Tutto quello che c'è da sapere sulla Cassa Integrazione Guadagni

Quando e a chi spetta la Cassa Integrazione Guadagni: tutte le informazioni utili sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria)

La Cassa Integrazione Guadagni è uno dei principali ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento e rappresenta una prestazione economica erogata da parte dell'INPS, finalizzata a integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Viene riconosciuta ai lavoratori subordinati, con un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda (prima della riforma sancita dalla legge 234/2021 il requisito era di 90 giorni), ad eccezione dei dirigenti e, fino al 2022, dei lavoratori a domicilio. Dall’1 gennaio dell’anno in corso, i trattamenti CIG riguardano anche quanti svolgono la propria attività professionale a domicilio e tutti gli apprendisti (in precedenza, erano invece inclusi i soli contratti di apprendistato professionalizzante). Non spetta invece a stagisti e tirocinanti. 

La misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse svolto la propria prestazione lavorativa, con un importo massimo stabilito in 1.199,72 euro (valore ancora da aggiornare al 2022). Decade dunque per le prestazioni erogate dall’1 gennaio 2022 il cosiddetto tetto basso della misura del trattamento, in precedenza previsto per i redditi da lavoro che non superassero una determinata soglia. L'indennità è al netto dei contributi, che sono coperti figurativamente, e sottoposta ad aliquota fiscale del 5,84%.

 

Il contributo addizionale per la CIG

L’articolo 5 del d.lgs. 148/2015 stabilisce a carico delle imprese un contributo addizionale obbligatorio dovuto in caso di ricorso alla CIG e la cui misura - unica per tutte le tipologie di Cassa – è stabilita in relazione all’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale: maggiore è l’intensità di utilizzo degli stessi, più alta è la percentuale del contributo addizionale.  In particolare, il contributo è calcolato:  

  • al 9% (della paga globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate) fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile; 
     
  • al 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
     
  • al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile. 

La Legge di Bilancio per il 2022 introduce però alcune novità e, in particolare, un calcolo della contribuzione ridotta dall’1 gennaio 2025. Per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dall’ultima richiesta, la misura (premiante) sarà calcolata secondo le seguenti aliquote: 

  • al 6% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile; 
     
  • al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
     
  • al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile. 

Resta fermo che non sono tenute al versamento del contributo addizionale le imprese sottoposte a procedura concorsuale o ammesse all’amministrazione straordinaria. 

 


Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

La CIG è l’istituto pensato per conservare l’occupazione e il reddito dei lavoratori in situazioni di difficoltà dell’azienda che si presume possano risolversi in tempi brevi, in quanto dovute a fattori esterni o cause congiunturali non direttamente imputabili né al datore di lavoro né al dipendente stesso, quali situazioni temporanee di mercato, intemperie stagionali, etc. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è rivolta ai dipendenti (operai, impiegati e quadri) delle imprese appartenenti ai settori dell’industria e dell’edilizia che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto. Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 148/2015 e del Decreto Ministeriale n.95442 del 15 aprile 2016, a decorrere dall’1 gennaio 2016, la CIGO è concessa dalla sede dell’INPS territorialmente competente per le seguenti causali:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
     
  • situazioni temporanee di mercato.

Così come disposto dalla normativa vigente, è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Nel caso in cui l’azienda abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, potrà presentare una nuova domanda per la stessa unità produttiva, solamente quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Inoltre, l'integrazione salariale ordinaria riguardante più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa deve dunque presentare in via telematica all'INPS una domanda di concessione, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione/riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, nonché i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Se accolta, è l’azienda (salvo quando impossibilitata) ad anticipare l’integrazione salariale ai dipendenti, per essere poi successivamente rimborsata dall’INPS. 

 

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

L’intervento della Cassa Integrazione nella sua versione straordinaria è finalizzato a sostituire o integrare il salario di dipendenti (sospesi o con orario ridotto) impiegati presso aziende che si ritrovino a far fronte a un’eccedenza del personale lavorativo rispetto alla produttività. Più precisamente, rispetto a quanto accade nella CIGO, l’intervento straordinario non è collegato a eventi esterni e/o imprevedibili che condizionano l’attività dell’impresa nel breve/medio periodo, ma a situazioni strutturali strettamente collegate all’attività aziendale stessa, come processi di conversione della produzione, revisioni della struttura organizzativa o tecnologica,  crisi vere e proprie. 

La CIGS è dunque rivolta alle aziende con più di 15 dipendenti che, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.81/2015, affrontano:

  • un processo di riorganizzazione aziendale con durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile;
     
  • crisi aziendale con durata massima di 12 mesi anche continuativi;
     
  • contratto di solidarietà di durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile. La durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Attenzione! La riforma degli ammortizzatori sociali attuata dalla Legge di Bilancio per il 2022 non cambia dunque la durata della CIGS che resta di regola entro un massimo di 12 o 24 mesi, anche continuativi, nell'arco di un quinquennio mobile a seconda della causale di intervento. Viene tuttavia introdotta una proroga del trattamento fino a un massimo di 12 mesi, da richiedere a fronte di un intervento di riorganizzazione aziendale o in conseguenza di una crisi aziendale nell'ipotesi in cui le parti stipulino un accordo finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero. Per il 2022 è riservata in via esclusiva alla proroga della CIGS per la causale del contratto di solidarietà.

Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale tutte le imprese sopra i 15 dipendenti (prima del 2022 erano 50 i dipendenti richiesti al settore del commercio, delle agenzie di viaggio e del turismo), con l’eccezione del comparto aereo e dei partiti politici, dove continua ad applicarsi a prescindere dal numero di lavoratori impiegati. Vengono inoltre rivisti, sempre a partire dall’1 gennaio 22, anche i criteri per la determinazione dei 15 dipendenti, nei quali vengono ricompresi anche dirigenti e apprendisti, in precedenza esclusi. 

Anche in questo caso, l'ammissione al trattamento di integrazione salariale implica una domanda di concessione, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, nonché i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. La richiesta deve essere formulata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo aziendale relativo al ricorso all’intervento. 

Attenzione! La domanda per la CIGS va presentata in via telematica e in un’unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. L’eventuale concessione del trattamento avviene tramite apposito decreto ministeriali, adottato – salvo casi particolari – entro un tempo di 90 giorni dalla domanda da parte dell’impresa. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’impresa può dunque presentare all’INPS – sempre in via telematica – per il conguaglio delle prestazioni già concesse (o, se previsto da decreto, per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto).