Evviva la tredicesima mensilità (per lavoratori e pensionati)!

Con l'avvicinarsi delle feste, il pensiero di molti lavoratori dipendenti e pensionati corre alla tredicesima mensilità: ecco tutto quello che è bene sapere per arrivare preparati all'appuntamento con la cosiddetta "gratifica natalizia"

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, si avvicina per i lavoratori (e non solo) anche il momento della tredicesima mensilità, nota anche come gratifica natalizia, poiché normalmente corrisposta – secondo modalità e tempistiche stabilite dai CCNL di riferimento – prima del Natale. Garantita a tutti i dipendenti, dagli operai agli impiegati, interessa anche i pensionati: approfondiamo quindi l’argomento cercando di chiarire quali sono gli elementi della retribuzione da utilizzare per il calcolo, come viene tassata e come funzion, con focus dedicati alle varie categorie d’interesse.

 

Un po’ di storia... 

La tredicesima, nata più di 80 anni fa, in origine era concessa dal datore di lavoro senza alcun vincolo normativo particolare. L’obbligo fu effettivamente introdotto nel 1937 con il contratto collettivo nazionale di lavoro degli impiegati dell’industria. Dunque, con l’Accordo interconfederale per l’industria del 1946, la gratifica natalizia fu riconosciuta anche agli operai. L’estensione dell’Istituto a tutti lavoratori dipendenti è giunta nel 1960 (col Dpr. n. 1070). Da allora, dunque, ricevono la tredicesima tutti i lavoratori in servizio.

La tredicesima mensilità ha scadenza annuale, con importo pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto – vale a dire a tutti gli elementi che il lavoratore percepisce con continuità nel tempo – in essere al momento del pagamento, ossia nel mese di dicembre.

 

Retribuzione e assenze

Gli elementi che fanno parte della retribuzione utile per il calcolo della tredicesima sono generalmente specificati all'interno dei CCNL di riferimento. Le voci contrattuali da considerarsi, comprensive anche delle indennità o somme percepite con continuità nel tempo (come, ad esempio, l’indennità per lavoro notturno),  sono le seguenti:

  • minimo tabellare;
     
  • indennità integrativa speciale;
     
  • salario d'anzianità;
     
  • riduzioni contrattuali dell'orario di lavoro;
     
  • periodo di prova;
     
  • indennità previste su tredici mensilità dai CCNL;
     
  • ferie, permessi retribuiti, festività;
     
  • astensione obbligatoria per maternità;
     
  • i permessi per lavoratori con handicap;
     
  • malattia (per i primi 9 mesi retribuiti al 100%);
     
  • infortunio per tutti i periodi retribuiti;
     
  • richiamo alle armi.

Attenzione! Fanno maturare la tredicesima in proporzione alla riduzione della retribuzione gli istituti della malattia con retribuzione ridotta e dell'astensione facoltativa per maternità a stipendio ridotto. Non fanno, invece, maturare la tredicesima mensilità:

  • lo sciopero;
     
  • le assenze ingiustificate;
     
  • il servizio militare di leva ed equiparati;
     
  • le assenze per malattia del bambino e congedi parentali (salvo diverse previsioni contrattuali);
     
  • l’astensione facoltativa per maternità senza retribuzione;
     
  • la malattia e infortunio senza diritto alla retribuzione;
     
  • le aspettative non retribuite;
     
  • i compensi per lavoro straordinario o supplementare;
     
  • le erogazioni una tantum;
     
  • l’indennità erogate su dodici mensilità.

 

Tredicesima e part-time 

Nel caso di un contratto di lavoro part-time, la maturazione è la stessa dei lavoratori a tempo pieno, con la differenza che l’importo maturato è proporzionato all’orario di lavoro effettivamente svolto. Ad esempio, se il lavoratore svolge un tipico tempo parziale da 20 ore (su 40), quindi un part-time al 50%, il rateo di tredicesima maturato sarà di importo ridotto al 50% rispetto a quello di un ipotetico lavoratore full-time (40 ore settimanali).

In caso di conversione part-time/full-time (o viceversa) nel corso dell’anno solare, i ratei di tredicesima dovranno essere calcolati in modo distinto per i due periodi di riferimento. In particolare, per i mesi dell’anno in cui il lavoratore svolgeva un lavoro part-time, il rateo sarà ridotto proporzionalmente sulla base dell’orario di lavoro svolto, secondo le modalità sopra-indicate. A partire dal mese dell’anno in cui è avvenuta la trasformazione dell’orario di lavoro in full-time, ci sarà invece la piena maturazione, al 100%, del rateo di tredicesima.

