Miniguida alla Certificazione Unica

Di cosa si tratta, a cosa serve, gli obblighi del datore di lavoro, come ottenerla, cosa succede in caso di mancato rilascio: guida pratica alla Certificazione Unica per lavoratori dipendenti e autonomi

La certificazione unica (ex CUD) è il documento fiscale che comprova la percezione di un reddito da parte di un contribuente (lavoratore dipendente o lavoratore autonomo).

La legge stabilisce infatti che i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, così come intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, sono tenuti alla certificazione di tali dati attraverso una dichiarazione unica, redatta in conformità ai modelli resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo cui si riferiscono gli emolumenti corrisposti. Tale dichiarazione rappresenta per l'appunto la Certificazione Unica.

Di fatto, dall'anno di imposta 2017, la Certificazione Unica ha sostituto il modello CUD (Certificato Unico Dipendente), mantenendo la funzione di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati. Tuttavia, rispetto al passato, viene rilasciata anche nel caso in cui vengano corrisposti redditi da lavoro autonomo, che, fino al 2014, invece erano certificati in forma libera. In ogni caso, la Certificazione Unica ex CUD deve essere emessa dal datore di lavoro o, in alternativa, dal soggetto committente che ha erogato redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni.

 

Elementi della Certificazione Unica

Spetta al Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito disporre l’approvazione del modello di Certificazione Unica, definendone i contenuti, i termini nonché le modalità di trasmissione. In particolare, il modello di Certificazione Unica 2021, approvato con il Provvedimento Direttoriale dello scorso 15/1/2021, prevede, che, tra i vari elementi, vengano certificate le seguenti informazioni:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, corrisposti nell’anno 2020 e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
     
  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso Testo Unico;
     
  • l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2020, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio così come da disposizioni dell’Agenzia e di legge;
     
  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2020 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 449/1997;
     
  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della legge 413/1991;
     
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2020 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
     
  • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (così come disposto dal TUIR);
     
  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
     
  • le relative ritenute di acconto operate;
     
  • le detrazioni effettuate. 
     

La Certificazione Unica viene inoltre utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nel 2020 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali  

 

Forma della Certificazione Unica

La Certificazione Unica 2021 è composta in particolare da due distinti modelli: il primo è il cosiddetto modello CU “sintetico”, rilasciato a tutti i percettori di redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o di acconto, nel quale sono riportati gli elementi definiti dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Il secondo è invece rappresentato dal cosiddetto modello CU “ordinario”, che, rispetto al modello “sintetico”, prevede una serie aggiuntiva di informazioni, tra cui:

  • un’anagrafica più completa sia del sostituto d’imposta che del sostituito;
     
  • il quadro CT, nel quale viene indicata la sede telematica dove il sostituto d’imposta intende ricevere dall’Agenzia delle Entrate il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo);
     
  • una sezione più articolata relativa all’assistenza fiscale, nella quale, nei casi in cui venga predisposto il modello 730 congiunto, i risultati di conguaglio fiscale sono suddivisi tra richiedente e coniuge del richiedente;
  • i dati derivanti da fallimento ovvero da operazioni straordinarie.
     

Tutte queste informazioni aggiuntive risultano di fatto utili all’Agenzia delle Entrate sia per compilazione del modello 730 precompilato, nonché per effettuare gli accertamenti previsti in tempi più rapidi rispetto al passato.

 

Termini di presentazione

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i termini di invio telematico della Certificazione Unica variano in funzione della tipologia di percettore. Più precisamente, nel caso di certificazione di emolumenti derivanti da attività di lavoro dipendente o assimilato, il termine di scadenza previsto per la trasmissione telematica è il 16 marzo 2021. Tale termine è comunque solitamente da intendersi come perentorio poiché i dati contenuti nella certificazione risultano necessari all’Agenzia delle Entrate per la definizione del modello 730 precompilato;

Nel caso di certificazione di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, il termine di scadenza del 16 marzo non risulta invece perentorio, salvo che queste certificazioni non producano conseguenze sul modello 730 precompilato). Queste possono essere infatti trasmesse all’Agenzia delle Entrate, senza l’aggravio di ulteriori sanzioni, entro la data di scadenza prevista per l’invio del modello 770, vale a dire il 31 ottobre 2021.

Per quanto riguarda invece la consegna della Certificazione Unica al percettore, in formato cartaceo o tramite mail (purché venga stabilita con certezza la possibilità da parte del lavoratore di accedere e stampare il contenuto della comunicazione), la norma non prevede differenziazione dei termini di consegna. In particolare, per il 2021 viene stabilito le certificazioni debbano essere consegnate ai percettori entro 16 marzo. Il termine è di 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora il dipendente ne faccia richiesta.

Ricapitolando, nel caso di lavoro subordinato e salvo casistiche particolari come quelle dettate nel 2020 dalla pandemia, la Certificazione Unica viene emessa dal datore di lavoro al lavoratore dipendenti, per i quali il documento svolge il compito fondamentale di attestare il regolare versamento delle ritenute fiscali e previdenziali da parte del datore di lavoro ed è inoltre essenziale ai fini della compilazione del modello 730 (ordinario e precompilato). In questo caso, termine ultimo per la trasmissione della certificazione all'Agenzia delle Entrate è, a partire dal 2021, il 16 marzo; a partire da quest’anno la stessa data vale anche per l’obbligo di datore di lavoro e azienda di fornire la documentazione al dipendente. 

Lo stesso termine di consegna vale in realtà anche i lavoratori autonomi: in tal caso, tuttavia, decade la perentorietà della scadenza relativa alla trasmissione, che può avvenire entro la stessa data stabilita per l'invio del modello 770.

Attenzione! Con una nota che anticipa il Decreto Sostegni, il MEF ha reso noto che, per l'anno in corso, "verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate e di consegna della stessa agli interessati. La stessa proroga al 31 marzo 2021 viene prevista anche per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all'Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata". In virtù di questo slittamento, l’Agenzia metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile.

 

Sanzioni

In caso di certificazioni omesse, tardive o errate è prevista a carico del datore di lavoro inadempiente - per ciascuna certificazione -  una sanzione di 100 euro, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.