Lavoratori domestici
I lavoratori domestici (colf, badanti, autisti, giardinieri, ecc.) sono soggetti a una disciplina speciale sia per quel che riguarda il rapporto di lavoro sia in relazione al regime di previdenza sociale: ecco di cosa si tratta
I CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)
Il rapporto di lavoro domestico consiste nella prestazione del lavoratore, a qualsiasi titolo, della propria opera per il funzionamento della vita familiare (art. 1 legge n. 339/1958).La prestazione lavorativa è riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati. Deve avere una sua continuità, non essere quindi puramente occasionale e deve essere resa all'interno dellabitazione del datore di lavoro (convivenza con la famiglia del datore di lavoro con eventuale fruizione del vitto e dell'alloggio). Può svolgersi con servizio parziale, ad esempio a ore, oppure tutti i giorni della settimana o solo in alcuni.
La retribuzione cui si deve fare riferimento per il versamento della contribuzione dovuta allINPS è stabilita dalla legge (art. 5 D.P.R. 1043/1971). Esistono tre fasce di retribuzione oraria convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzione effettiva: mano mano che la retribuzione effettivamente corrisposta cresce, sale anche la retribuzione convenzionale (con un minimo ed un massimo). E' bene precisare che alla determinazione della retribuzione effettiva oraria concorrono anche le quote di tredicesima mensilità e l'eventuale indennità di vitto e alloggio ove dovute.
Nel 1993 (legge n. 243) è stata introdotta una quarta fascia retributiva riservata al personale occupato a tempo pieno. La norma stabilisce infatti che per i rapporti, presso lo stesso datore di lavoro, con orario superiore alle 24 ore settimanali, la retribuzione oraria convenzionale sia fissata in misura inferiore, cui corrisponde un contributo orario fisso (si veda tabella), indipendentemente dalla paga oraria effettivamente corrisposta.
A partire dal 2013, le quote orarie sono diverse a seconda del contratto di lavoro stipulato (anche a voce). Se il rapporto di lavoro è connotato da una scadenza finale, scatta un contributo aggiuntivo per cui limporto del contributo orario è più alto. E la conseguenza dellintroduzione dellAspi (assicurazione sociale per limpiego) al posto dellassicurazione contro la disoccupazione (art.2, comma 28, legge n. 92/2012). Laddizionale, pari all 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Non si paga però se la colf è assunta per sostituire lavoratori assenti (ad esempio: durante le assenze per ferie estive, oppure per malattia o maternità, ecc.). Se il contratto a termine viene trasformato a tempo indeterminato il datore di lavoro ha diritto alla restituzione delladdizionale.
Lattuale aliquota contributiva (comprensiva di tutte le assicurazioni) è pari al 19,9675 (21,3675 per i rapporti a tempo indeterminato), di cui 5,05% a carico del lavoratore.
I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.
La pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia viene riconosciuta qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: compimento dell'età pensionabile; raggiungimento di determinati requisiti contributivi; cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Età
Spetta all'età di 66 anni e 7 mesi per gli uomini e per le donne (per le quali il imite di età è stato parificato a quello degli uomini a partire dal 2018). I suddetti requisiti anagrafici, a far tempo dal 1° gennaio 2013, sono stati adeguati alle cosiddette speranze di vita (sulla base dei dati forniti dallISTAT), con una periodicità triennale (biennale dal 2019).
Le norme vigenti prevedono in alcuni casi la riduzione dei requisiti di età per l'accesso al pensionamento in presenza di situazioni soggettive particolari:
- per gli invalidi con grado di infermità pari o superiore all'80%, per i quali continuano ad applicare i vecchi limiti di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini;
- per i non vedenti, in condizioni di cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, per i quali letà è fissata a 50 anni se donne e 55 se uomini, in presenza di almeno 10 anni di contribuzione.
Minimo di contributi
Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione.
Al fine di tutelare posizioni precedenti al 1993 (riforma Amato) è stabilito che si continuino ad applicare i precedenti requisiti (minimo di 15 anni) per i seguenti soggetti:
- lavoratori che abbiano maturato 15 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1992.
- lavoratori che al 31 dicembre 1992 risultino ammessi alla prosecuzione volontaria. Non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data;
- lavoratori che possano far valere una anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che siano stati occupati per almeno 10 per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (c.d. "precari").
La pensione di vecchiaia contributiva
Per i lavoratori che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), la pensione di vecchiaia, dal 1° gennaio 2012, richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31.12.1995 (vedi sopra).
E inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia alletà di 70 anni e 7 mesi (71 anni nel 2019-2010), sia per le donne sia per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (non valgono i contributi figurativi). E' richiesta la cessazione del lavoro dipendente.
