Cos'è e come aprire una partita IVA

Quando è necessario aprire una partita IVA? E come procedere, anche in merito alla scelta del regime fiscale cui aderire? Tutte le informazioni utili su obblighi e adempimenti da osservare 

Per definizione, la partita IVA è un numero di 11 cifre necessario a identificare un contribuente, vale a dire la società o la persona fisica titolare della partita IVA stessa. Nello specifico, mentre le prime 7 cifre servono per identificare il nome o la denominazione del titolare, le 3 cifre seguenti corrispondono a un codice identificativo riferito all’Ufficio delle Entrate; l’ultimo numero ha infine una funzione di controllo. La denominazione fa poi espresso riferimento all’IVA, acronimo di “Imposta sul valore aggiunto”, imposta indiretta che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi eseguite in Italia da tutti i titolari di partita IVA e che, di fatto, incide sul consumatore finale a seconda dei beni o dei servizi acquistati.

 

Quando aprire una partita IVA? 

L’obbligo di aprire una partita IVA subentra in funzione del carattere di abitualità o, viceversa, di occasionalità con cui viene svolta una determinata attività. In particolare, sulla base di quanto stabilito dalla legge, chiunque eserciti un'attività economica abituale e continuativa d’impresa commerciale, artigiana o industriale sotto forma di ditta individuale o di società, oppure come libero professionista (iscritto o meno a un ordine professionale), è soggetto all’obbligo di apertura di una partita IVA

A chiarire quando un'attività può ancora considerarsi occasionale ci pensa ovviamente la legge. Due, in particolare, gli aspetti cui prestare attenzione:

  1. La prestazione deve avere durata complessiva non superiore ai 30 giorni;
  2. Il compenso complessivo della prestazione non deve essere superiore ai 5.000 euro. 

Se una delle due condizioni non viene soddisfatta, l'attività viene considerata abituale e subentrano per l'appunto tutti gli obblighi del caso. 

 

Come aprire una partita IVA? 

Per aprire una partita IVA i lavoratori autonomi che producono un reddito superiore ai 5.000 euro nell’anno civile devono presentare all'Agenzia delle Entrate un modulo con il quale si comunica di avere intrapreso un’attività come lavoratori autonomi. Tale modulo deve essere necessariamente presentato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività per la quale si richiede l’apertura della partita IVA, con dichiarazione redatta su appositi modelli.

Più precisamente, i modelli AA9/12 (impresa individuale e lavoratori autonomi) e AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio società, enti, associazioni, etc.) devono essere presentati dai contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) con una delle seguenti modalità:

  • in duplice copia direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • in un’unica copia a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite);
  • in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica (in questo caso, le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Tali modelli possono essere scaricati gratuitamente e stampati dai siti Internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese o al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea), invece, con il d.l. n. 7/2007 è stata introdotta la Comunicazione Unica, tramite cui si assolve simultaneamente a tutti gli obblighi e agli adempimenti amministrativi e di natura fiscale, assistenziale e previdenziale. Tale procedura amministrativa, che è diventata obbligatoria per le imprese a partire dall’aprile 2010, permette di compilare i modelli AA9/12 e AA7/10 e inviare il tutto in via telematica o tramite supporto informatico al Registro delle imprese.

Contestualmente all’apertura della partita IVA, va poi ricordato che il soggetto titolare di partita IVA ha obbligo di comunicare il codice ATECO, una combinazione alfanumerica riconducibile all’attività economica svolta. In caso di variazione dell’attività, quindi, si deve procedere con la trasmissione del nuovo codice identificativo dell’attività.

Infine, è bene non dimenticare che i titolari di partita IVA sono obbligati ad aprire la propria posizione previdenziale all’INPS per il pagamento dei contributi e all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria.  Sono esclusi da quest’ultimo obbligo le seguenti categorie di soggetti:

  • titolari di ditte individuali commercianti senza dipendenti; 
  • professionisti senza dipendenti.

 

A quale regime fiscale aderire?  

Per ciò che concerne il regime fiscale da applicare alla propria attività, i soggetti titolari di partita IVA possono scegliere se aderire al regime forfettario, a quello ordinario oppure a quello semplificato. L'adesione all'uno o all'altro regime dipende solitamente da valutazioni di natura economica che tengono conto dell'attività effettivamente svolta e del proprio volume d'affari, nonché dalla "fattibilità giuridica" della soluzione prescelta. Precisi vincoli giuridici possono infatti talvolta vincolare il titolare di partita IVA a un regime particolare o, viceversa, escluderlo dalla possibilità di scelta di un determinato regime. Eccoli di seguito. 

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Il regime forfettario e i relativi oneri

Con la Legge di Bilancio per il 2019 (145/2018) è stata allargata la platea di soggetti che possono accedere al cosiddetto regime forfettario, che prevede una tassa piatta al 15% sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali dell'IRAP, che si riduce addirittura al 5% per le persone fisiche che iniziano una nuova attività, sia nel periodo di imposta di avvio che nei successivi 4 anni (per un massimo totale, quindi, di 5 anni). 

Fino allo scorso anno, i titolari di partita IVA che potevano aderire al regime forfettario dovevano infatti rispettare i seguenti requisiti:

  • non conseguire ricavi o compensi superiori a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, che variano a seconda codice ATECO di riferimento (da 25.000 a 50.000);
  • non aver sostenuto spese per collaboratori o dipendenti superiori ai 5.000 euro lordi;
  • non superare 20.000 euro di valore di beni strumentali;
  • non conseguire redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti euro 30.000. 