 

Periodo di maturazione

Il periodo di maturazione coincide con l’anno solare e la retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da corrispondere al 31 dicembre. La tredicesima, quindi, matura durante il rapporto di lavoro in misura pari a tanti ratei quanti sono i mesi di lavoro nell’anno. Il periodo di riferimento per il calcolo dei 12 ratei spettanti è dall’1 gennaio al 31 dicembre. Come detto, l’ammontare della tredicesima è rapportata all’anzianità di servizio maturata nell’anno, in caso di assunzione, dimissioni o licenziamento nel corso dell’anno, la tredicesima deve essere rapportata all’effettivo servizio prestato. Semplificando, dovranno essere liquidati al lavoratore tanti dodicesimi (1/12) quanti sono i mesi effettivamente lavorati. 

Secondo un criterio generalmente utilizzato dai contratti collettivi, salvo diverse disposizioni esplicitate sempre all'interno dei CCNL, l’anzianità utile per il calcolo si ottiene considerando alla pari di un mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni (il che si traduce in almeno 16 giorni di lavoro), come avviene anche per la maturazione del TFR. Per chiarire, facciamo un esempio riguardante il caso di due lavoratori, uno assunto il 15 maggio e l’altro il 20 maggio: nella prima ipotesi, sono superati i 15 giorni di servizio (dal 15 al 31 maggio); nel secondo caso invece no (dal 20 al 30 maggio). Il primo dipendente maturerà dunque la tredicesima anche per il mese di maggio, mentre il secondo solo dal mese seguente. Dunque, al momento della gratifica natalizia, il primo lavoratore percepirà 8 ratei su 12 di tredicesima, mentre il secondo un rateo in meno, vale a dire 7 su 12.

 

Tredicesima e TFR

Salvo diversa predisposizion contrattuale, la tredicesima è computabile anche nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Pertanto, va sommata nell’imponibile ai fini del calcolo della retribuzione differita che il lavoratore percepirà al termine del contratto di lavoro. In altri termini, rientra nel calcolo del TFR, in quanto parte della normale retribuzione spettante al lavoratore, o retribuzione globale di fatto.

 

Quando paga l’INPS?

Competenze dell'Istituto è l’indennità per la cassa integrazione, trattamento che comprende anche la quota di retribuzione relativa alla tredicesima mensilità. Quindi, l’azienda è esonerata dal pagamento della mensilità aggiuntiva per tutte le ore di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) dell’anno; inoltre, tenuto conto che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha erogato anche la quota di retribuzione relativa alla tredicesima, l’impresa applicherà al lavoratore una trattenuta sull’ammontare dell'intero importo. La trattenuta è pari alle ore di CIG nell’anno, vale a dire 1/12 del divisore orario per ogni ora di cassa integrazione. Nella "busta paga", sarà pertanto presente il calcolo della tredicesima totale spettante e, dunque, una trattenuta per tutte le ore di cassa integrazione.

Va tuttavia precisato che esiste un’eccezione, al verificarsi della quale l’azienda è tenuta invece a integrare la quota di tredicesima erogata dall’INPS: è il caso in cui l’indennità complessivamente corrisposta dall’ente sia inferiore al massimale (lordo) stabilito per i trattamenti di cassa integrazione (per il 2022, 1.222,51 euro mensili). In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a integrare la quota erogata dell’INPS fino ad arrivare all’importo di tredicesima previsto per contratto. Tale integrazione deve essere comunque effettuata nei limiti del massimale per la CIG. Infine, in caso di cassa integrazione con sospensione a zero ore, i ratei maturano a carico dell’INPS; laddove l’ammontare dell’integrazione salariale risulti inferiore al massimale della CIG, il rateo matura sempre a carico dell’Istituto fino al raggiungimento del massimale.

 

Termini di pagamento

Stabilire in modo univoco quale sia il giorno di pagamento della tredicesima non è possibile: la corresponsione varia secondo modalità e tempi previsti dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di riferimento. Poiché però resta comune ed evidente la sua natura di gratifica natalizia, viene generalmente corrisposta nei giorni precedenti il 25 dicembre. Di solito, viene perciò pagata con lo stipendio di dicembre, tanto che il lavoratore ha spesso la percezione di aver ricevuto un doppio stipendio. 

In realtà, è di fatto possibile ricevere la tredicesima mensilmente, insieme allo stipendio,  a condizione che esista un accordo formalizzato tra i lavoratori e quei datori di lavoro che preferiscono erogare il rateo di tredicesima secondo questa modalità. Il tutto in deroga rispetto ai CCNL che prevedono la maturazione dei ratei durante l’anno, ma anche e soprattutto l’erogazione nel mese di dicembre. La tredicesima rateizzata è dunque possibile, ma solo dietro la sottoscrizione di accordo formalizzato, tra le parti in causa.