Condizione
Affinché venga riconosciuta la pensione, limporto del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte lammontare annuo dellassegno sociale Inps (limite pari a 762 euro mensili del 2018). Si prescinde da questultima condizione (1,5 volte lassegno sociale), nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, alletà di 70 anni, in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva.
La pensione di anzianità
La pensione di anzianità è il trattamento previdenziale che si può ottenere in anticipo rispetto alletà prevista per la vecchiaia.
Dal 1° gennaio 2012 per la pensione anticipata è richiesta unanzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e 41 anni ed 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per lanno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dallanno 2014, e saranno parametrati periodicamente agli andamenti demografici. Nella tabella che segue sono riepilogati i limiti di età già comprensivi degli adeguamenti alle cosiddette speranze di vita, sino a tutto il 2020.
Pensione anticipata contributiva
Per gli assicurati dal 1.1.1996 i requisiti sono gli stessi di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31.12.1995 (vedi sopra). E inoltre possibile ottenere la pensione anticipata alletà di 63 anni e 7 mesi (64 nel 2019-2020), sia per le donne sia per gli uomini, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi).
Condizione
Affinché venga riconosciuta la pensione, limporto del trattamento non deve risultare inferiore a 2,8 volte lammontare annuo dellassegno sociale Inps (limite pari a 1.268 euro mensili del 2018).
I trattamenti di invalidità
Sono previsti due distinte prestazioni: l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità.
Assegno di invalidità
Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di 1/3, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
L'assegno ha carattere temporaneo: viene infatti accordato solo per un triennio, suscettibile di riconferma sempre che il soggetto risulti ancora invalido. Alla scadenza del triennio, per ottenerne la conferma il titolare di assegno è tenuto a presentare apposita domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno è confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell'interessato. Al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, sempre che ricorrano i relativi requisiti di contribuzione, l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia.
L'assegno d'invalidità è ridotto proporzionalmente all'entità dei redditi, conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all'invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo Inps, l'assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera invece 5 volte l'ammontare annuo del minimo, la riduzione sale al 50%.
Il minimo Inps del 2018 è pari a 6.596,46 euro annui.
Pensione d'inabilità
Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, l'assicurato che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La pensione di inabilità è costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che l'inabile avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino alletà di 60 anni (uomini e donne). L'anzianità contributiva da considerare non può comunque superare i 40 anni.
Requisito contributivo
Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di contribuzione: almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.
La pensione ai superstiti
Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.
Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).
Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell'intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli:100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all'intero ammontare della rendita della quale risultava titolare, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.
Se la vedova possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: del 75 %, in presenza di redditi imponibili Irpef d'importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps; del 60 %, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d'importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; del 50 %, in presenza di redditi imponibili Irpef d'importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps.
Il minimo Inps del 2018 è pari a 6.596,46 euro annui.
DECORRENZA DELLE PENSIONI
La pensione di vecchiaia e quella di anzianità decorrono dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. Lassegno di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal mese successivo a quella della relativa domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.
MISURA DELLA PENSIONE
Il sistema di calcolo della pensione è del tutto simile a quello stabilito per la generalità dei lavoratori dipendenti. Nel caso specifico è stato preso in considerazione il solo criterio contributivo, in vigore dal 1996, in quanto la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro domestico, per la loro particolare caratteristica, non supera i 20 anni.
Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede, con il concorso del datore di lavoro, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil (il prodotto interno lordo) e allinflazione.
Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con laumentare delletà. Il coefficiente, ad esempio, è pari al 4,589%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,326% per chi resiste fino a 65 anni e al 6,378% se si decide di arrivare fino a 70 anni.
I coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni tre anni (ogni due anni dal 2019), sulla base della evoluzione degli andamenti demografici.
La retribuzione convenzionale è espressa in misura oraria, articolata in quattro fasce corrispondenti a diverse retribuzioni orarie effettive, come segue:
I coefficienti di trasformazione del montante contributivo accumulato
Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (pensione di inabilità e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.
Regime del cumulo
Il cumulo pensione-reddito da lavoro è ormai un problema che riguarda esclusivamente i beneficiari della pensione di invalidità. I titolari della vecchiaia, infatti, da tempo possono svolgere sia attività di lavoro dipendente che da autonomo, senza subire alcuna riduzione della pensione. Lo stesso vale per quelli di anzianità a partire dal 2009.
LE NOVITÀ 2017-2018
La quattordicesima
A partire dallanno 2007, a favore dei pensionati con età non inferiore a 64 anni, viene riconosciuta una somma aggiuntiva, determinata in funzione dellanzianità contributiva maturata. La somma, una sorta di 14^ mensilità, è corrisposta insieme alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale superiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps (9.787 euro).
A tal fine si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dagli assegni familiari e dallindennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito lelevazione del limite di reddito utile da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (da 9.895 a 13.697 euro).