Guida (pratica) alla pensione di inabilità

Di cosa si tratta, a chi spetta, come calcolarne l'importo e a partire da quando decorre: tutte le info utili sulla pensione di inabilità (da non confondersi con invalidità e inabilità civile)

La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata su domanda* ai lavoratori cui si sia accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La condizione di inabilità identifica dunque una situazione di totale invalidità, che impedisce al soggetto interessato lo svolgimento di qualsiasi lavoro, anche di carattere temporaneo. 

Premessa indispensabile a farsi è che l’espressione “pensione di inabilità” viene tipicamente (ma talvolta impropriamente) estesa a tutte quelle prestazioni - dunque non solo di natura previdenziale, ma anche assistenziale - qui, la differenza - indirizzate agli inabili. In questa sede, si tratterà della sola prestazione di natura previdenziale, che in quanto tale trova tra i suoi prerequisiti essenziali, oltre a quello sanitario, anche una copertura minima di 260 contributi settimanali. 

 

A chi spetta la pensione di inabilità?

Rientrano tra coloro che possono avere diritto alla pensione di inabilità  INPS i lavoratori dipendenti, gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e gli iscritti ai fondi sostitutivi e integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria. Rientrano attualmente nella casistica anche dipendenti pubblici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Si rimanda in particolare al sito INPS per quel che riguarda per la pensione di privilegio, peculiare trattamento economico che spetta al dipendente pubblico divenuto inabile per cause di servizio, vale a dire per danni fisici subiti o malattie contratte come conseguenza del servizio prestato. 

A ogni modo, affinché la pensione di inabilità venga concessa devono innanzitutto sussistere due condizioni fondamentali: l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetti fisici e/o mentali, nonché l’aver maturato un minimo di 260 contributi settimanali - pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione - di cui almeno 156 settimane (3 anni) nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda. Per il conseguimento del prerequisito minimo, viene riconosciuta la possibilità di ricorso alla totalizzazione o al cumulo gratuito, cioè sommare gratuitamente i contributi versati in diversi fondi di previdenza di natura obbligatoria. Viene in aggiunta richiesta

a) la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;

b) la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli Albi professionali;

c) la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Laddove una delle precedenti cause d’incompatibilità subentri dopo aver ottenuto la pensione di inabilità, il beneficiario è tenuto a darne immediata comunicazione all'INPS, che verificherà il persistere (o meno) dei requisiti necessari per continuare a usufruire della prestazione. 

Attenzione! Nel caso in cui la domanda venga presentata dopo il compimento dell’età pensionabile, la pensione spetta solo nel caso in cui non sia stato raggiunto il requisito contributivo utile alla pensione di vecchiaia.

 

Come presentare domanda per la pensione di inabilità?

La domanda può essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: 

1) via web, sul portale dell’Istituto della Previdenza Sociale www.inps.it, avvalendosi dei servizi accessibili direttamente al cittadino; 

2) via telefono, contattando il contact center integrato INPS al numero 803164 gratuito da rete fissa o, in alternativa, ricorrendo da rete mobile al numero 06164164. In questo caso, i costi del servizio variano a seconda del piano tariffario concordato con il proprio gestore di telefonia mobile;

3) patronati o altri enti intermediario dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda presuppone anche la presentazione della certificazione medica (mod. SS3 compilato e inviato dal medico curante) utile ad attestare la condizione di inabilità. 
 


Qual è la decorrenza della pensione di inabilità? 

Laddove venga accertata l’effettiva sussistenza di tutti i prerequisiti - sanitari e amministrativi - richiesti, la pensione di inabilità ricorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e, in particolare, secondo la normativa vigente, in occasione del primo giorno bancabile del mese. A differenza dell’assegno ordinario di invalidità, la cui validità è triennale ed è confermato automaticamente solo a seguito di tre riconoscimenti consecutivi, la pensione di invalidità non ha durata prefissata

Esattamente come l’assegno ordinario di invalidità, può tuttavia essere soggetta a revisione secondo quanto disposto dalla legge 222/1984. L’INPS può cioè predisporre controlli per verificare il persistere dei prerequisiti e, dunque, confermare la pensione di invalidità o, tra le possibili alternative, anche revocarla laddove il beneficiario dimostri il recupero (a più di un terzo) della propria capacità lavorativa. Nei casi di condizioni di infermità fisiche e/o mentali che riducano la capacità lavorativa a meno di un terzo, senza tuttavia raggiungere la situazione di totale inabilità (riduzione del 100%), la pensione di inabilità lascia eventualmente spazio, a seguito della revisione, all’assegno ordinario di invalidità. 

 

Come viene stabilito l’importo della pensione di inabilità?

In linea di massima, si può affermare che l’importo è correlato ai contributi effettivamente versati dai lavoratori. Più precisamente, si ricorre al sistema misto per quanti abbiano avviato la propria attività lavorativa prima del 1996; diversamente, il sistema di calcolo è interamente affidato al metodo contributivo per gli iscritti dopo l’entrata in vigore della Riforma Dini.

L’anzianità contributiva maturata viene poi incrementata, fino al raggiungimento del limite massimo di 2080 contributi settimanali, dal numero di settimane che intercorrono tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età, limite anagrafico egualmente valido sia per le donne sia per gli uomini. Va tuttavia precisato che, a differenza di quanto accade con l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità non viene convertita d’ufficio in pensione di vecchiaia al maturare di tutti i requisiti richiesti. Affinché ciò possa avvenire, è dunque necessario che il pensionato presenti un’apposita domanda all’ente di riferimento, cui spetta la responsabilità della verifica dei requisiti necessari. 

La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti, in caso di decesso del beneficiario, ma dal settembre 1995 (legge 335/1995) non è compatibile con eventuali rendite INAIL riconosciute per la stessa causa. A ogni modo, se la rendita INAIL risulta d’importo inferiore alla pensione di inabilità, il titolare della stessa ha diritto a ricevere dall’ente previdenziale un importo parti alla differenza tra le due prestazioni. 

 


*Per i professionisti iscritti a un Albo professionale si fa riferimento alle disposizioni della Cassa di appartenenza. Maggiori informazioni sono disponibili, per ciascuna professione, nella sezione dedicata a "I protagonisti della previdenza obbligatoria". 

 

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