunque comunicate al dipendente l’avvenuta iscrizione e la possibilità di attivare ulteriori flussi di finanziamento, il comparto di destinazioni e le possibili scelte di investimento alternative. 

Attenzione! In tutti i casi devono inoltre essere fornite all’aderente le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Parte II ‘Le informazioni integrative’ della nota informativa, dove predisposta, in coerenza con le istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, nonché dei documenti statutari o regolamentari e ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e diritti e doveri connessi all’adesione.

 

Cosa accade in caso di adesione via web? 

È possibile raccogliere adesioni anche tramite web seguendo scrupolosamente il regolamento COVIP. Preliminarmente, l’interessato deve acquisire la Parte I ‘Le Informazioni chiave per l’aderente’ della nota informativa per i potenziali aderenti, unitamente all’appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’. Il potenziale iscritto deve essere infatti debitamente informato in merito al diritto di recedere dall’adesione entro 30 giorni senza costi e motivazione e della possibilità di ricevere la documentazione in formato cartaceo. Non è consentita l’adesione mediante sito web senza il consenso espresso dell’interessato all’utilizzo di tale strumento. 

L’adesione si formalizza con la compilazione in ogni sua parte e con la sottoscrizione dell’apposito modulo che può anche essere in formato informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Il sito web del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni contiene le informazioni relative alla veste in cui lo stesso agisce e ai suoi recapiti. Infine, in fase di sottoscrizione l’aderente può dare l’autorizzazione a ricevere sempre in formato elettronico tutte le successive comunicazioni del fondo, sia in fase di accumulo sia in fase di erogazione della rendita.

 

Quale fondo pensione scegliere? 

Per scegliere il fondo pensione a cui aderire è utile e fortemente consigliabile verificarne i costi, le opzioni di investimento possibili, i rendimenti ottenuti dalla gestione finanziaria e farsi una stima di quanto versare per ottenere la pensione complementare desiderata; per questo, oltre alla documentazione ufficiale messa a disposizione da COVIP, vi suggeriamo due utili strumenti:

la Busta Arancione, indispensabile per capire a quanto ammonterà presumibilmente la pensione pubblica e stabilire dunque la percentuale di integrazione desiderata;

il Comparatore dei Fondi, grazie al quale confrontare le opzioni disponibili e trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze. 

Importante poi sottolineare come sia raccomandabile, in caso di adesione, iscriversi il prima possibile ai fondi pensione perché prima si inizia a versare, più lungo sarà il periodo contributivo e, di conseguenza, minore l’esborso mensile richiesto.