Inail, quali sono le principali prestazioni economiche erogate?

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'Inail interviene a tutela dei lavoratori infortunati o tecnopatici anche con prestazioni di natura economica: quando e in che misura vengono erogate

Sempre secondo il principio dell’automaticità delle prestazioni, l’Inail tutela dunque i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative (anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo). Quali sono dunque le principali prestazioni economiche riconosciute agli assicurati?

 

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

Si tratta di un indennizzo per mancata retribuzione soggetto a tassazione IRPEF. Per avere diritto alla prestazione è necessario che:

  • si sia verificato un infortunio, oppure si sia manifestata una malattia professionale, che abbia determinato un’inabilità temporanea assoluta che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di svolgere l’attività lavorativa;
  • l'inabilità comporti astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

In quale misura viene erogata? Il datore di lavoro è obbligato a pagare l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della stessa per i successivi 3 giorni. Dal 4° giorno fino al 90° giorno, l’Inail paga l’indennità per inabilità temporanea assoluta, pari al 60% della retribuzione media giornaliera (quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l'evento). Dal 91° giorno fino alla guarigione clinica, l’Istituto paga l’indennità pari al 75% della retribuzione media giornaliera.

 

La rendita diretta per inabilità permanente (per eventi fino al 24 luglio 2000)

È un indennizzo, non soggetto a tassazione IRPEF, per diminuita attitudine al lavoro valutata in base a Tabelle stabilite dalla legge (allegate al  Testo Unico 1124\1965). Per avere diritto alla prestazione è necessario che:

  • sia accertata la causa lavorativa dell'infortunio o della malattia;
  • il grado di inabilità permanente sia compreso tra l'11% e il 100%.

La prestazione spetta dal giorno successivo alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta e dura per tutta la vita.

In quale misura viene erogata? L'importo della rendita è calcolato sulla base della retribuzione percepita nell'anno precedente la data dell'infortunio o di manifestazione della malattia e del grado di inabilità riconosciuto. Può inoltre variare:

  • in seguito alla variazione del grado di inabilità (in aumento o in diminuzione);
  • in conseguenza della rivalutazione annuale, a decorrere dall’1 luglio di ogni anno, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo;
  • in aumento di un ventesimo in relazione alle situazioni familiari (coniuge o unito civilmente, figli fino ai 18 anni di età, figli inabili, figli studenti fino a 26 anni se viventi a carico e solo per la durata normale del corso di laurea).

Attenzione! La rendita può essere capitalizzata. In particolare, l’Inail liquida il valore capitale della rendita qualora, in sede di ultima revisione, risulti un grado di inabilità compreso tra l’11% e il 15%:

  • dopo 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio;
  • dopo 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale.

 

L'indennizzo per lesione dell’integrità psico-fisica (danno biologico)

È un indennizzo per lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale. Non è soggetto a tassazione IRPEF e si applica agli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data. Per avere diritto alla prestazione è necessario che:

  • sia accertata la causa lavorativa dell'infortunio o della malattia,
  • il grado di menomazione dell’integrità psicofisica sia compreso tra il 6% e il 100%.

In quale misura viene erogato? L'indennizzo viene erogato in base al grado di menomazione, secondo la seguente gradualità:

  • inferiore al 6%, non spetta alcun indennizzo per danno biologico e nessun indennizzo per le conseguenze patrimoniali;
  • dal 6% al 15%, è previsto un indennizzo in capitale;
  • dal 16% al 100%, è previsto un indennizzo del danno biologico in rendita e un'ulteriore quota di rendita per conseguenze patrimoniali.

Con effetto dal 2016, l'indennizzo è rivalutato annualmente a decorrere dall’1 luglio di ogni anno, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat.

 

Altre prestazioni economiche

Tutte le prestazioni economiche Inail, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili. Di seguito un elenco delle ulteriori prestazioni erogate a sostegno di infortunati sul lavoro e tecnopatici:

  • l’integrazione della rendita diretta, dovuta per il periodo nel quale il lavoratore si sottopone a cure utili per il recupero della capacità lavorativa;
  • le prestazioni per infortunio in ambito domestico;
  • la rendita di passaggio per silicosi e asbestosi;
  • la rendita ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale, se in possesso dei requisiti di legge;
  • la prestazione una tantum ai superstiti dei lavoratori vittime di infortuni mortali, occorsi a partire dall’1 gennaio 2007 e se in possesso dei requisiti previsti per la rendita ai superstiti;
  • l’assegno funerario;
  • l’assegno per assistenza personale continuativa, corrisposto per inabilità permanente assoluta del 100% e, per gli eventi occorsi dall’1 gennaio 2007, per le menomazioni previste dalla normativa di riferimento;
  • lo speciale assegno continuativo mensile, erogato ai superstiti di lavoratori titolari di rendita deceduti per cause non dipendenti da infortunio o malattia professionale, se in possesso degli specifici requisiti previsti;
  • la prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto o in caso di morte, per gli eredi titolari di rendita ai superstiti;
  • le prestazioni una tantum per le vittime dell'amianto a favore dei malati di mesotelioma per esposizione non professionale o in caso di morte per gli eredi;
  • la prestazione per le vittime dell'amianto a favore degli eredi dei lavoratori portuali;
  • il rimborso per cure idrofangotermali e pagamento diretto per soggiorni climatici;
  • il rimborso spese per l'acquisto di farmaci necessari al reinserimento socio-lavorativo e al miglioramento dello stato psico-fisico.
     
 

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