Aspettativa dei lavoratori dipendenti: cos'è e come richiederla

Dall'assistenza a un familiare portatore di handicap ai gravi motivi personali: quando (e come) è possibile per il lavoratore dipendente far richiesta di aspettativa

Viene definita aspettativa la possibilità concessa al lavoratore subordinato di astenersi dal servizio (anche per periodi di tempo relativamente lunghi), conservando tuttavia  il proprio posto di lavoro. A seconda delle motivazioni per le quali viene richiesta, può essere retribuita o non retribuita. Ecco dunque, di seguito, le principali tipologie di aspettativa e le loro principali caratteristiche, pur con la premessa che i contratti collettivi dei singoli comparti possono prevedere modalità di fruizione differenziate tra loro. 

 

Aspettativa per lutto o per gravi motivi familiari

È disciplinata dalla legge n.53/2000  che distingue, in particolare: 

  • Aspettativa per lutto o infermità di un familiare: in questo caso, la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado. Lo stesso diritto si applica al convivente, purché la convivenza possa essere regolarmente certificata da documentazione anagrafica. In caso di decesso, i giorni di aspettativa per lutto devono essere utilizzati dal dipendente entro 7 giorni dall’evento; il limite dei 3 giorni è invece da considerarsi come limite massimo da fruire nel corso dello stesso anno, anche nel caso in cui lo stesso dipendente subisca più lutti durante il medesimo anno solare.  Al fine di usufruire dell’aspettativa, il dipendente deve comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro i giorni nei quali intende astenersi dal lavoro, producendo, al suo rientro in servizio, la documentazione necessaria a dimostrare le motivazioni che hanno portato all’astensione.
     
  • Aspettativa per gravi motivi familiari: in questa caso, ai dipendenti di datori pubblici o privati è consentito richiedere, per gravi e documentati motivi familiari e per le patologie individuate a norma di legge, un periodo di congedo - continuativo o frazionato - complessivamente non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva dunque il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Nel caso in cui l’aspettativa venga chiesta per malattia del figlio, è data inoltre facoltà a entrambi i genitori, in alternativa tra loro, di fruire di permessi non retribuiti per lo stesso evento; nello specifico, l’aspettativa è consentita per tutta la durata della malattia del figlio, fino al compimento dei 3 anni di vita, mentre spetta nei limiti di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore nel caso di figli con età compresa tra i 3 e gli 8 anni (come peraltro confermato dalla risposta del Ministero del Lavoro all'interpello n.33 del 19 agosto 2008)


Attenzione! L'aspettativa per gravi motivi familiari non va in ogni caso confusa con l'aspettativa non retribuita per motivi personali, prevista dalla maggior parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel caso in cui sia il dipendente stesso che venga a trovarsi in una situazione di grave disagio personale (non dovuta a malattia)Normalmente, ha una durata massima di 12 mesi di cui usufruire in maniera continuativa o frazionata, ma sempre compatibilmente con le esigenze del proprio datore di lavoro, che può anche  rifiutarsi di concedere la sospensione: l'eventuale rifiuto deve però in genere essere motivato e, in caso di domanda apposita del dipendente, soggetto a riesame. Il periodo di aspettativa per motivi personali non prevede, oltre alla retribuzione, nemmeno la decorrenza dell'anzianità. 

 

Aspettativa per volontariato

Si tratta della tipologia di aspettativa riservata al lavoratore che ne faccia richiesta per lo svolgimento di attività di volontariato. In particolare, l’art. 9 del D.P.R. n.194/2001 specifica che il dipendente coinvolto in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione degli eventi individuati dallo stesso Decreto, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile, ha diritto a interrompere la prestazione lavorativa e alla conservazione del posto di lavoro, nonché al trattamento economico e previdenziale spettante da parte del datore di lavoro pubblico o privato presso cui risulta impiegato.

