I prestatori d’opera manuale

Prestatori d'opera (manuale): quali lavoratori rientrano in questa categoria e quale la disciplina legislativa cui far riferimento?

Secondo quanto definito dal codice civile, con il contratto d’opera il prestatore si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il prestatore d’opera è pertanto un lavoratore autonomo e, in quanto tale, non sottoposto al potere direttivo, organizzativo e/o disciplinare del committente, pur nel doveroso rispetto dei termini previsti dalle disposizioni contrattuali. 

Si pongono dunque alcuni problemi di distinzione in rapporto ad altri istituti previsti dalla legge, a cominciare dall’appalto. Rispetto a quest’ultimo, tuttavia, va considerato che nel contratto d’opera è centrale il prerequisito del “lavoro prevalentemente proprio”: semplificando la questione, si potrebbe perciò affermare che l’appalto può sussistere esclusivamente in presenza di una vera e propria organizzazione di tipo imprenditoriale; viceversa (si pensi ad esempio al caso degli artigiani, prestatori d’opera manuale per eccellenza), si applica per l’appunto la disciplina del contratto d’opera. 

La seconda importante distinzione riguarda invece il libero professionismo: se infatti la definizione di libero professionista si applica in particolare a coloro che offrono un’attività di tipo intellettuale, con tutte le peculiarità del caso a proposito delle cosiddette professioni protette e dell’iscrizione agli Albi Professionali, la definizione di prestatore d’opera è normalmente utilizzata con riferimento a chi rende invece un’opera e/o un servizio di tipo manuale. Fatta tale distinzione, si ricorda che vale comunque in entrambi i casi quanto disposto secondo legge a proposito delle limitazioni in atto per evitare abusi, con particolare riferimento all’uso improprio di partite IVA per dissimulare rapporti di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

 

Potrebbe interessarti anche