Come funzionano stage e tirocini?

Dalla durata all'indennità di partecipazione: tutte le informazioni utili su stage e tirocini, buona opportunità per i più giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro (ma non solo) 

Il tirocinio è una misura formativa finalizzata all’acquisizione di competenze professionali o all’inserimento o reinserimento lavorativo di un soggetto, il tirocinante, all’interno di un contesto lavorativo, il soggetto ospitante. Consiste pertanto in un periodo di orientamento al lavoro e/o di formazione in una situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. 

Se ne distinguono diverse tipologie: 

1. Curriculari o stage

I tirocini curriculari o stage sono quelli previsti all’interno di percorsi di studio scolastici e universitari, rivolti agli studenti allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra scuola e lavoro nell’ambito dei processi formativi. Rientrano in tale ambito i tirocini che danno diritto a crediti formativi, compresi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Allo stesso modo, si considerano curriculari anche i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, anche se non strettamente necessari all’ottenimento di crediti formativi e quindi al conseguimento del titolo di studio.

2. Extracurriculari

I tirocini extracurriculari possono essere:

  • di formazione e orientamento, se svolti entro i 12 mesi dal conseguimento dell'ultimo titolo di studio;
  • di inserimento / reinserimento lavorativo, quando rivolti a soggetti privi di occupazione (inoccupati o disoccupati);
  • di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, di cui all’art. 1, comma 1 della legge n.68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, approvate con l’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio 2017, stabiliscono che i tirocini extracurriculari si rivolgono a:

  • soggetti in stato di disoccupazione ex art. 19 d.lgs. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria e terziaria;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; 
  • lavoratori a rischio disoccupazione; 
  • soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; 
  • soggetti disabili e svantaggiati.

 

Quali sono i soggetti interessati? Attivazione del tirocinio e modalità di svolgimento

I tirocini si realizzano attraverso l’interazione di tre specifiche figure:

  • il tirocinante: è il soggetto destinatario del periodo di formazione oggetto del tirocinio;
  • il soggetto ospitante: è il soggetto che ospita all’interno della propria struttura il tirocinante per il perfezionamento del periodo formativo previsto (aziende, studi professionali, enti pubblici, cooperative etc.); 
  • l'ente promotore: è il soggetto che promuove il tirocinio e assolve a tutti gli oneri burocratici previsti dalla normativa per attivarlo (scuole superiori, università, Fondazione Consulenti per il Lavoro, agenzie per l’impiego etc.). E’ tenuto ad assicurare il tirocinante stipulando apposita polizza contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Al fine di attivare un tirocinio è necessario che l’ente promotore e il soggetto ospitante sottoscrivano un’apposita convenzione con la quale regolamentare le modalità di attivazione del tirocinio, così da garantire al tirocinante il corretto e puntuale svolgimento della formazione prevista. Le modalità e i tempi di svolgimento del tirocinio (come la durata e l’orario di lavoro, le finalità e le attività che lo stesso andrà a svolgere in relazione alla figura professionale di riferimento) verranno specificate nel progetto formativo individuale, il quale verrà sottoscritto per presa visione ed accettazione da tutti i soggetti convolti nel tirocinio: soggetto promotore, soggetto ospitante, tirocinante.

All’interno del progetto formativo verranno indicati anche i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore della stesura del progetto formativo e del monitoraggio dello stesso, e del tutor aziendale che avrà il compito di agevolare l’inserimento del tirocinante nel contesto aziendale e di assisterlo in tutte attività che gli verranno assegnate.

Al termine dell'esperienza è previsto, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, il rilascio di un’attestazione dell’attività svolta durante il tirocinio e delle competenze eventualmente acquisite, che verranno registrate nel c.d. Libretto Formativo del cittadino.

 

Quanti tirocini possono essere attivati contemporaneamente? 

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito dalle norme regionali e delle province autonome. Ad ogni modo le Linee Guida adottate con l’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 hanno previsto i seguenti limiti:

  • unità operative con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante
  • unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: massimo 2 tirocinanti
  • unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.

Inoltre, per quei soggetti ospitanti che occupano alle proprie dipendenze almeno 21 dipendenti, le nuove linee guida hanno introdotto un regime di primalità che permetta loro di eccedere la suddetta quota di contingentamento, subordinato alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata minima di 6 mesi e non inferiore al 50% del normale orario di lavoro, entro i seguenti limiti:

  • un ulteriore tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocini attivati nei 24 mesi precedenti;
  • due ulteriori tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocini attivati nei 24 mesi precedenti;
  • tre ulteriori tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocini attivati nei 24 mesi precedenti;
  • quattro ulteriori tirocini se hanno assunto almeno il 100% dei tirocini attivati nei 24 mesi precedenti.

 

L'indennità di partecipazione

È previsto che tutti i tirocinanti percepiscano un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, che le Regioni possono elevare in sede di predisposizione della regolamentazione specifica. Tale indennità, prevista nell’ambito dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e dei tirocini formativi/inserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, è corrisposta al tirocinante a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile.

Restano esclusi da questa fattispecie i tirocini curriculari inseriti nei percorsi formativi di atenei e scuole, i tirocini transnazionali e quelli estivi.

 

La durata di tirocini e stage 

Salvo diverse previsioni adottate dalle Regioni, le Linee Guida adottate con l’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 hanno previsto i seguenti limiti:

  • tirocini formativi e di orientamento: durata massima di 12 mesi
  • tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: durata massima di 12 mesi
  • tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati: durata massima di 12 mesi
  • tirocini attivati in favore di soggetti disabili: durata massima di 24 mesi

Per tutti i tirocini extracurriculari è prevista comunque una durata minima non inferiore a due mesi.

 

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