Tutto quello che c'è da sapere sull'indennità di disoccupazione

Quando e a chi spettano le indennità di disoccupazione? Chiarimenti e info utili sugli ammortizzatori sociali per mancanza di lavoro: NASpI e DIS-COLL

L’indennità di disoccupazione è una prestazione a sostegno del reddito concessa a quei lavoratori che hanno perso involontariamente la loro occupazione. A seconda dei casi, l’indennità si distingue in:

  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
     
  • Indennità di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL)

 

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) 

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è un’indennità mensile, disciplinata dal D.Lgs. 22/2015, originariamente rivolta a tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa, ad eccezione dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato e degli operai agricoli. Dall’1 gennaio 2022 viene estesa anche agli operari agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o dei loro soci (legge 240/1984). 

Come specificato all’art.3 del d.lgs. 22/2015, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
     
  • possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
     
  • possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Requisito, quest’ultimo, definitivamente soppresso per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1 gennaio 2022, così come confermato anche dalla circolare INPS 2/2022

Attenzione! La NASpI viene concessa ai soli dipendenti che hanno perso il lavoro per cause che non siano dipese dalla loro volontà. Condizione ovviamente valida in caso di licenziamento, ma anche si estende anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della relativa procedura conciliativa

L’importo dell’indennità spettante ai lavoratori in stato di disoccupazione è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, percepita negli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Nel caso in cui tale valore fosse pari o inferiore, con riferimento al 2021, a 1.227,55 euro, l’indennità spettante sarà pari al 75% di tale importo. Se invece fosse superiore a 1.227,55 euro o bisognerebbe aggiungere al 75% un ulteriore 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il suddetto importo, che per il 2021 è pari a 1.335, 40 euro (non ancora disponibili i valori aggiornati al 2022). 

A decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (al netto dei decreti emergenziali COVID, era il quarto stando alla normativa vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 234/2021), l’importo di indennità Naspi diminuisce del 3% ogni mese. Per i lavoratori che hanno compiuto il 55esimo anno di età al momento della domanda la riduzione viene invece posticipata al primo giorno dell’ottavo mese di fruizione. Invariata la durata: questa forma di sostegno è fruita dal lavoratore per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contribuzione negli ultimi 4 anni.

Attenzione! I periodi di fruizione della NASpI sono comunque coperti da contribuzione figurativa.

La richiesta deve essere presentata all’INPS a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso una delle seguenti modalità:

  • l’apposita sezione del portale INPS
     
  • usando come intermediario un patronato, che trasmetterà poi sempre per via telematica la modulistica prevista; 
     
  • chiamando il numero 803164 per ricevere assistenza dal Contact Center INPS. 

Per consentire il monitoraggio dello stato di avanzamento della propria domanda, l'INPS ha di recente messo a diposizione nuovi servizi: è possibile consultare l’esito della domanda via web attraverso il servizio online dedicato, ricevere avvisi tramite SMS, utilizzare l’app o gli avvisi personalizzati nell’area MyINPS.

Attenzione! La presentazione della domanda all’INPS equivale a una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dell’interessato, che è quindi tenuto a contattare il Centro per l’Impiego, entro 15 giorni dall’inoltro della richiesta, per la stipula di un patto di servizio personalizzato e finalizzato a: 

  • partecipare a laboratori o altre iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; 
     
  • partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione delle proprie competenze professionali; 
     
  • accettare congrue offerte di lavoro. 

Il Centro per l’Impiego ha 2 mesi di tempo per convocare il lavoratore per il colloquio e la sottoscrizione del patto di servizio. Dalla convocazione, il disoccupato ha invece 15 giorni di tempo per presentarsi al Centro per l'Impiego, pena la perdita di un importo pari a 1/4 dell’assegno di disoccupazione che gli sarebbe altrimenti spettato. 

La NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente, la prestazione decorre invece dal primo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. La prestazione decade anzitempo laddove il lavoratore perda lo stato di disoccupazione o maturi i requisiti utili alla pensione anticipata, di vecchiaia o alla richiesta di assegno ordinario di validità (in quest’ultimo caso è però lasciata al richiedente facoltà di optare per la prestazione a lui più favorevole). 

Viene invece semplicemente sospesa d’ufficio nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore ai 6 mesi. In altre parole, l’essere percettori di NASpI non esclude di per sé la possibilità di lavorare, purché vengano rispettati alcuni precisi limiti:

  • in caso di lavoro subordinato, il reddito percepito non deve superare gli 8.000 euro sia che riguardi un rapporto di lavoro rimasto in essere in caso di più impieghi al momento della cessazione del rapporto per il quale si fa richiesta sia che si tratti di rioccupazione (per la quale vale anche il limite dei 6 mesi);
     
  • in caso di lavoro intermittente, senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, l’indennità di disoccupazione viene sospesa ma per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa;
     
  • in caso di lavoro autonomo, se il reddito ricavato è inferiore al limite per il mantenimento dello stato di disoccupazione (4.800 euro), previa comunicazione all’INPS del reddito presunto, il lavoratore conserva il diritto alla prestazione che può tuttavia subire una riduzione pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e la fine del godimento della prestazione. L’eventuale riduzione viene conguagliata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi;
     
  • in caso di prestazione di lavoro occasionale l’indennità è interamente cumulabile nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. 

