L'ABC della previdenza: i lavoratori domestici

I lavoratori domestici (colf, badanti, autisti, giardinieri, ecc.) sono soggetti a una disciplina speciale sia per quel che riguarda il rapporto di lavoro sia in relazione al regime di previdenza sociale: ecco di cosa si tratta

 

I CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

Il rapporto di lavoro domestico consiste nella prestazione del lavoratore, a qualsiasi titolo, della propria opera per il funzionamento della vita familiare (art. 1 legge n. 339/1958). La prestazione lavorativa è riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati. Deve avere una sua continuità, non essere quindi puramente occasionale e deve essere resa all'interno dell’abitazione del datore di lavoro (convivenza con la famiglia del datore di lavoro con eventuale fruizione del vitto e dell'alloggio). Può svolgersi con servizio parziale, ad esempio a ore, oppure tutti i giorni della settimana o solo in alcuni.

La retribuzione cui si deve fare riferimento per il versamento della contribuzione dovuta all’INPS è stabilita dalla legge (art. 5 D.P.R. 1043/1971). Esistono 3 fasce di retribuzione oraria convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzione effettiva: man mano che la retribuzione effettivamente corrisposta cresce, sale anche la retribuzione convenzionale (con un minimo e un massimo). Bene tuttavia precisare che alla determinazione della retribuzione effettiva oraria concorrono anche le quote di tredicesima mensilità e l'eventuale indennità di vitto e alloggio dove e quando dovute. Il contributo previdenziale non è versato solo per le ore effettivamente lavorate, ma anche in occasione di assenze retribuite (ad esempio, in caso di malattia o ferie).

Nel 1993 (legge n. 243) è stata introdotta una quarta fascia retributiva riservata al personale occupato a tempo pieno. La norma stabilisce infatti che per i rapporti, presso lo stesso datore di lavoro, con orario superiore alle 24 ore settimanali, la retribuzione oraria convenzionale sia fissata in misura inferiore, cui corrisponde un contributo orario fisso (si veda tabella), indipendentemente dalla paga oraria effettivamente corrisposta. A partire dal 2013, le quote orarie sono diverse a seconda del contratto di lavoro stipulato (anche a voce). Se il rapporto di lavoro è connotato da una scadenza finale, scatta un contributo aggiuntivo per cui l’importo del contributo orario è più alto. È la conseguenza dell’introduzione dell’assicurazione sociale per l’impiego al posto dell’assicurazione contro la disoccupazione (art.2, comma 28, legge n. 92/2012). L’addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), non si paga però se la colf è assunta per sostituire lavoratori assenti (ad esempio: durante le assenze per ferie estive, oppure per malattia o maternità, ecc.). Se il contratto a termine viene trasformato a tempo indeterminato il datore di lavoro ha diritto alla restituzione dell’addizionale.

L’attuale aliquota contributiva (comprensiva di tutte le assicurazioni) è pari al 19,9675% (21,3675% per i rapporti a tempo indeterminato), di cui 5,05% a carico del lavoratore.    

Importo dei contributi - Decorrenza dall’1 gennaio 2024

Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 e ss.mm. e ii.

Contributi lavoratori domestici 2024 senza contributo addizionale

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 e ss. mm. e ii., da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
Contributi lavoratori domestici 2024 - Comprensivo del contributo addizionale

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

La normativa di riferimento

(1) L’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli articoli 12, comma 6 (1,30%), e 28, comma 1 (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.

(2) L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale.

(3) In base all’articolo 1, comma 769, della legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), dall’1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

(4) In base alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), commi 361 e 362, dall’1 gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla Gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

(5) L’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dall’1 febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

(6) L’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000 dispone, dall’1 luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002).

(7) A norma dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dall’1 gennaio 2000 è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

(8) A norma dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dall’1 gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.

(9) In base al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dall’1 gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% e il contributo al SSN del 10,60% non sono più riscossi.

(10) In applicazione dell’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dall’1 gennaio 1997, andando a regime dall’1 gennaio 2011.

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.
 

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia viene riconosciuta qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: compimento dell'età pensionabile; raggiungimento di determinati requisiti contributivi; cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Spetta all'età  di 67 anni sia per gli uomini che per le donne (per le quali il imite di età è stato parificato a quello degli uomini a partire dal 2018). I suddetti requisiti anagrafici, a far tempo dall'1 gennaio 2013, sono stati adeguati alle cosiddette speranze di vita (sulla base dei dati forniti dall’ISTAT), con una periodicità triennale fino al 2018 e divenuta biennale a partire dal 2019. Pertanto, anche nel 2023 l’età di pensione è fissata a 67 anni.

