Il contratto di lavoro "a progetto"

Contratto a progetto, cosa resta del co.co.pro. abrogato dal Jobs Act e cosa è cambiato dopo giugno 2015? 

Il contratto di lavoro a progetto nasce come tipologia contrattuale riconducibile all’area del cosiddetto lavoro parasubordinato, forma di lavoro “atipica” con caratteristiche in parte vicine a quelle del lavoro dipendente e in parte assimilabili invece a quelle del lavoro autonomo. Semplificando, si tratta infatti di prestazioni di lavoro svolte continuativamente nel tempo e nell’ambito di una costante collaborazione con il datore di lavoro, ma senza alcun vincolo di subordinazione.  

Fondamentale anche nel caso del contratto a progetto, pertanto, l’assenza di vincoli di subordinazione tra il datore di lavoro o committente il lavoratore o collaboratore, libero di definire  - nella massima autonomia - modalità e tempi di svolgimento della propria mansione, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo affidatogli dall’azienda. Eventuali contratti a progetto utilizzati per nascondere rapporti di dipendenza avrebbero dunque concesso al lavoratore la possibilità di tutelarsi in sede giudiziaria. 

Mai come in questo caso l'uso di una forma passata è d'obbligo. Va infatti precisato che, dal 25 giugno 2015 e l’entrata in vigore del decreto n.81/2015 del Jobs Act sulla revisione delle tipologie contrattuali e discipline della mansionitutte le norme riguardanti la disciplina del contratto a progetto sono state abrogate. In altri termini,  a partire dal giugno 2015 non è più consentito per legge sottoscrivere nuovi contratto a progetto; tutti i rapporti a progetto stipulati prima di quella data hanno invece continuato a fare riferimento alla normativa precedentemente in vigore fino alla loro naturale scadenza. 

Importante inoltre sottolineare che alla luce dei recenti cambiamenti legislativi, a partire dal gennaio 2016, la disciplina del lavoro subordinato si considera applicata a tutti i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro. Tale “presunzione di subordinazione” è tuttavia soggetta a delle eccezioni e non si applica alle seguenti circostanze:

  • per le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche in ragione di specifiche esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento;
  • per le prestazioni intellettuali di professionisti cui è obbligatoriamente richiesta l’iscrizione a un Albo professionale;
  • per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazione all’esercizio loro funzioni;
  • per le collaborazioni rese, a fini istituzionali, nell’ambito di associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni.

Per le pubbliche amministrazioni il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative con le caratteristiche vige dal primo gennaio 2017.

 

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