 


La DIS-COLL per le collaborazioni continuate e continuative

Questa forma di indennità di disoccupazione, introdotta dall’art. 15 del D.Lgs. n.22/2015 e la cui validità è stata prorogata fino al 30 giugno 2017 dalla Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto Milleproroghe), è rivolta ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. 

Divenuta strutturale grazie al cosiddetto Jobs Act degli Autonomi, che ne ha peraltro anche ampliato il campo di intervento anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca (per i quali viene da quest’anno incrementata dallo 0,51% all’1,31% la corrispondente aliquota contributiva), è stata oggetto di un’ulteriore massiccia revisione a partire dall’1 gennaio 2022. Le novità, introdotte dalla manovra finanziaria per l’anno in corso, sono riassunte e chiarite dalla circolare INPS 3/2022 dello scorso 4 gennaio

Attenzione! Salvo eventuali casi particolari definiti dalla legge, l’indennità non spetta invece a: collaboratori titolari di pensione; titolari di partita IVA; amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Affinché, l’indennità DIS-COLL sia riconosciuta, il richiedente deve inoltre poter far vare i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione (risultante da un’apposita dichiarazione di responsabilità da rendere online);
     
  • possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dall'1 gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
     
  • possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a 1 mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alle metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Attenzione! Per la precisione, il requisito contributivo necessario all’accesso alla prestazione ha subito un’importante modifica nel 2019. La nuova regola, che prevede appunto 1 mese di contribuzione maturata nel corso dell’anno solare (invece dei 3 precedentemente richiesti nel periodo compreso tra l’1 gennaio antecedente l’evento di cessazione il giorno della cessazione stessa), è valida per tutti i casi di disoccupazione verificatisi dopo il 5 settembre 2019, data di entrata in vigore del decreto legge n. 101 de 3 settembre 2019.

L’importo spettante per i lavoratori che ne faranno richiesta è corrisposto mensilmente ed è pari al 75% del reddito imponibile dichiarato ai fini previdenziali, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi con limiti ben definiti. Nel caso in cui tale valore fosse pari o inferiore, con riferimento al 2021, a 1.227,55 euro, l’indennità spettante sarà pari al 75% di tale importo. Se invece fosse superiore a 1.227,55 euro o bisognerebbe aggiungere al 75% un ulteriore 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il suddetto importo, che per il 2021 è pari a 1.335,40 euro (non ancora disponibili i valori aggiornati al 2022). 

Innalzato a 12 mesi il periodo massimo di erogazione, il suddetto importo si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione per gli eventi di disoccupazione intercorsi dopo l’1 gennaio 2022. Per chi abbia interrotto involontariamente il proprio rapporto di collaborazione prima di tale data, cui si applicano le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2022, il décalage continua invece ad applicarsi a partire dal quarto mese, vale a dire dal 91esimo giorno di fruizione, mentre la durata massima della prestazione resta pari a 6 mesi.  Allo stesso modo più favorevole ai nuovi percettori, anche la modifica relativa alla durata del beneficio: a partire dal 2022, la DIS-COLL sarà infatti concessa per un numero di mesi pari a quelli lavorati. Per chi invece abbia visto interrompersi il rapporto di collaborazione prima dell’1 gennaio dell’anno in corso resta al contrario valido il precedente meccanismo, che prevedeva la concessione dell’indennità di disoccupazione per un periodo pari alla metà dei mesi lavorati. 

Attenzione! Sempre a decorrere dall’1 gennaio 2022 viene riconosciuta ai percettori di DIS-COLL, per l’intero periodo di godimento della prestazione, anche la copertura integrativa, utile ai fini della maturazione dei requisiti pensionistici. In dettaglio, la nuova normativa stabilisce che la contribuzione figurativa venga rapporta al reddito medio mensile e determinata entro 1,4 volte il massimo mensile dell’indennità stessa: ad esempio, supponendo a titolo esemplificativo che l’importo massimo mensile dell’indennità DIS-COLL per l’anno 2022 sia di 1.335,40 euro, la contribuzione figurativa sarebbe riconosciuta solo entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro). La contribuzione figurativa non è invece riconosciuta sulle prestazioni DIS-COLL erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino allo scorso 31 dicembre 2021. 

Per poter fruire dell'indennità, il lavoratore deve presentarne richiesta all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la non ammissibilità al beneficio. La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, in alternativa, nel caso in cui la domanda sia presentata dopo questa data, dal primo giorno successivo all’inoltro della richiesta. L’erogazione della DIS-COLL è soggetta alle stesse condizioni della NASpI (permanenza dello stato di disoccupazione, regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e/o a percorsi di riqualificazione professionale, stipula del patto di servizio).

La prestazione decade nelle seguenti situazioni:

  • in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, se il contratto ha durata superiore ai 5 giorni (in caso di durata inferiore, l’indennità è invece sospesa d’ufficio);
     
  • in caso di lavoro autonomo, se il reddito ricavato è superiore ai limiti previsti per il mantenimento dello stato di disoccupazione; diversamente, il lavoratore – previa comunicazione all’INPS del reddito presunto - conserva il diritto all’indennità che verrà però ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo che intercorre tra l’inizio dell’attività e la fine del godimento dell’indennità o la fine dell’anno solare. 

Attenzione! Le prestazioni di lavoro occasionale sono cumulabili con la DIS-COLL nei limiti di un compenso complessivo di 5.000 euro l’anno.