 

Tasse e contributi

Così come avviene per le altre mensilità, anche per la tredicesima è previsto il calcolo delle imposte (IRPEF) e dei contributi previdenziali. Nella busta paga della tredicesima il lavoratore troverà però una tassazione più elevata, in quanto nel calcolo dell’IRPEF non è possibile tener conto delle detrazioni fiscali per familiari a carico (figli e coniuge a carico), né della detrazione per lavoro dipendente, in quanto le detrazioni sono ripartite per 12 mesi. Inoltre, sulla tredicesima mensilità non vengono trattenute l’addizionale regionale e quella comunale all’IRPEF, che sono prelevate in un’unica soluzione, o più diffusamente, dal mese di gennaio al mese di novembre.

 

La tredicesima mensilità per colf e badanti 

Natale arriva, ovviamente, anche per i lavoratori domestici: anche a colf, badanti e baby sitter deve essere quindi garantita la tredicesima, di solito pagata tra il 10 e 15 di dicembre. Le principali disposizioni in materia sono contenute in una legge del 1953; della gratifica natalizia si occupa in realtà anche il contratto di categoria, cui è consigliabile far riferimento per dubbi e chiarimenti di sorta. Un punto di particolare interesse riguarda il monte orario: l'accordo collettivo chiarisce infatti che alla collaboratrice domestica spetta una gratifica natalizia pari a una mensilità, indipendentemente dall’entità, giornaliera o settimanale, della prestazione lavorativa svolta

Se la colf viene retribuita mensilmente, il calcolo della tredicesima è piuttosto semplice. A dicembre, è sufficiente corrispondere doppia mensilità: metà a titolo di retribuzione corrente e l’altra metà con il valore gratifica natalizia. Le cose si complicano invece se la domestica è retribuita a ore, eventualità più ricorrente: in questo caso, è necessario anzitutto determinare il salario settimanale, che si ricava moltiplicando la paga oraria dell’ultimo periodo per le ore di attività settimanale; una volta ottenuto il compenso settimanale, si procede con lo stesso metodo prima descritto sopra (si moltiplica l’importo per 52 e si divide il risultato per 12). È bene sottolineare che la corresponsione della gratifica natalizia non comporta invece alcun obbligo di sorta nei riguardi dell’INPS. Ciò, per la semplice ragione che il datore di lavoro in regola con gli adempimenti del caso avrà già provveduto ad assolvere anche l’obbligo contributivo per mezzo dei versamenti trimestrali. Nell’effettuare il calcolo del salario soggetto a contributi deve aver però tenuto conto, volta per volta, anche del rateo di tredicesima.

 

La tredicesima mensilità per i pensionati

Non solo lavoratori dipendenti, la tredicesima viene corrisposta anche ai pensionati, insieme all'assegno pensionistico del mese di dicembre: l’importo coincide con quello della rata dell’ultimo mese dell’anno. Come per i dipendenti, anche i pensionati maturano tanti ratei  quanti sono i mesi da pensionato trascorsi durante l'anno solare. Quindi, all’ex lavoratore andato in pensione nell’arco dell’anno in corso, percepirà a dicembre i ratei di tredicesima per i soli mesi a partire da quello di decorrenza del trattamento pensionistico. Il diritto alla tredicesima riguarda di fatto un'ampia platea di pensionati: spetta infatti ai titolari di pensione di vecchiaia, anticipata o di anzianità, così come ai titolari di pensione di reversibilità o prestazioni di natura assistenziale (ad esempio, l'assegno sociale). Lo stesso non si può però dire anche per la cosiddetta "tredicesima pesante". 

Ai soli pensionati anziani con redditi bassi, spetta infatti anche un bonus, che può raggiungere i 154,94 euro in più rispetto a quanto normalmente previsto dalla rata di dicembre. L'integrazione è riconosciuta a tutti i titolari di una rendita d’importo annuo non superiore al trattamento minimo (7.327,32 euro annui per il 2023) ed è inoltre legato alle seguenti condizioni:

a) l’interessato non deve godere di redditi assoggettabili all’IRPEF d’importo superiore a 1 volta e mezza il minimo (limite pari a 10.990,98 euro per l’anno in corso);

b) il reddito dell’interessato più il coniuge (in caso di coppia) non deve superare 3 volte il minimo, vale a dire 21.981,96 euro per il 2023.  

Nel caso in cui l’importo complessivo delle pensioni per il 2023 risultasse superiore ai 7.327,32 euro, ma comunque inferiore a euro (vale a dire la somma tra i 7.482,26 euro e il valore massimo dell’importo aggiuntivo), il pensionato avrebbe comunque diritto al bonus, ma in misura ridotta e di fatto commisurata alla differenza tra l’importo effettivamente percepito e il limite massimo stabilito per legge. 

 

Potrebbe interessarti anche

Le ferie, come si maturano e come usufruirne

Quando e come si maturano le ferie? Quelle non godute possono essere monetizzate? Cosa succede in caso di malattia? La risposta a questi e a tutti i principali dubbi sulle ferie nella scheda di Pensioni&Lavoro!