Le ferie, come si maturano e come usufruirne

Quando e come si maturano le ferie? Quelle non godute possono essere monetizzate? Cosa succede in caso di malattia? La risposta a questi e a tutti i principali dubbi sulle ferie nella scheda di Pensioni&Lavoro! 

Così come sancito dalla Costituzione (art.36), le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore subordinato, volto a garantire al dipendente sia il recupero delle energie psico-fisiche sia la giusta cura delle proprie relazioni affettive e sociali.

In particolare, l’art. 2109 del codice civile prevede che il lavoratore abbia diritto a un periodo di ferie retribuito, possibilmente continuativo, da fruire nell’arco temporale disposto dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze aziendali, nonché dei suoi stessi interessi. La durata del periodo di ferie è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo principio di equità, in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

 

Le ferie: come vengono maturate e come fruirne

Compete sempre alla legge disporre le modalità di fruizione del periodo di ferie spettante ai lavoratori dipendenti. Nello specifico, l’attuale dettato normativo prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro abbia diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Sempre la contrattazione collettiva può poi prevedere condizioni di maturazione differenti a seconda che la prestazione lavorativa del dipendente sia articolata su settimana corta (cinque giorni lavorativi su un arco temporale di sette giorni) o su settimana lunga (sei giorni lavorativi su un arco temporale di sette giorni).

In ogni caso, resta valido il principio per cui la contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro può anche spostare il termine per il godimento delle ferie oltre i 18 mesi previsti dalla legge. Nel caso in cui, invece, il termine stabilito dal contratto collettivo sia più breve dei 18 mesi, il superamento del termine può dar luogo alle sanzioni specificatamente previste dal contratto collettivo.

 

Ferie, cosa succede in caso di malattia?

Qualora durante il periodo di ferie il lavoratore si dovesse ammalare, la malattia interrompe il computo dei giorni di ferie. Il principio della sospensione/interruzione del periodo di ferie in caso di sopravvenuta malattia trova in particolare fondamento nella più generale regola posta dall’art. 6 Conv. OIL n. 132/1970, che vieta la sovrapposizione del periodo delle ferie con periodi di astensione dal lavoro per altre ragioni, in particolare per malattia. Tale principio si applica a tutti i casi di eventi tutelati previsti dalla norma.

 

Cosa accade se le ferie non vengono godute? 

In caso di mancato godimento nei due periodi di riferimento previsti dalla legge (vale a dire l’anno di maturazione e i 18 mesi successivi ad esso), o nel periodo diverso eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, il lavoratore – pur non avendo diritto all’indennità sostitutiva – può rivalersi contro il datore di lavoro per il risarcimento dell’eventuale danno biologico ed esistenziale. Come stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 6 aprile 2006, relativa alla causa 124/2005, è inoltre possibile richiedere l’effettiva, anche se tardiva, fruizione delle ferie che, stando alla decisione della Corte, quindi, “rimangono utili ai fini della sicurezza e della salute anche se godute in un periodo successivo".

 

Si possono monetizzare le ferie non godute?

Il periodo di ferie previsto annuali previsto per tutti i lavoratori dalla normativa e quantificato dal codice civile in quattro settimane, non può essere sostituito da alcuna indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto quindi costituisce quindi l’unica ipotesi che consente la sostituzione delle ferie con la relativa indennità, risultando oggettivamente impossibile l’effettiva fruizione delle ferie da parte del dipendente.

I datori di lavoro sono pertanto tenuti a verificare l’effettivo godimento delle ferie maturate dai lavoratori. Nel caso in cui il lavoratore non abbia goduto interamente del periodo di ferie annue, quelle residue vengono riportate nell’anno successivo e sommate con quelle maturate nei mesi seguenti.  Qualora risulti un monte ferie -  maturato e non goduto - da almeno 18 mesi, il datore di lavoro ha l’obbligo di versamento della relativa contribuzione INPS per gli importi derivanti. L’importo di tali contributi, relativi all’indennità spettante per le ferie non godute, va aggiunto a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse, dunque del mese di luglio, e il relativo versamento va eseguito pertanto entro i termini di pagamento previsti nel mese di agosto.

L’adempimento dell’obbligo contributivo, tuttavia, non fa venir meno, da parte del lavoratore, il diritto di usufruire effettivamente delle ferie maturate anche oltre il termine previsto dalla norma. In tal caso, nel mese di godimento delle ferie per le quali è già stata versata la relativa contribuzione, il datore dovrà versare la contribuzione corrente includendo nell’imponibile le somme erogate, conguagliando le somme già versate alla scadenza dei 18 mesi.

 

Ferie, eventuali sanzioni

Il datore di lavoro che non consente al dipendente di godere delle due settimane di ferie nel corso dell'anno di maturazione è soggetto per legge a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Tuttavia, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, o si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa sarà compresa tra 400 e 1.500 euro. Nel caso in cui, invece, la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, o in alternativa, si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa viene elevata a 800 e a 4.500 euro e non è ammesso in alcun caso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Va in ogni caso precisato che tale sistema di sanzioni viene applicato anche ai datori di lavoro che omettono di versare i contributi INPS sulle ferie non godute.