Le norme vigenti prevedono in alcuni casi la riduzione dei requisiti di età per l'accesso al pensionamento in presenza di situazioni soggettive particolari:

- per gli invalidi con grado di infermità pari o superiore all'80%, per i quali continuano ad applicare i “vecchi” limiti di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, da adeguare alla speranza di vita;

- per i non vedenti, in condizioni di cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, per i quali  l’età è fissata a 50 anni se donne e  55 se uomini, in presenza di almeno 10 anni di contribuzione.

Attenzione! Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione. Al fine di tutelare le posizioni precedenti al 1993 (riforma Amato) è stabilito che si continuino ad applicare i precedenti requisiti (minimo di 15 anni) per i seguenti soggetti:

- lavoratori che abbiano maturato 15 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1992;

- lavoratori che al 31 dicembre 1992 risultino ammessi alla prosecuzione volontaria. Non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data;

- lavoratori che possano far valere una anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che siano stati occupati per almeno 10 per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (i cosiddetti "precari").

 

La pensione di vecchiaia contributiva

Per i lavoratori che hanno iniziato l'attività dall’1 gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), la pensione di vecchiaia, dall’1 gennaio 2012, richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 (vedi sopra).

È inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia all’età di 71 anni (2019-2022), sia per le donne che per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (non valgono i contributi figurativi).  È richiesta la cessazione del lavoro dipendente.

Attenzione! Affinché venga riconosciuta la pensione a coloro che hanno contribuzione solo a partire dal 1° gennaio 1996 è necessario che il valore minimo della pensione scende da 1,5 volte l’assegno sociale, come era fino al 2023, a 1 volta l’assegno sociale, pari per il 2024 a 534,4 euro lordi mensili.

 

La pensione anticipata e di anzianità

Dall'1 gennaio 2012 per la pensione anticipata è richiesta un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014, e sono parametrati periodicamente agli andamenti demografici.

Nella tabella che segue sono riepilogati gli adeguamenti alla cosiddetta speranza di vita dal 2012, anno della loro introduzione con la legge Monti-Fornero, al 2020. Proprio nel 2019 sarebbero dovuti ulteriormente aumentare i requisiti contributivi minimi sia per gli uomini sia per le donne: per i primi da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi e per le seconde da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi.

         Requisiti pensione anticipata

Il decreto legge del 28 gennaio 2019, n.4 è tuttavia intervenuto sul tema dell'indicizzazione dell'anzianità contributiva rispetto all’aspettativa di vita, bloccandola a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (un anno in meno per le donne): come recita il testo del decreto legge, il "blocco" è sperimentale e dunque in vigore dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026. Viene comunque introdotto un differimento della decorrenza di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici (la cosiddetta “finestra mobile”). Secondo le tabelle di riferimento rilasciate dal MEF nel dicembre 2023, i requisiti rimarranno bloccati fino al 2028 compreso.

 

I trattamenti di invalidità

Sono previsti due distinte prestazioni: l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità.

 

L'assegno di invalidità

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di 1/3, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

L'assegno ha carattere temporaneo: viene infatti accordato solo per un triennio, suscettibile di riconferma sempre che il soggetto risulti ancora invalido. Alla scadenza del triennio, per ottenerne la conferma il titolare di assegno è tenuto a presentare apposita domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno è confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell'interessato. Al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, sempre che ricorrano i relativi requisiti di contribuzione, l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia.

L'assegno d'invalidità è ridotto proporzionalmente all'entità dei redditi, conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all'invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, l'assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera invece 5 volte l'ammontare annuo del minimo, la riduzione sale al 50%.

Invalidi e cumulo dei redditiInvalidi e cumulo dei redditi

*Si tratta di reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa

Il minimo annuo INPS per il 2024 è pari a 7.781,93 euro annui vale a dire 598,61 euro mensili.

 

La pensione d'inabilità

Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, l'assicurato che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità è costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che l'inabile avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino all’età di 60 anni (uomini e donne). L'anzianità contributiva da considerare non può comunque superare i 40 anni.

Requisito contributivo
Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di contribuzione: almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.

 

La pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell'intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli:100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all'intero ammontare della rendita della quale risultava titolare, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.

