I trattamenti ai superstiti: cos'è e come funziona la pensione di reversibilità

Di cosa si tratta, come e quanto spetta, quali soggetti ne hanno diritto, quali sono le possibili cause di cessazione: tutto quello che bisogna sapere sulle pensioni di reversibilità

La pensione di reversibilità è una prestazione economica, erogata dall'INPS su domanda*, in favore dei familiari di un pensionato deceduto. Pur rientrando nell'alveo dei trattamenti riservati ai "superstiti", essa differisce dunque dalla pensione indiretta, dovuta invece ai familiari di un lavoratore deceduto, non pensionato, che abbia maturato i contributi settimanali richiesti per legge.

Dunque, ricapitolando, si parla di pensone di reversibilità quando il defunto risulta già titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità del vecchio ordinamento, etc). Si parla invece di pensione indiretta nel caso di un cui il defunto, al momento del decesso, non risulti già titolare di pensione diretta, ma soddisfi comunque alcuni precisi prerequisiti assicurativi e contributivi utili affinché i suoi eredi possa far valere il diritto alla prestazione ai superstiti (almeno 780 contributi settimanali o 260 contributi settimanali di cui almeno 156 versati nel quinquennio che ha preceduto il decesso). 

Attenzione! A differenza della pensione di inabilità, l’assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti. 

 

A chi spetta la pensione di reversibilità?

Come riepilogato dalla circolare INPS 185/2015, ne hanno diritto:

- il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal tribunale competente il diritto  all’assegno al mantenimento;

- il coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile;

- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che, alla data della morte del genitore, siano minorenni, inabili di qualunque età, studenti entro il 21° o 26° anno di età se universitari e a carico del deceduto;

- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna), anche se non formalmente loro affidati, alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

- ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che, alla data di morte del pensionato, siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, la pensione può essere erogata:

- ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che, alla data di morte del pensionato, siano a carico del medesimo.

 

Alcune precisazioni...

In particolare, viene considerato "inabile" il soggetto che,  a causa di infermità o difetto fisico e/o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Come sancito dalla circolare 15/2009, per i figli maggiorenni inabili è inoltre prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione di reversibilità, nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative, in presenza di finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro.

Il superstite è invece considerato effettivamente "a carico" del defunto al sussistere delle seguenti condizioni:

a) la non autosufficienza economica. Tale condizione sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. In particolare, in caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi successivi al 31 ottobre 2000, si fa riferimento ai fini dell'accertamento del requisito al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n.33, annualmente rivalutato; per i figli che si trovino nelle condizioni previste dal'articolo 5 della legge n.222 del 1984 e che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un relatore o che, non in grado di compiere altri atti di vita quotidiana, necessitino di assistenza continua, tale limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnament

b) il mantenimento abituale. Condizione che può desumersi dall'effettivo comportamento del deceduto nei confronti dell'avente diritto alla pensione di reversibilità.

Attenzione! Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza, o meno, del superstite con il defunto. Nel primo caso, il mantenimento viene presunto; nel secondo (vale a dire in caso di mancata convivenza), occorre accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi, che il defunto concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite.  

 

Come inoltrare la domanda per la pensione di reversibilità?

Le domande per la pensione di reversibilità - che valgono anche come richiesta dei ratei di pensioni maturati e non riscossi dal deceduto - possono essere inoltrate esclusivamente per via telematica: via web, avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, oppure consultando patronati o altri enti intermediari dell'Istituto e usufruendo quindi dei servizi telematici offerti dagli stessi. È possibile inoltre, via telefono, rivolgersi anche per informazioni al Contact Center integrato, utilizzando il numero 803164, gratuito da rete fissa, oppure rivolgendosi da rete mobile al numero 06164164, a pagamento secondo i costi previsti dal piano tariffario del proprio gestore di telefonia mobile.

Attenzione! Nel caso di orfani minori, la richiesta deve essere presentata da chi ne ha la legale rappresentanza.

La domanda per la concessione della pensione ai superstiti può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla morte del pensionato. Trascorsi 10 anni dal decesso, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 2946 del codice civile (prescrizione ordinaria). Per il trattamento pensionistico privilegiato previsto per la gestione pubblica, la richiesta va invece  presentata entro e non oltre i 5 anni dal decesso.

 

Come viene stabilito l'importo della pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità viene liquidata in misura percentuale del rateo corrisposto al pensionato defunto, comprensivo dell'eventuale integrazione al minimo, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 495/1993 e ribadito nella circolare INPS 53/1995).

