Miniguida all'adeguatezza assicurativa: le informazioni da fornire e ricevere

L'importanza delle informazioni richieste prima della stipula del contratto assicurativo: come valutare se la soluzione offerta è davvero in linea con le proprie esigenze? Ecco cos'è l'adeguatezza informativa e perché è tanto importante

Nella scelta di stipulare o meno un contratto di assicurazione è importante comprendere se la polizza che si va ad acquistare sia effettivamente utile a coprirsi dai rischi e bisogni rispetto ai quali ci si vuole tutelare. Proprio con tale finalità, nel collocamento dei loro prodotti, Compagnie e intermediari di assicurazione sono tenuti a operare una valutazione di adeguatezza della soluzione offerta con le esigenze di contraente e/o assicurato. 

 

Ma che cosa si intende in concreto per valutazione di adeguatezza? E quando viene fatta?

Secondo la regolamentazione dettata in materia di assicurazioni, nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutarne le effettive necessità e operare in modo tale che siano sempre adeguatamente informati. 

In altre parole, se è vero che chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo deve ricevere tutta la documentazione precontrattuale relativa servizio e vedersi spiegato attentamente il contenuto della garanzia, lo è altrettanto che questo non basta affinché la “parte assicuratrice” assolva pienamente i propri doveri. Una corretta distribuzione del prodotto assicurativo prevede infatti che, a fronte della manifestazione del potenziale cliente della volontà di garantirsi per alcuni dei propri rischi, la Compagnia (o l’intermediario) operi una valutazione in concreto della rispondenza del contratto offerto alle esigenze assicurative, e/o previdenziali, di quest’ultimo. Non solo, quando e dove necessario, anche in funzione delle caratteristiche della polizza, si aggiungerà inoltre una valutazione della propensione al rischio del contraente. 

Questa è, in estrema semplicità, la valutazione di adeguatezza. Valutazione sulla base della quale i distributori sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle effettive esigenze di copertura del contraente. Ed è sempre per questa ragione che, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, le Compagnie o gli “intermediari” acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale. Nel tempo della stipula sarà ad esempio normalmente richiesto di compilare un questionario “di adeguatezza” che, attraverso un percorso domanda-risposta, renderà più agevole per il distributore comprendere se l’offerta sia effettivamente coerente con i bisogni del contraente.

 

Qualche esempio… 

Nel caso delle assicurazioni Vita, è piuttosto usuale che vengano richieste notizie sulle caratteristiche personali del contraente: età, attività lavorativa, nucleo familiare, situazione finanziaria e assicurativa, propensione al rischio e aspettative legate alla sottoscrizione del contratto (in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere). 

Attenzione! Un rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste (oltre a dover risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dallo stesso) potrebbe pregiudicare la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze e, pertanto, il potenziale cliente deve sempre esserne avvertito. 

Tutte queste attività devono infine culminare nel giudizio dell’impresa o dell’intermediario sull’adeguatezza del contratto offerto. Qualora la polizza non risulti adeguata alle esigenze del contraente, è obbligo del distributore comunicarlo, anche in forma scritta, al cliente che intenda comunque procedere all’acquisto della polizza. In mancanza di un’eventuale evidenza scritta, nel caso in cui il cliente scoprisse (ad esempio in occasione di un sinistro) solo successivamente alla stipula di aver sottoscritto una polizza in realtà non adeguata alle proprie esigenze di garanzia, potrà rivalersi nei confronti del distributore. Più precisamente, pur non avendo diritto all’eventuale indennizzo o a diversa prestazione assicurativa, potrà comunque agire per richiedere il risarcimento del danno subito per aver erroneamente confidato di disporre di una polizza adeguata a coprirsi dai rischi per i quali aveva chiesto di poter essere assicurato. 

Volendo proporre un esempio estremo, ma utile a comprendere cosa potrebbe accadere in concreto, basterà pensare al caso di un medico che, volendosi assicurare per il proprio rischio professionale, si veda proporre una polizza di RC generale che escluda però i danni a terzi conseguenti a prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. In questo caso, la polizza coprirà sicuramente i rischi di responsabilità civile verso terzi, ma non per le ipotesi da cui intendeva garantirsi il singolo medico. Al verificarsi di questa circostanza, la Compagnia potrà rifiutare l’indennizzo ma, in assenza della prova scritta di aver rilasciato una dichiarazione relativa all’inadeguatezza della copertura rimasta “inascoltata” dal medico, potrà vedersi obbligata a risarcire il singolo medico del danno patito, per violazione delle regole di comportamento in fase precontrattuale.