Il contratto di lavoro in somministrazione

Dal ruolo delle agenzie per il lavoro allo staff leasing: tempi, modalità e caratteristiche del lavoro in somministrazione 

Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti:

  • il somministratore (un soggetto autorizzato dal Ministero, come le Agenzie per il Lavoro), iscritte in un apposito Albo informativo tenuto presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)
     
  • l'utilizzatore (ad esempio, un'azienda)
     
  • il lavoratore.


Il lavoratore è dunque assunto dal somministratore, ma di fatto svolge la propria attività di lavoro, definita missione, presso l'utilizzatore. Data la sua struttura "triangolare", questo tipo di rapporto di lavoro implica dunque che siano stipulati due diversi contratti:

  • un contratto commerciale, "di somministrazione", tra l'utilizzatore e somministratore
     
  • un contratto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, tra il somministratore e il lavoratore.


Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sono a carico del somministratore, con rimborso successivo da parte dell’utilizzatore. A parità di mansioni, il lavoratore in somministrazione avrà diritto allo stesso trattamento retributivo e normativo dei dipendenti dell'azienda presso cui svolge la propria missione; allo stesso modo, però, è tenuto a osservare le stesse norme e misure previste per tutti gli altri dipendenti.

Attenzione! Il contratto di somministrazione è vietato nelle seguenti circostanze:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
     
  • presso aziende, enti, etc  nei quali, nei 6 mesi precedenti, siano stati effettuati licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni (salvo  il caso in cui il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi);
     
  • presso unità produttive in cui sono operanti sospensioni o riduzioni dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
     
  • per i datori di lavoro che non in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato

In linea generale, vale la stessa disciplina generale dei rapporti di lavoro subordinato di tipo indeterminato. Unica peculiarità dello staff leasing -  così viene di fatto definita la somministrazione a tempo indeterminato - è l'eventualità in cui il lavoratore rimanga temporaneamente privo di "missioni" da svolgere: in questo caso, benché "non utilizzato", resta a disposizione del somministratore, che ha l'obbligo di corrispondergli un'indennità di disponibilità.

A seguito delle più recenti novità normative, lo staff leasing può essere utilizzato da qualsiasi azienda, a prescindere dal settore e dalla professionalità ricercata, senza l'obbligo di specificare la causale del ricorso alla somministrazione. Non è possibile tuttavia ricorrere allo staff leasing nell'ambito del pubblico impiego: la pubblica amministrazione può dunque usufruire del lavoro in somministrazione esclusivamente per mezzo di contratti a tempo determinato.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, resta invece valido il limite quantitativo di lavoratori a tempo indeterminato che possono essere somministrati presso un unico ente o azienda: tale valore non può eccedere del 20%  il numero complessivo di lavoratori a tempo indeterminato in forze presso l'utilizzatore in questione.

 

Il contratto di somministrazione a tempo determinato

In caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro segue in linea di massima la consueta disciplina applicata ai contratti a termine, con la sola esclusione delle disposizioni riguardanti il diritto di precedenza e il numero complessivo di contratti a tempo determinato sottoscrivibili. Vale pertanto anche in questo la possibilità di proroga della durata iniziale inizialmente fissata per un numero massimo di 4 rinnovi e un totale di 24 mesi (con obbligo di causale dopo i primi 12).

Attenzione! Ai contratti a termine in somministrazione non si applica né il diritto di precedenza né il cosiddetto sistema stop and go, in base al quale devono trascorrere - tra un contratto a tempo determinato e l'altro con lo stesso datore di lavoro - intervalli di tempo di dieci o venti giorni, in funzione della durata e quando diversamente stabilito nei contratti collettivi.

Per quanto riguarda invece il "tetto al numero complessivo dei contratti a termine", a differenza di quanto originariamente previsto dal Decreto Dignità, la legge di conversione n.96/2018 ha inoltre precisato che, fermo restando il limite del 20% previsto per il tempo determinato, il numero di contratti a termine e in somministrazione impiegati dallo stesso utilizzatore non può eccedere complessivamente il 30%. Anche in questo caso, il riferimento è al personale in forze all'1 gennaio dell'anno di stipula dei contratti stessi. Limiti (maggiori o inferiori) diversi da quelli indicati possono tuttavia essere previsti dai contratti collettivi di riferimento.

 

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