Dipendenti pubblici
Il sistema pensionistico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, iscritti allex INPDAP (ente confluito allInps dal 1° gennaio 2012), è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato alla retribuzione erogata
CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)
La retribuzione imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale é costituita da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. La retribuzione utilizzata per il versamento dei contributi costituisce anche la retribuzione presa a base per il calcolo della pensione.
Lattuale aliquota contributiva destinata al fondo pensioni dei dipendenti pubblici è pari al 33%, di cui 8,80% , per i dipendenti delle amministrazione statali, e 32,65%, di cui 8,85% a carico del lavoratore, per i dipendenti degli enti locali e Asl. Sulla quota di retribuzione annua dimporto eccedente il cosiddetto tetto pensionabile (46.630 euro, per lanno 2018) è prevista unaliquota maggiorata di un punto, a completo carico del dipendente.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tale massimale, fissato in lire 132 milioni per lanno 1996, viene rivalutato annualmente sulla base dellindice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (il limite relativo al al 2018 è pari a 101.427 euro).
I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.
La pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia viene riconosciuta qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: compimento dell'età pensionabile; raggiungimento di determinati requisiti contributivi; cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Età
Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura al compimento dell'età di 66 anni e 7 mesi. I suddetti requisiti anagrafici, a far tempo dal 1° gennaio 2013, sono stati adeguati alle cosiddette speranze di vita (sulla base dei dati forniti dallISTAT), con una periodicità triennale (biennale dal 2019).
Minimo di contributi
Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione.
Al fine di tutelare posizioni precedenti al 1993 (riforma Amato) è stabilito che si continuino ad applicare i precedenti requisiti (minimo di 15 anni) per i seguenti soggetti:
- lavoratori che abbiano maturato 15 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1992.
- lavoratori che al 31 dicembre 1992 risultino ammessi alla prosecuzione volontaria. Non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data;
- lavoratori che possano far valere una anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che siano stati occupati per almeno 10 per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (c.d. "precari").
La pensione di vecchiaia contributiva
Per i lavoratori che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), la pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012, richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31.12.1995 (vedi sopra).
E inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia alletà di 70 anni e 7 mesi (sia le donne che gli uomini) con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (non valgono i contributi figurativi). Richiesta la cessazione del lavoro dipendente.
Condizione
Affinché venga riconosciuta la pensione, limporto del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte lammontare annuo dellassegno sociale Inps (limite pari a 679 euro mensili del 2018). Si prescinde da questultima condizione (1,5 volte lassegno sociale), nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, alletà di 70 anni (e oltre), in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva.
La pensione anticipata
La pensione di anzianità è il trattamento previdenziale che si può ottenere in anticipo rispetto alletà prevista per la vecchiaia.
Dal 1° gennaio 2012 per la pensione anticipata è richiesta unanzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per lanno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dallanno 2014, e saranno parametrati periodicamente agli andamenti demografici.
Nella tabella che segue sono riepilogati i limiti di età già comprensivi degli adeguamenti alla cosiddetta speranza di vita, sino a tutto il 2020.
Le lavoratrici possono ottenere il trattamento di anzianità con i precedenti requisiti (35 anni di contribuzione e 57 anni di età), ma con una penalizzazione consistente nella liquidazione della pensione con il sistema completamente contributivo (c.d. Opzione donna). Tale possibilità è limitata alle pensioni con i requisiti (35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età) entro il 31 dicembre 2015, anche nel caso in cui la decorrenza sia successiva.
Lavori usuranti
Il lavoratore che svolge attività c.d. usuranti beneficia di una particolare normativa. Dal 1o gennaio 2012, i lavoratori interessati - in possesso di unanzianità contributiva minima di 35 anni e di una determinata età anagrafica minima - possono accedere al trattamento pensionistico attraverso il c.d. sistema delle quote, date dalla somma dell'età anagrafica e anzianità. I requisiti richiesti sono riepilogati nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche i requisiti richiesti ai lavoratori notturni che prestano la loro attività a turni per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno inferiore a 78.