Requisiti che vengono tuttavia modificati per il 2019: viene alzato infatti il livello di componenti o ricavi ammessi, con unico limite di 65.000 euro per tutte le attività, mentre decadono tutti gli altri limiti precedentemente fissati, vale a dire tetto alle spese per il personale, al costo per i beni strumentali  e al reddito da lavoro dipendente o assimilato.  Previsti dall'altra parte anche dei meccanismi di esclusione "antielusivi", a cominciare dall'esclusione:  

  • di quanti partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, oppure detengono il controllo 
  • di chi detiene il controllo diretto o indiretto su srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle associate al regime forfettario
  • dei non residenti, con l'eccezione di quanti risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, e producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo;
  • di quanti esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di datori con cui erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (si considerano allo stesso modo soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro);
  • di chi effettua in via prevalente o esclusiva cessioni di fabbricati, terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi. 

L’imposta sostitutiva è dunque l’unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfettario e sostituisce l’IRPEF (ordinaria e addizionali) e l’IRAP. Inoltre l’IVA non è dovuta, ma è imposto il diritto annuale alla Camera di Commercio per tutte le ditte iscritte. Per quel che riguarda i contributi INPS relativi ai professionisti senza cassa e quindi iscritti alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva è del 25,72%. L’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA in pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria è invece pari al 24%. Tuttavia, per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, è stata prevista la riduzione del 35% dei contributi minimi dovuti dagli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti, purché trasmettano specifica comunicazione all'Istituto entro il 28 febbraio di ogni anno

Attenzione! La stessa Legge di Bilancio prevede in realtà per il 2020 l'entrata in vigore di una seconda tassa piatta, un'imposta sostitutiva del 20%, riservata a quanti nell'anno precedente avranno conseguito ricavi o compensi compresi tra i 65.000 e i 100.000 euro lordi (con gli stessi meccanismi di esclusione già previsti per i soggetti già rientranti nel regime forfettario). 

I regimi contabili ordinario, semplificato e relativi oneri

Il regime contabile ordinario è obbligatorio, a prescindere dall’ammontare di ricavi conseguiti, per:

  • S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
  • Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
  • Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Qualora l’ammontare di ricavi conseguito sia superiore a 400.000 euro (nel caso di attività di prestazioni di servizi) o superiore a 700.000 euro (nel caso di altre attività), l'obbligo si estende inoltre a: 

  • Persone fisiche che esercitano attività commerciali;
  • Società di persone (S.n.c. e S.a.s.);
  • Enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente. 

Purché i ricavi si mantengano inferiori a 400.000 euro nel caso di attività di prestazioni di servizi e 700.000 euro nel caso di altre attività, possono invece adottare il regime contabile semplificato: 

  • Persone fisiche che esercitano attività commerciali in forma di ditta individuale (che non ha i requisiti per accedere al regime forfettario o, semplicemente, che non vuole aderirvi)
  • Società di persone (S.n.c. e S.a.s.)
  • Enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via non prevalente.

Nel caso in cui sia esclusa la possibilità di aderire al nuovo regime forfettario, i titolari di partita IVA saranno dunque soggetti al pagamento delle imposte e dei costi ordinari:

  • costo per Camera di Commercio - diritto camerale (sono esenti i contribuenti che svolgono attività professionali e tecniche che non obbligano all’iscrizione al registro delle imprese);
  • IRPEF;
  • Gestione Separata INPS o Cassa professionale;
  • IRAP;
  • IVA.

Ma cosa succede con l'introduzione della cosiddetta flat tax e del nuovo regime forfettario? A patto di non rientrare ovviamente in nessuna delle casistiche di esclusione, alle partite IVA già esistenti prima del 2019 che non prevedano per l'anno in corso di superare il limite dei 65.000 euro viene concessa la facoltà di optare o di revocare l'opzione precedente e di aderire quindi al nuovo regime forfettario usufruendo delle relative agevolazioni (aliquota piatta al 15%, nessun obbligo di fatturazione elettronica o di tenuta delle scritture contabili, niente addebito dell'IVA). In particolare:

  • chi nel 2018 avesse già aderito al regime forfettario può comunque rimanervi anche laddove avesse superato alcuni dei limiti in vigore per l'anno appena passato, ma di fatto eliminati per il 2019; la permanenza all'interno del regime non prevede peraltro lo svolgimento procedure particolari; 
  • chi nel 2018 applicava la procedura semplificata per opzione, può accedere al regime forfettario emettendo fatture senza IVA (vale a dire adottando un cosiddetto comportamento concludente) se alla fine dello scorso anno non aveva superato il valore soglia di 65.000 euro; 
  • quanti lo scorso anno applicavano come regime naturale la contabilità semplificata passano senza alcuna opzione al regime forfettario nel caso in cui non abbiano avuto ricavi superiori ai 65.000 euro lordi annui (si azzera cioè il vincolo triennale); 
  • quanti si trovavano nel 2018 in contabilità ordinaria (anche in questo caso si azzera l'eventuale opzione) possono decidere di passare al regime forfettario nel 2019, sempre a condizione che i loro ricavi per l'anno precedente non abbiano oltrepassato la soglia dei 65.000 euro.