Giovani e lavoro: il contratto di apprendistato

Formare i giovani per inserirli nel mondo del lavoro: questa la principale finalità del contratto di apprendistato. Come funziona e a chi si rivolge?

L'apprendistato nasce con l'obiettivo fondamentale di agevolare l'ingresso dei giovani (fino ai 29 anni, a seconda della tipologia di apprendistato) nel mondo del lavoro. Si tratta pertanto di una forma di lavoro subordinato contraddistinta da un forte contenuto formativo: oltre alla retribuzione per l'attività svolta, l'apprendista ha infatti diritto a ricevere tutta la formazione necessaria ad acquisire competenze professionali adeguate al ruolo per cui è stato assunto. A propria volta, ha però l'obbligo di seguire il percorso formativo per lui prefissato, con svolgimento interno o esterno all'azienda stessa. Il piano formativo deve essere contenuto nel contratto di apprendistato, che in nessun caso può avere durata inferiore ai sei mesi.

Si distinguono in particolare 3 tipologie di contratti di apprendistato:

  • Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Si tratta della forma di apprendistato che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, variabile in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni (o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale). Possono essere assunti con questa tipologia di contratto, i giovani a partire dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale.

  • Apprendistato professionalizzante

Si tratta della forma di apprendistato finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale attraverso un'opportuna attività di formazione ricevuta sul luogo di lavoro. Di durata mai inferiore ai sei mesi e superiore ai 3 anni (o 5 per l'artigianato), l'apprendistato professionalizzante riguarda i giovani di età compresa tra i 18 anni - 17 anni, nel caso in cui siano in possesso di qualifica professionale  - e i 29 anni.

I periodi del primo e del secondo tipo di apprendistato sono sommabili fino a un massimo di 6 anni.

  • Apprendistato di alta formazione e ricerca

Si tratta della forma di apprendistato che permette di conseguire un titolo di studio di scuola secondaria o universitaria (diploma di scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca). Come l’apprendistato professionalizzante, anche questa tipologia di contratto si rivolge ai giovani tra i 18 e i 29 anni, mentre la durata è invece stabilita da accordi tra Regioni e parti sociali. L'apprendistato di alta formazione e ricerca può essere utilizzato anche per il praticantato di accesso alle professioni ordinistiche. 

 

Quali i vantaggi per il datore di lavoro?

Se l’apprendista ha innanzitutto dalla sua la convenienza di imparare una professione, il datore di lavoro è incentivato per legge a usufruire dell’apprendistato per mezzo di agevolazioni di tipo normativo, contributivo ed economico.

Tra i benefici previsti, innanzitutto, la retribuzione: l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto al livello che gli corrisponderebbe, in accordo al contratto collettivo nazionale di lavoro, per lo svolgimento di quelle determinate mansioni o funzioni qualora non fosse un apprendista. Da non trascurare poi i vantaggi economici, come la contribuzione previdenziale agevolata pari al 10% (quella a carico dell’apprendista è pari al 5,84%) delle retribuzioni per le aziende con più di 9 dipendenti e lo sgravio totale per quelle con meno di 9 dipendenti o, ancora, la possibilità di dedurre spese e contributi dalla base imponibile IRAP. Gli apprendisti sono infine esclusi dal computo del numero complessivo di dipendenti, spesso richiesto alle imprese per varie finalità legislative. L’erogazione dei benefici può essere soggetta alla verifica della formazione svolta.

 

Quali invece gli obblighi per il datore di lavoro?

Il primo obbligo riguarda l’interruzione del rapporto di lavoro: nel corso del periodo formativo, il datore di lavoro non può recedere dal contratto se non in presenza di giusta causa o giustificato motivo. Al termine dell’apprendistato, è invece possibile procedere con il recesso secondo tempi e modalità disposti, per il preavviso, dal CCNL di riferimento. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Altro limite riguarda poi il numero di apprendisti che può essere introdotto in azienda: salvo casi specifici disposti per legge, tale numero non può infatti superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate già in servizio all’intervento dell’azienda.

Non vige invece alcun obbligo di proseguire a tempo indeterminato il rapporto di lavoro al termine del contratto di apprendistato, se non nel caso di apprendistato professionalizzante presso aziende con più di 50 dipendenti: il datore di lavoro è qui obbligato per legge a proseguire il rapporto con almeno il 20% degli apprendisti arrivati a termine del loro periodo formativo, pena l’impossibilità di realizzare nuovi contratti di apprendistato. Sono esclusi dal conteggio i contratti terminati anzitempo per giustificato motivo o giusta causa.