I requisiti richiesti a partire dal 2016 restano congelati sino a tutto il 2026, in quanto nei loro confronti non trova applicazione ladeguamento demografico.
La decorrenza della pensione anticipata riservata ai lavoratori addetti ad attività usuranti, sino allanno 2016, era fissata al tredicesimo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti (c.d. finestra "mobile").
Lavoratori precoci
La Legge di Bilancio 2017 ha riconosciuto la necessità di un intervento in favore delle categorie di lavoratori c.d. precoci che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico.
Sono definiti precoci i lavoratori che possono vantare almeno un anno (12 mesi, anche non continuativi) di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età.
I suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2017, possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione (in luogo dei richiesti 42 anni e 10 mesi, o 41 anni e 10 mesi, le donne) , a condizione che si trovino in almeno uno dei 4 seguenti profili di tutela:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento o soppressione del posto e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi (si tratta dei soli dipendenti a tempo determinato);
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (Legge n. 104/1992) o parente o affine di 2° grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o sono anch'essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti;
c) presentano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dellinvalidità civile, superiore o uguale al 74%;
d) sono lavoratori dipendenti allinterno delle professioni indicate nella tavola sottostante, che abbiano svolto una o più delle attività usuranti riportate in tabella per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, oppure la metà della vita lavorativa complessiva.
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni C. Conciatori di pelli e di pellicce D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante E. Conduttori di mezzi pesanti e camion F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti Dal 2018 anche: N. Operai dellagricoltura, della zootecnia e della pesca O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative P. Lavoratori del settore siderurgico di 1a e 2a fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne |
Lanticipo, in effetti, è di 22 mesi per gli uomini e di soli 10 mesi per le donne. Inoltre, per il futuro, il nuovo requisito (41 anni), resta soggetto alladeguamento demografico, così come per tutti i requisiti di pensione.
Pensione anticipata contributiva
Dal 1° gennaio 2012 i requisiti sono gli stessi di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31.12.1995 (vedi sopra).
E inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia alletà di 70 anni e 7 mesi (2016-2018), sia le donne che gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (non valgono i contributi figurativi).
Condizione
Affinché venga riconosciuta la pensione, limporto del trattamento non deve risultare inferiore a 2,8 volte lammontare annuo dellassegno sociale Inps (limite pari a 1.268 euro mensili del 2018).
TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ
Sono previsti tre distinte prestazioni: la pensione di inabilità, la pensione per inabilità accertata, la pensione di privilegio.
Pensione dinabilità
E la stessa prestazione prevista per i dipendenti del settore privato. Il soggetto riconosciuto inabile, che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ha diritto ad una pensione costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino alletà di 60 anni (uomini e donne), entro il limite di 40 anni. Ai fini del perfezionamento del diritto la pensione di inabilità è richiesto il possesso di un minimo di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 anni presenti nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.
Pensione per inabilità accertata
Il dipendente può essere collocato a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute se viene riscontrata una delle seguenti condizioni: inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ovvero inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte. Indipendentemente dalletà anagrafica, il diritto al trattamento di pensione richiede almeno:
- 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
Gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio hanno diritto a pensione di inabilità se hanno almeno 15 anni di servizio effettivo (14 anni, 11 mesi e 16 giorni).
Pensione di privilegio
Consiste in un trattamento di natura economica che spetta al dipendente pubblico divenuto inabile per patologie derivanti da causa di servizio. Per causa di servizio si intende un danno fisico subito o una malattia contratta per cause o condizioni insite nel tipo di lavoro prestato. La concessione del privilegio avviene indipendentemente dagli anni di servizio.
Affinché sia riconosciuta la pensione di privilegio è richiesto che il soggetto contragga una malattia contagiosa o una malattia professionale, o riporti una ferita o una lesione traumatica, per causa o concausa di servizio (nel secondo caso la concausa deve essere necessaria e preponderante).
