L'ABC della previdenza: i periti industriali

Dalla contribuzione al pensionamento, l'ABC della previdenza per i periti industriali liberi professionisti (iscritti a EPPI)

 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

L’ente previdenziale di riferimento per i periti industriali liberi professionisti è l’EPPI, Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che si alimenta con due tipi di contribuzione.

 

Contributo soggettivo

Viene stabilito in misura pari al 18% del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell’indice generale dei prezzi al consumo (pari per il 2022 a 105.014 euro). Per il 2021 il limite massimo di versamento è pari a 13.993,74 euro, mentre quello minimo è pari a 1.823,94 euro. 

A decorrere dall'1 gennaio 2012, oltre al contributo soggettivo obbligatorio, è concessa agli iscritti la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva, espressa in unità, il cui importo non può essere inferiore all’1%. L’aliquota contributiva complessiva, tra obbligatoria e opzionale, non potrà, comunque, essere superiore al 26%.    

Viene inoltre prevista una riduzione del contributo minimo al 50%, limitatamente ai primi cinque anni di iscrizione, per coloro che iniziano l'attività prima dei 28 anni.

 

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

Ha misura pari al 5% dei corrispettivi assoggettati a IVA (anche nei confronti di amministrazioni pubbliche), con un minimo di 506,15 euro. 

Prevista inoltre una quota fissa di 5 euro per il fondo maternità. 

 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

 

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si ottiene con le seguenti tre alternative:

1. età di 65 anni sia per gli uomini e che per le donne con almeno 5 anni di contribuzione;

2. indipendentemente dall'età, con 40 anni di contribuzione, a condizione che sia cessata l’attività professionale;

3. con almeno 5 anni di contribuzione e con 57 anni di età, a condizione che sia cessata l’attività professionale. 

Un ulteriore requisito, che deve essere soddisfatto nelle alternative 2 e 3, è quello relativo all'importo della pensione che non può essere inferiore a 552,4 euro per il 2021, pari a 1,2 volte l’aassegno sociale INPS.

 

Pensione di inabilità 

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio; si prescinde dal requisito contributivo quando l'inabilità è causata da infortunio. Vengono richiesti il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%) e la cancellazione dall’Albo professionale.

L’incremento del montante in conformità all’articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sarà effettuato assumendo la media delle basi annue pensionabili determinata calcolando la media dei contributi, soggettivi e integrativi devoluti a montante previdenziale ai sensi dell’articolo 5 comma 3, effettivamente versati, anche se inferiori a cinque annualità, e imputando detta media agli anni mancanti fino alla concorrenza delle cinque annualità richieste. 

 

Assegno di invalidità

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 versati nell'ultimo quinquennio; si prescinde dal requisito contributivo e di iscrizione quando l'inabilità è causata da infortunio.

Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità che riduce a meno di 1/3 la capacità all’esercizio della professione. Sussiste inoltre il diritto all’assegno di invalidità anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali preesistono alla iscrizione all’Ente purché vi sia stato successivo aggravamento o sopraggiunte nuove infermità che abbiano determinato la riduzione a meno di un terzo della capacità all’esercizio della professione.

 

Pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione. 

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti:

  • un figlio unico o al nipote minore unico in linea retta a carico, se manca il coniuge: 70%;
  • due figli: 80%;  
  • tre o più figli: 100%;
  • un genitore: 15 %;
  • due genitori: 30%;
  • un fratello o sorella: 15%.

La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all’intero ammontare della pensione del deceduto. 

Se la vedova possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: del 75%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; del 60%, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 5  volte il trattamento minimo INPS. 

Il trattamento minimo INPS per il 2022 è pari a 6.809 euro annui.

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti

Cumulo tra reddito e pensione di superstiti, periti industriali

 

 

DECORRENZA E MISURA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda, così come la pensione di anzianità, quella di inabilità e invalidità. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

Restituzione

Gli iscritti che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbiano maturato il diritto alla pensione e che abbiano cessato l’attività, che ha dato luogo all’obbligo di iscrizione, possono richiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati. La restituzione spetta anche ai superstiti, individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, dell’iscritto defunto quando non abbiano titolo alla pensione indiretta.

