Le tutele per l'iscritto e la trasparenza nella previdenza complementare

Tra le motivazioni alle base della mancata adesione alla previdenza complementare viene con frequenza citato il timore di una gestione poco trasparente, che spesso riflette una non adeguata conoscenza del sistema: in realtà, sono infatti numerose le disposizioni di legge a tutela degli aderenti

I fondi pensione hanno una struttura di vigilanza e controlli tale da essere considerati uno degli strumenti finanziari più sicuri fra quelli disponibili ai risparmiatori italiani: tra tutte le normative vigenti in materia di previdenza complementare, quella italiana è infatti ritenuta tra le più tutelanti a favore degli iscritti.

In particolare, il sistema della previdenza complementare si fonda su un insieme di regole finalizzate alla tutela del risparmio previdenziale.

 

L'Autorità di vigilanza: la COVIP

Innanzitutto, allo scopo di assicurare il buon funzionamento della previdenza complementare, il legislatore italiano ha istituito fin dagli anni Novanta una specifica autorità di vigilanza: la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – nata con la precisa missione di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari a tutela degli iscritti e dei beneficiari. La più recente direttiva IORPII, tra l’altro, ne ha rafforzato le competenze, autorizzandola anche a ispezioni presso le società cui sono state esternalizzate attività del fondo.

Nel pieno esercizio delle sue funzioni, la Commissione ha dunque emanato una serie di provvedimenti, aggiornati nel tempo, che impongono a ogni fondo pensione di fornire periodicamente ai propri iscritti un'informativa ampia e trasparente, anche attraverso la creazione di un proprio sito web. Non solo, gli iscritti attivi possono in ogni momento richiedere informazioni sulle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui propri diritti pensionistici complementari con riferimento a: 

- condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

- valore dei diritti pensionistici maturati o una valutazione degli stessi riferiti a non più dei 12 mesi precedenti la data della richiesta;

- condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso.


Possibilità garantita anche a chi è ancora iscritto al fondo pur avendo perso i requisiti di partecipazione al fondo e agli eredi e beneficiari in caso di morte dell’aderente.

Spetta sempre alla COVIP la definizione di una procedura “reclami”: l’iscritto che riscontri anomalie o irregolarità nel proprio fondo e scelga di rivolgersi a quest'ultimo per le opportune richieste di chiarimento deve sempre ricevere una risposta tempestiva, chiara ed efficace. In assenza di risposta o in caso di riscontri insoddisfacenti, l'aderente può invece scegliere di presentare un esposto direttamente alla COVIP che, verificata e fondatezza e rilevanza dei fatti segnalati ed effettuati tutti i necessari approfondimenti, potrà valutare l’adozione dei provvedimenti più opportuni nei confronti della forma pensionistica complementare interessata.

Informazioni e approfondimenti sulla normativa sono disponibili sul sito www.covip.it; per ulteriori chiarimenti, è inoltre possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico via mail all’indirizzo urp@covip.it

 

La direttiva IORPII

Tali regole sono diventate ancora più stringenti e precise con il recepimento della Direttiva Europea IORPII (2016/2341) che, ribadito come le forme pensionistiche complementari “limitano le proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate”, ha introdotto norme relative a:

Governanceche deve essere trasparente, adeguata, proporzionata alla dimensione dell’ente e illustrata annualmente in un documento reso pubblico insieme al bilancio, evidenziando le decisioni relative agli investimenti sui connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Le politiche illustrate vengono riviste almeno ogni 3 anni. I fondi pensione aventi soggettività giuridica devono, poi, dotarsi di funzioni fondamentali: 

- gestione dei rischi, per effettuare il controllo sulle attività sia interne che esternalizzate, sulla gestione delle attività e delle passività, sugli investimenti (in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili) e sulle eventuali criticità di liquidità e di concentrazione;

- revisione interna, per verificare la correttezza dei processi gestionali, l’attendibilità della contabilità, l’efficacia del controllo interno sulle attività esternalizzate e i relativi flussi informativi;

- attuariale, qualora eroghi direttamente delle pensioni così da verificare l’adeguatezza delle riserve relative.


Il fondo definisce anche una politica di remunerazione di tutte le persone che amministrano effettivamente il fondo (compresi i fornitori delle attività esternalizzate) e la rende pubblica.

Investimenti: per i quali, con modalità definite dalla COVIP, viene reso pubblico un documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di gestione oltre alle tecniche di misurazione del rischio di investimento e la ripartizione strategica delle attività in relazione alle prestazioni pensionistiche dovute. Anche in questo caso, vanno evidenziate eventuali politiche d’investimento legate a fattori ambientali, sociali e di governo societario e il documento viene aggiornato almeno ogni 3 anni. 

Trasparenza: oltre alle attuali informazioni il fondo comunicherà all’iscritto le possibili opzioni di erogazione della prestazione almeno 3 anni prima della (possibile) data di pensionamento. 

Attività transfrontaliera: sono state definite e semplificate le attività per il trasferimento delle posizioni di iscritti fra fondi di stati membri della comunità europea. Il provvedimento permette dunque a chi si trasferisce in un altro Stato di poter trasportare la propria posizione previdenziale nel nuovo fondo cui ora aderisce. 


Rimangono invece inalterate le disposizioni sui prodotti finanziari eligibili per gli investimenti e riguardanti inoltre il cosiddetto obbligo della banca depositaria, nella quale custodire l'intero patrimonio affinché non possa essere usato o sottratto da un singolo in alcun modo (evitando il fenomeno del "prendi e scappa").