Quando il danno si verifica: risarcimenti e indennizzi
Cosa succede al verificarsi del rischio nei confronti dei quali ci si era assicurati? Facciamo chiarezza su risarcimenti e indennizzi
Cosa si ottiene con un contratto di assicurazione? La risposta più semplice a questa domanda sembrerebbe essere un risarcimento o un indennizzo al verificarsi del rischio. A tal proposito, si rendono però necessarie alcune importanti precisazioni. Innanzitutto, è bene chiarire da subito che, benché con risarcimento e indennizzo (o indennità) si indichi solitamente la ricezione di una somma di denaro al seguito di un evento dannoso, i due termini non hanno lo stesso significato da un punto di vista giuridico.
Tipicamente, infatti, il risarcimento non riguarda necessariamente le parti coinvolte nel contratto di assicurazione, ma consiste più in generale nel compenso dovuto per legge da chi provoca un danno a chi ne soffre gli effetti. Poiché il diritto/dovere al risarcimento dipende da circostanze impreviste e completamente soggette al caso, limporto viene stabilito dopo lavvenimento dellevento dannoso, proprio perché, per sua natura, serve a sanare uno squilibrio tra chi provoca un danno e chi lo subisce. Lindennizzo, invece, è previsto da un contratto (nel caso specifico, dal contratto assicurativo) e, dunque, richiede un processo di valutazione del danno e di stima del valore dellindennizzo stesso regolati da accordi presi precedentemente e preliminarmente rispetto allevento dannoso.
Nel caso in cui si verifichi un danno contro cui ci si è assicurati, la compagnia assicurativa (o lassicuratore, o lintermediario) deve versare un indennizzo allassicurato. Tuttavia, capita di frequente che ci si riferisca al processo di ricezione della somma pattuita come procedura di risarcimento. Ciò non significa che la differenza tra indennizzo e risarcimento non sia rilevante; al contrario, è possibile che uno stesso evento dannoso si al contempo coperto da una polizza e causato da terzi. In ogni caso, al momento della stipula, lassicurato riceve dalla compagnia assicurativa tutte le informazioni necessarie per presentare richiesta di indennizzo quando necessario e ricevere la somma commisurata al danno ricevuto (e al contratto stipulato).
Dal momento in cui il danno si verifica, lassicurato deve, entro un periodo stabilito per legge, denunciare allassicuratore laccadimento dellevento (nel caso di un incidente automobilistico, ad esempio, presentando il foglio di constatazione amichevole entro 3 giorni dal sinistro). La comunicazione avviene tramite i canali aventi valore legale, vale a dire presentando la documentazione cartacea di persona o via fax; alternativa sempre più diffusa e della quale vale quindi la pena accertarsi è poi la trasmissione dei documenti tramite posta elettronica certificata (pec).
La compagnia assicurativa deve comunque formulare una proposta di indennizzo o comunicare perché rifiuti eventualmente di farla entro un massimo di:
- 30 giorni nel caso in cui sia stato trasmesso un documento di constatazione amichevole;
- 60 giorni se non ci sia accordo riguardo a danni alle cose;
- 90 giorni se si sono verificati danni alle persone.
Dal momento in cui la compagnia assicurativa comunica la proposta è invece previsto un massimo di 15 giorni per il versamento della somma. Se il danneggiato accetta la proposta, la compagnia richiede la firma di una liberatoria, che rende effettiva la conclusione della procedura. Se il danneggiato rifiuta, la compagnia verserà comunque lindennizzo proposto entro 15 giorni, ma tale versamento sarà considerato come un acconto sulleventuale liquidazione definitiva del danno. Se il danneggiato non risponde, la compagnia assicurativa ha 30 giorni di tempo per versare la cifra proposta e il danneggiato avrà comunque facoltà di contestarne lammontare, ma dovendosi rivolgere a un giudice.
Attenzione! Lavviamento della pratica di indennizzo/risarcimento è comunque soggetto a prescrizione: di 2 anni nel ramo danni e di 10 anni nel ramo vita.
Cosa succede se ho diritto a indennizzo e risarcimento? - In alcuni casi, è appunto possibile che levento danno comporti sia un diritto allindennizzo (in quanto assicurati) sia un diritto al risarcimento (perché si è subito un danno causato da terzi). Ma cosa accade esattamente? Un esempio può esser quello dellincidente stradale tra due automobili: il primo conducente, negligente, causa allaltro un danno fisico. Oltre allindennizzo assicurativo, il conducente infortunato ha diritto di rivalersi sullaltro pretendendo anche un risarcimento? Questo approccio è stato in realtà di recente messo in discussione dalla giurisprudenza: due diverse sentenze della Corte di Cassazione (n.13233 del 2014 e n.7349 del 2015) hanno infatti stabilito che lindennizzo non è cumulabile al risarcimento. Per quale ragione? Uninterpretazione regolarmente applicata in passato considerava indennizzo e risarcimento cumulabili, a fronte della loro diversa natura: in particolare, poiché il risarcimento ha origine legale, mentre lindennizzo contrattuale, le somme erogate sarebbero da considerarsi come provenienti da fonti diversi e soprattutto fare caso a due diversi diritti del danneggiato:
- di richiedere lindennizzo previsto dal contratto per cui paga regolarmente un premio e
- di pretendere un risarcimento per aver subito un danno ingiusto
In questottica, dunque, i due diritti non sarebbero in conflitto tra loro e di conseguenza pienamente godibili: ecco perché questinterpretazione rende(va) possibile la cumulabilità di risarcimento e indennizzo. La seconda interpretazione, più recente, solleva però perplessità rispetto allammontare totale indennizzo più risarcimento: in linea di principio, è infatti possibile che il cumulo di indennizzo e risarcimento risulti così abbondante da generare negli assicurati un interesse al verificarsi del danno. Poiché però la parte assicurata non dovrebbe mai avere interesse nel fatto il danno si verifichi effettivamente, le sentenze più recenti difendono appunto la non cumulabilità di risarcimento e indennizzo.