La pensione di privilegio è stata abrogata (con decorrenza 1° dicembre 2012) dalla riforma Monti-Fornero. Rimane in essere (con i precedenti requisiti) solo per gli appartenenti al comparto sicurezza.
La pensione ai superstiti
Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.
Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).
Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dellintero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%.
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli:100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%.
La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore allintero ammontare della rendita della quale risultava titolare, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto. Se il totale delle aliquote riferite a tutti i familiari supera il 100%, la pensione ai superstiti deve intendersi così ripartita: se superstiti sono il coniuge e tre o più figli, al coniuge spetta il 60%; il restante 40% va diviso in parti uguali tra i figli; se superstiti sono 3 o più figli, l'intero importo va diviso in parti uguali tra i beneficiari.
Se la vedova possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: del 75 %, in presenza di redditi imponibili Irpef dimporto annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps; del 60 %, in presenza di redditi dimporto annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50 %, in presenza di redditi imponibili Irpef dimporto annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps. Ai fini della cumulabilità sono valutati i redditi assoggettabili allIrpef, al netto dei contributi previdenzialii, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non deve essere valutato limporto della pensione ai superstiti interessata alla riduzione.
Il minimo Inps del 2018 è pari a 6.596,46 annui.
DECORRENZA DELLE PENSIONI
La pensione di vecchiaia e quella di anzianità decorrono dal 13° mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto (per il personale della scuola, la decorrenza è fissata il 1° settembre dellanno in cui matura il diritto).
I trattamenti di invalidità decorrono dal giorno successivo a quello della dispensa dal servizio. La pensione ai superstiti è fissata al giorno successivo alla data del decesso del dante causa.
MISURA DELLA PENSIONE
Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dellanzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995:
- per chi può contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il cosiddetto criterio e cioè retributivo, per lanzianità maturata sino al 31 dicembre 2011, e contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 2012 legato appunto alle retribuzioni dellultimo periodo lavorativo;
- per chi ha meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè retributivo, per lanzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
- per i nuovi assunti, dopo il 1° gennaio 1996, (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore della contribuzione versata nellarco dellintera vita lavorativa.
Calcolo Retributivo
La misura della pensione nel sistema retributivo è data dalla somma di due distinte quote (A + B). La prima (A) corrispondente allimporto relativo allanzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente allanzianità contributiva acquisita dal 1°gennaio 1993 al 31 dicembre 2011.
La base pensionabile dei dipendenti pubblici è così costituita: lultimo stipendio (maggiorato del 18%, per gli statali), per la quota A; media annua delle retribuzioni dei 10 anni che precedono la decorrenza, per la quota B.
Lammontare del trattamento relativo allanzianità maturata al 31 dicembre 1992 (quota A) è stabilito, per gli statali, in misura pari al 35% della retribuzione pensionabile, per lanzianità minima di servizio di 15 anni. Per ogni anno utile oltre il quindicesimo, laliquota di rendimento viene aumentata dell1,8% fino a raggiungere l80% in presenza di 40 anni di anzianità. Per il personale degli enti locali il trattamento spettante si ricava moltiplicando lo stipendio pensionabile per laliquota di rendimento variabile in base allanzianità di servizio utile. Si va da un minimo del 37,5% per una copertura assicurativa di 15 anni, al 100% per i 40 anni.
Le retribuzioni utilizzate per la quota B (media degli ultimi 10 anni) vengono aggiornati tenendo conto dellinflazione, con esclusione di quello dellanno di decorrenza e di quello dellanno immediatamente precedente, con riferimento alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo.
La c.d. aliquota di rendimento relativa al calcolo della quota B è del 2% lanno, come previsto per i dipendenti del settore privato.
Calcolo contributivo
Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede, con il concorso dellamministrazione datrice di lavoro, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil (il prodotto interno lordo) e allinflazione.
Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con laumentare delletà. Il coefficiente, ad esempio, è pari al 4,589%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,326% per chi resiste fino a 65 anni e al 6,378% se si decide di arrivare fino a 70 anni.
I coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni tre anni (ogni due anni dal 2019), sulla base della evoluzione degli andamenti demografici.
Per le pensioni liquidate sulla base del criterio contributivo, le disposizioni sullintegrazione al minimo non trovano più applicazione.
Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (in presenza di 40 anni di contributi, pensione di inabilita e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.
Regime del cumulo
Il cumulo pensione-reddito da lavoro è ormai un problema che riguarda esclusivamente i beneficiari della pensione di invalidità. I titolari della vecchiaia, infatti, da tempo possono svolgere sia attività di lavoro dipendente che da autonomo, senza subire alcuna riduzione della pensione.
Lo stesso vale per quelli di anzianità a partire dal 2009.
LE NOVITÀ 2017 - 2018
A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (in sigla APE). Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per 12 mensilità, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Trattandosi di un prestito e non di una prestazione previdenziale, le somme erogate non concorrono a formare il reddito ai fini dell'Irpef.
Requisiti - L'anticipo pensionistico può essere richiesto da tutti i lavoratori che, al momento della domanda, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di 20. Inoltre, la pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, deve essere pari o superiore (al momento dell'accesso alla prestazione), a 1,4 volte il trattamento minimo (circa 710 euro nel 2018).
La durata minima dell'APE è di 6 mesi. L'importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a 150 mensili, mentre quello massimo non può superare i seguenti importi:
LApe sociale - Ai lavoratori che al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni aderiscono allAPE, è riconosciuta un'indennità (la cosiddetta APE sociale), per una durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia. Lindennità, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento non soggetta a rivalutazione dell'accesso alla prestazione, e non può superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro. La speciale indennità (che a differenza dellAPE volontaria non deve essere restituita) spetta a condizione che linteressato:
a) si trovi in stato di disoccupazione involontaria, che abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi e risulti in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assista, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, o parente o affine di 2° grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o sono anch'essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti, e sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) presenti una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, almeno pari al 74% e sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sia lavoratore dipendente, al momento della decorrenza dell'indennità, all'interno delle professioni indicate nella tabella che segue, che svolga da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni C. Conciatori di pelli e di pellicce D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante E. Conduttori di mezzi pesanti e camion F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti Dal 2018 anche: N. Operai dellagricoltura, della zootecnia e della pesca O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne. |
L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
Iter procedurale - Per accedere allanticipo pensionistico, il soggetto richiedente deve prestare allInps la domanda di certificazione del diritto all'APE. L'Inps, verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica allinteressato l'importo minimo e l'importo massimo ottenibile. Il soggetto in possesso della certificazione, deve presentare domanda di APE e contemporaneamente domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. Nella domanda il soggetto richiedente deve indicare il finanziatore (la banca) cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa.
La domanda di APE e di pensione non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso previsto dal T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia. In deroga al codice del consumo, il termine per recedere dal contratto di assicurazione è di 14 giorni.
Cumulo Gratuito
Dal 1o gennaio 2013 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese, dal 1° gennaio 2017, le Casse libero-professionali - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.
Ciò a condizione che:
- non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni;
- non posseggano i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del cumulo.
La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:
- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018, (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti);
- per inabilità;
- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.
Il criterio di calcolo dellassegno ottenuto con il cumulo non segue la regola del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio pro-rata, con le regole in vigore in ciascuna gestione.
A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita a 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità), la pensione (vecchiaia/anzianità) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva al 1o febbraio 2013 (successiva al 1° febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).
La quattordicesima mensilità
A partire dallanno 2007, a favore dei pensionati con età non inferiore a 64 anni, viene riconosciuta una somma aggiuntiva, determinata in funzione dellanzianità contributiva maturata. La somma, una sorta di 14^ mensilità, è corrisposta insieme alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale superiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps (9.787 euro).
A tal fine si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dagli assegni familiari e dallindennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito lelevazione del limite di reddito utile da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (da 9.895 a 13.697 euro).