Più precisamente, l’onere della retribuzione è posto a carico del fondo per la retribuzione civile; il datore, che anticipa le somme, dovrà pertanto avanzare un’apposita richiesta di rimborso all’Autorità della Protezione civile competente nei due anni successivi al termine dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività di formazione. Ai fini del rimborso, la richiesta dovrà indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera che gli spetta, le giornate di assenza dal lavoro e l’evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso stesso.

 

Aspettativa per assistenza a familiare portare di handicap

L’aspettativa viene concessa anche nei casi in cui il personale dipendente si trovi nella necessità di assistere un familiare portatore di handicap. In merito, la normativa di riferimento - la legge n.104/1992 - consente al dipendente di chiedere al proprio datore di lavoro un periodo di aspettativa non retribuita, della durata massima di 3 anni, per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità accertata.

La stessa legge, in alternativa al periodo di aspettativa, concede però la facoltà al lavoratore di godere di permessi orari giornalieri retribuiti (a seconda che il suo contratto di lavoro sia o meno a tempo parziale) o, in alternativa, di 3 giorni di permesso mensile. Questi permessi, così come il congedo straordinario disciplinato dalla legge 151/2001, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Le somme spettanti, nel caso in cui il lavoratore scelga i permessi retribuiti in alternativa all’aspettativa non retribuita, verranno erogate dal datore di lavoro, il quale provvederà quindi direttamente al pagamento, anticipando l’indennità corrisposta in busta paga per conto dell’INPS, ponendo successivamente a conguaglio l’importo anticipato. 

 

Aspettativa per cariche pubbliche, elettive e attività sindacali

La legge 300/70 stabilisce che i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali o che siano comunque chiamati a svolgere altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. La stessa disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

Tali periodi di aspettativa sono in ogni caso considerati utili, su richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione

 

Aspettativa per richiamo alle armi

Per i lavoratori che vengono richiamati alle armi è prevista la corresponsione di un’indennità e la conservazione del posto di lavoro, cui viene aggiunto dalla legge n. 370/1955 il riconoscimento come anzianità di servizio del periodo da richiamato alle armi. 

I lavoratori richiamati alle armi hanno poi diritto a percepire, per tutta la durata del richiamo, un trattamento economico posto a carico dell’INPS secondo le seguenti modalità:

  • per i primi due mesi del richiamo, il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’intera retribuzione. Questo importo è concesso solo per 2 mensilità nell'arco di un anno, anche se il lavoratore è richiamato per più volte;
     
  • per il periodo che supera i due mesi e fino alla fine del richiamo, il lavoratore ha diritto a un’indennità pari alla differenza tra l’intera retribuzione e il trattamento militare, qualora quest’ultimo sia di importo inferiore.

Se il lavoratore è dipendente da più datori di lavoro ha diritto al trattamento per un importo pari al totale delle retribuzioni percepite dai diversi datori di lavoro.

Per poter percepire l’indennità, il lavoratore dovrà presentare la domanda:

  • al datore di lavoro, che provvederà direttamente al pagamento, anticipando l’indennità in busta paga per conto dell’INPS, ponendo l’importo a conguaglio in sede di compilazione del modello UNIEMENS;
     
  • avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’INPS;
     
  • chiamando il Contact Center integrato al numero 803.164;
     
  • tramite gli enti di Patronato o altri intermediari autorizzati dall’Istituto. 

 

Aspettativa per la formazione

L’art.5 della legge n.53/2000 prevede la possibilità per i dipendenti pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, di richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi (continuativi o frazionati) da utilizzare nell'arco della propria intera vita lavorativa.

Durante il periodo di aspettativa, il dipendente conserva pertanto il posto ma non ha diritto alla retribuzione. Non solo, l'aspettativa per la formazione non è inoltre computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. La norma prevede inoltre la possibilità per il lavoratore procedere al riscatto contributivo del periodo di astensione, tramite il versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

La richiesta di aspettativa deve essere presentata al datore di lavoro cui è riservato in ogni caso il diritto di non accoglierla o, in alternativa, di differirne l'accoglimento in caso di comprovate esigenze organizzative.