In particolare, l'importo spettante ai superstiti è calcolato secondo le percentuali previste dalle legge 335/1995. Le aliquote di reversibilità sono dunque stabilite nelle seguenti misure:

  • solo coniuge: 60%
     
  • coniuge e un figlio: 80%
     
  • coniuge e due o più figli: 100%


Qualora abbiano  diritto a pensione soltanto i figli,  ovvero  i  genitori  o i fratelli o le sorelle, le aliquote  di  reversibilità sono le seguenti:

  • un figlio: 70%
     
  • due figli: 80%
     
  • tre o più figli: 100%
     
  • un genitore: 15%
     
  • due genitori: 30%
     
  • un fratello o sorella: 15%
     
  • due fratelli o sorelle: 30%
     
  • tre fratelli o sorelle: 45%
     
  • quattro fratelli o sorelle: 60%
     
  • cinque fratelli o sorelle: 75%
     
  • sei fratelli o sorelle: 90%
     
  • sette fratelli o sorelle: 100%
     

Per ogni altro familiare avente diritto alla reversibilità, diverso da coniuge, figli e nipoti, alla quota viene dunque applicata una maggiorazione del 15%. A decorrere dall'1 settembre 1995, la pensione di reversibilità viene poi ridotta anche se il titolare possiede altri redditi. In particolare, la quota subisce una decurtazione in funzione del reddito: 

  • pari al 25% dell'importo della pensione in caso di reddito superiore a 3 volte il TM annuo del FPLD; 
     
  • pari al 40% dell'importo della pensione in caso di reddito superiore a 4 volte il TM annuo del FPLD; 
     
  • pari al 50% dell'importo della pensione in caso di reddito superiore a 5 volte il TM annuo del FPLD; 


Attenzione! Il reddito viene calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile del TM  in vigore all'1 gennaio. Il trattamento minimo annuo vigente all’1 gennaio 2024 ammonta a 598,61 euro mensili: di riflesso, per l’anno in corso il limite di reddito annuo entro cui la pensione al superstite non subisce riduzioni è pari pertanto a 23.345,79 euro. Volendo fare un esempio, dunque, il coniuge senza figli riceverà una quota di pensione che varierà a seconda del livello del reddito: 

  • con redditi fino a 3 volte minimo la quota sarà pari al 100% del 60% = 60%
     
  • con redditi da 3 a 4 volte minimo la quota del 60% sarà decurtata del 25% = 45%
     
  • con redditi da 4 a 5 volte minimo la quota del 60% sarà decurtata del 40% = 36%
     
  • con redditi oltre 5 volte minimo la quota del 60% sarà decurtata del 50% = 30%

La pensione di reversibilità spettante alla vedova si può cumulare con una (o più) pensioni di reversibilità di un ex coniuge divorziato. L'incumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi del beneficiario non si applica in presenza di contitolari appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto previsto dalla circolare INPS 234 del 25 agosto 1995. I redditi oggetto di valutazione sono i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione. Ulteriori chiarimenti sui redditi da valutare ai fini del cumulo con le pensioni ai superstiti sono delineati dalla circolare INPS 38/1996.

Si ricorda inoltre che quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che - come esposto nella circolare 65 del 21 marzo 1984 - sono pertanto revocate a partire dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche quando a carico di un Ente diverso dall'INPS. Poiché secondo la normativa vigente è il reddito il requisito per la loro concessione o proroga, le suddette prestazioni vanno invece solo ricostituite nel caso in cui derivino da invalidità civile (si legga in merito la circolare 86 del 27 aprile 2000).

Attenzione! Le pensioni di reversibilità decorrono dal mese successivo a quello del decesso del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Secondo le disposizioni vigenti, il pagamento è realizzato il primo giorno bancabile del mese. 

 

Quali sono le possibili cause di cessazione del diritto alla pensione di reversibilità? 

Il diritto alla pensione di reversibilità cessa nei seguenti casi:

- per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso, al coniuge spetta solo l’una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, deve essere riliquidata in favore di questi ultimi, applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;

- per i figli minori, al compimento del 18° anno di età; 

per i figli studenti di scuola media o scuola professionale, qualora terminino o interrompano gli studi e, comunque, al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;

- per i figli studenti universitari, qualora terminino o interrompano gli anni del corso legale di laurea e,  comunque, al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione; 

- per i figli inabili, qualora venga meno lo stato di inabilità;

per i genitori, qualora conseguano altra pensione;

per i fratelli e le sorelle, qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, o venga meno l'eventuale stato di inabilità;

per i nipoti minori equiparati ai figli legittimi valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

La cessazione della contitolarità determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge occorsi nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari. In particolare, nei casi di cessazione della contitolarità, si prende in considerazione, ai fini del diritto al trattamento minimo e della riduzione per incumulabilità prevista dalla legge 335/1995, il reddito percepito nell'anno in corso.

 


* Per i professionisti iscritti a un Albo professionale si fa riferimento alle disposizioni della Cassa di appartenenza. Maggiori informazioni sono disponibili, per ciascuna professione, nella sezione dedicata a "I protagonisti della previdenza obbligatoria".