I prestatori dopera manuale
Prestatori d'opera (manuale): quali lavoratori rientrano in questa categoria e quale la disciplina legislativa cui far riferimento?
Secondo quanto definito dal codice civile, con il contratto dopera il prestatore si obbliga a compiere verso un corrispettivo unopera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il prestatore dopera è pertanto un lavoratore autonomo e, in quanto tale, non sottoposto al potere direttivo, organizzativo e/o disciplinare del committente, pur nel doveroso rispetto dei termini previsti dalle disposizioni contrattuali.
Si pongono dunque alcuni problemi di distinzione in rapporto ad altri istituti previsti dalla legge, a cominciare dallappalto. Rispetto a questultimo, tuttavia, va considerato che nel contratto dopera è centrale il prerequisito del lavoro prevalentemente proprio: semplificando la questione, si potrebbe perciò affermare che lappalto può sussistere esclusivamente in presenza di una vera e propria organizzazione di tipo imprenditoriale; viceversa (si pensi ad esempio al caso degli artigiani, prestatori dopera manuale per eccellenza), si applica per lappunto la disciplina del contratto dopera.
La seconda importante distinzione riguarda invece il libero professionismo: se infatti la definizione di libero professionista si applica in particolare a coloro che offrono unattività di tipo intellettuale, con tutte le peculiarità del caso a proposito delle cosiddette professioni protette e delliscrizione agli Albi Professionali, la definizione di prestatore dopera è normalmente utilizzata con riferimento a chi rende invece unopera e/o un servizio di tipo manuale. Fatta tale distinzione, si ricorda che vale comunque in entrambi i casi quanto disposto secondo legge a proposito delle limitazioni in atto per evitare abusi, con particolare riferimento alluso improprio di partite IVA per dissimulare rapporti di lavoro subordinato a tutti gli effetti.