La somma rimborsabile è pari all’importo del montante contributivo individuale dell’iscritto riferito alla data dell'1 gennaio dell’anno in cui viene presentata la domanda di restituzione, oltre al totale dei versamenti a titolo di contributo soggettivo dell’anno in corso ed al netto di eventuali crediti dell’Ente per capitale, per interessi di mora e sanzioni nonché delle eventuali spese legali. Non si può procedere, in ogni caso, alla restituzione dei contributi integrativi e di maternità. Si prescinde dal requisito del compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli iscritti che non hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico. La restituzione è comunque subordinata alla cancellazione dall’Albo professionale.

 

Misura della pensione

L'importo della pensione è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all'età di pensionamento.
 

Coefficienti di conversione del montante contributivo validi dal 2022

Coefficienti di conversione del montante contributivo: periti industriali 2021

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2022

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2021

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate in età inferiore a 57 anni.

Il montante si ottiene applicando alla retribuzione imponibile annua un'aliquota di computo (10% o più in caso di versamenti superiori). Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'ultimo anno), applicando un tasso di capitalizzazione dato  dalla variazione  media  quinquennale  del  Pil  nominale,  con  riferimento  al  quinquennio precedente l'anno  da rivalutare. Il montante accumulato alla data del pensionamento viene integrato da una quota del contributo integrativo (al netto dei costi di gestione) accantonata nel tempo dall’iscritto.

 

CUMULO GRATUITO 

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni. 

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

  • di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
     
  • anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);
     
  • per inabilità;
     
  • ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla Circolare n. 140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata “per formazione progressiva”, con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

 

WELFARE

Oltre ad attività di sostegno della professione (aggiornamento continuo, tirocini pratici per l'acquisizione di nuove competenze, borse di studio, iniziative volte a incrementare l'interdisciplinarità della professione e la ricerca di nuovi strumenti), EPPI mette a disposizione dei propri iscritti e dei loro familiari - nella prospettiva di un'assistenza integrata - contributi economici in caso di degenza in casa di cura o ricorso ad assistenza medica o, ancora, offre tutela in caso di grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi o, ancora, in caso di invalidità permanente da infortunio. 


Indennità di maternità

Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni.


Grandi interventi e invalidità

Tutti gli iscritti godono della copertura sanitaria il cui costo è sostenuto integralmente da EPPI. L'assicurazione opera in caso di «grandi interventi chirurgici» e di «gravi eventi morbosi» e copre tutte le spese relative a visite specialistiche, esami ad accertamenti diagnostici precedenti e successivi ad un ricovero, il trasporto e anche le terapie mediche, riabilitative e farmacologiche.

Il rimborso delle spese sostenute a fronte di un ricovero per un grande intervento chirurgico e per un grave evento morboso non deve superare un massimo di 500.000 euro per anno. Il tetto per il tuo nucleo familiare, nel caso in cui lo avesse volontariamente assicurato l'iscritto, è pari a 700.000 euro. Nel caso di ricovero in una struttura pubblica verrà corrisposta una diaria per ogni giorno di degenza. La copertura assicurativa è valida anche per le conseguenze dirette di malattie e stati patologici preesistenti alla stipula del contratto.

È previsto un indennizzo di 60.000 euro in caso di infortunio che comporti un’invalidità permanente parziale di grado superiore al 66%.

Dal 16 aprile 2014 sono assicurati soltanto coloro che sono in attività, in regola con la modulistica obbligatoria e con un debito in linea capitale inferiore a 150,00 euro (esclusi gli acconti).

 

Sostegno alla non autosufficienza (Long Term Care)

Vengono anche trattate patologie fortemente invalidanti come il morbo di Parkinson e di Alzheimer. La Cassa si fa carico del premio e assicura una rendita mensile di 1.035 euro, incrementabile versando contributi volontari per 360 euro o 600 euro. Per accedere si deve essere in attività al momento della malattia, in regola con la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale a EPPI, in regola con i versamenti e non godere di assegni di inabilità o invalidità. Infine, gli iscritti non devono avere più 70 anni in caso di prima iscrizione.
 

Per ulteriori informazioni e notizie, è possibile consultare il sito web dell'Ente. 
 

 

RIFERIMENTI DELL’ENTE

Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via Morgagni, 30/E
00161 Roma

www.eppi.it

 

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