Se il superstite possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: al 75%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d'importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (escluso quello della casa di abitazione); al 60%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d'importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; al 50%, in presenza di redditi imponibili Irpef d'importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

Il minimo annuo INPS per il 2024 è pari a 7.781,93 euro annui, vale a dire 598,61 euro mensili.

Cumulo tra reddito e pensione di superstitiCumulo tra reddito e pensione di superstiti 2024

 

In ogni caso, il trattamento pensionistico che deriva dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere inferiore a quello che spetterebbe al pensionato se il reddito fosse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti a quella in cui si colloca il reddito posseduto (cd. salvaguardia), come chiarito dalla circolare Inps n. 108/2023 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022
 

DECORRENZA DELLA PENSIONE

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. La pensione anticipata (e di anzianità) decorrono, dal 2019, tre mesi dopo il compimento dei requisiti, con la cosiddetta “finestra mobile”. L’assegno di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal mese successivo a quello della relativa domanda.  La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa. 

 

MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo della pensione è del tutto simile a quello stabilito per la generalità dei lavoratori dipendenti. Nel caso specifico è stato preso in considerazione il solo criterio contributivo, in vigore dal 1996, in quanto la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro domestico, per la loro particolare caratteristica, non supera i 20 anni.

Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL (il prodotto interno lordo) e all'inflazione. Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età. Con riferimento al 2023, ad esempio, il coefficiente è pari al 4,615% per chi ha chiesto la rendita a 60 anni, è salito al 5,352% per chi ha resistito fino a 65 anni e al 6,395% se si è deciso di arrivare fino a 70 anni. A partire dal 2019, i coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni due anni - in precedenza lo erano ogni 3 - sulla base della evoluzione degli andamenti demografici (speranza di vita).

Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (pensione di inabilità e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.

      Confronto fra i vecchi coefficienti di trasformazione e i nuovi validi a partire dal 2023 Confronto fra i vecchi coefficienti di trasformazione e i nuovi validi a partire dal 2023

Per le pensioni liquidate sulla base del criterio contributivo, le disposizioni sull'integrazione al minimo non trovano applicazione.

 

La rivalutazione delle pensioni

La perequazione delle pensioni è la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita. Si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative e aggiuntive; trova applicazione per le pensioni dirette e ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta), indipendentemente che siano integrate al trattamento minimo. L’applicazione della perequazione avviene all'1 gennaio di ogni anno sulla base degli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’Istat.

Il decreto ministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2024 è pari a 8,1% dall'1 gennaio 2024. La rivalutazione dipenderà dalle fasce di reddito:

 

  • 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il TM;
     
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  • 85% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il TM e pari o inferiori a 5 volte il TM;
     
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  • 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il TM e pari o inferiori a 6 volte il TM;
     
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  • 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il TM e pari o inferiori a 8 volte il TM;
     
  •  
  • 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il TM  e pari o inferiori a 10 volte il TM;
     
  •  
  • 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il TM.
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Attenzione! Il trattamento minimo di riferimento in pagamento dal primo gennaio 2024 è pari a 598,61 euro.

             

Regime del cumulo

Il cumulo pensione-reddito da lavoro è ormai un problema che riguarda esclusivamente i beneficiari della Il cumulo pensione-reddito da lavoro è ormai un problema che riguarda esclusivamente i beneficiari della pensione di invalidità. I titolari della vecchiaia, infatti, da tempo possono svolgere sia attività di lavoro dipendente che da autonomo, senza subire alcuna riduzione della pensione. Lo stesso vale per i titolari dei trattamenti anticipati/anzianità a partire dal 2009.

Attenzione! Chi andrà in pensione con Quota 103 (pensione anticipata flessibile) o Quota 100 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente, 67 anni): all’assoluto divieto di cumulo durante il periodo di anticipo – pena la sospensione della pensione stessa – è comunque prevista una deroga per il lavoro autonomo occasionale entro il limite annuale di 5.000 euro lordiCosì come chiarito da INPS con il messaggio n. 54/2020, chi richiede la pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103 deve dichiarare l’assenza o meno di redditi incumulabili, mediante la presentazione del modello AP140 in fase di domanda di pensione. Coloro che sono già titolari di pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103 devono, invece, presentare il modello AP139 per dichiarare a preventivo o a consuntivo la percezione di redditi cumulabili o incumulabili con la pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla scheda dedicata. 

 


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