Le dimissioni volontarie: tempi, regole e modalità (telematiche)

Quando il lavoratore decide di interrompere il rapporto di lavoro: dal tempo di preavviso alla procedura telematica, ecco tutto quello che occorre sapere sulle dimissioni

Le dimissioni sono l’atto volontario con cui il lavoratore dipendente recede dal rapporto di lavoro. In gergo tecnico, si parla di "atto recettizio", nella misura in cui gli effetti decorrono dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza: non ne è quindi richiesta l'accettazione. Allo stesso modo, il dipendente non è tenuto a fornire cause o giustificazioni.

 

Come devono essere trasmesse le dimissioni? 

Dal 12 marzo 2016, a seguito delle riforme introdotte con l’art. 26 del d.lgs. 151/2015, non è più sufficiente che il lavoratore comunichi al datore di lavoro le proprie dimissioni. La nuova normativa prevede infatti che le dimissioni si possano considerare efficaci solo laddove venga completata anche una procedura telematica, introdotta per consentire al dipendente di comunicare la propria decisione e tutelerarsi così da eventuali costrizioni o forzature. In particolare, la comunicazione deve avvenire via web attraverso l’uso di appositi moduli, resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

L’accesso alla procedura telematica avviene tramite il portale www.cliclavoro.gov.it secondo due differenti modalità. Si distinguono cioè una procedura cosiddetta “diretta” e una definita invece “assistita”: 

a) Procedura diretta  il lavoratore, per poter procedere direttamente all’invio telematico del modulo di dimissioni online, deve dotarsi del proprio SPID che lo identifica nelle procedure di trasmissione telematica. Solo grazie alla propria identità digitale, il dimissionario potrà infatti accedere all’apposita sezione del portale ministeriale nonché alla compilazione della modulistica prevista. Una volta terminata la fase di inserimento dei dati richiesti, il lavoratore potrà completare la procedura con l’invio del modulo.   

b) Procedura assistita: il lavoratore, in alternativa alla procedura diretta, può rivolgersi agli intermediari individuati dalla norma (l’Ispettorato territoriale del lavoro, le Commissioni di certificazione, i Consulenti del Lavoro, i patronati, le organizzazioni sindacali e gli enti bilaterali) i quali, una verificata la libera volontà del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro, provvederanno al perfezionamento delle dimissioni.

 

La revoca delle dimissioni 

In caso di ripensamento, il lavoratore ha  facoltà di revocare le dimissioni - ciò vale anche per la rescissione consensuale - entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo e con le medesime modalità telematiche con cui sono state rese.

In caso di mancato completamento della procedura prevista, il datore di lavoro ha l’obbligo di invitare il lavoratore al suo perfezionamento. Qualora, nonostante i solleciti, persista l’inadempimento da parte del lavoratore, il datore di lavoro è legittimato a contestarne l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro tramite l’avvio di un procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 7 della Legge 300/70, al termine del quale potrà sanzionare la condotta illecita con il licenziamento, ricorrendo i presupposti dell’assenza ingiustificata.

 

Le eccezioni 

Sono escluse dal campo di applicazione della procedura telematica le dimissioni rese:

  • nelle sedi protette (cioè davanti le Commissioni di conciliazione formate presso Ispettorati territoriali del lavoro e le Commissioni di certificazione);
     
  • durante il periodo di prova;
     
  • dal lavoratore domestico;
     
  • dai lavoratori marittimi;
     
  • dai dipendenti del settore pubblico;
     
  • dalle lavoratrici in maternità. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni, presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice (o dal lavoratore) durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio.

 

Le sanzioni a carico del datore di lavoro

Se il datore di lavoro altera o manomette i moduli delle dimissioni trasmessi dal lavoratore è passibile di una sanzione che va da 5.000 a 30.000 euro, sempre che la manomissione di questi documenti non integri una fattispecie di reato, che rientrerà, invece, nella competenza del giudice penale.

 

I tempi di preavviso 

Per periodo di preavviso si intende quel periodo di tempo successivo alla presentazione delle dimissioni in cui il lavoratore continua a svolgere la propria attività lavorativa: si tratta dunque di una forma di tutela del datore di lavoro, cui viene in questo modo concesso un tempo teoricamente sufficiente a individuare, assumere e formare il dipendente che prenderà posto e mansioni del dimissionario. Spetta in particolare all'articolo 2118 del Codice Civile stabilire che ciascun contraente di un contratto di lavoro subordinato, anche se a tempo indeterminato, può recedere dal contratto dandone il preavviso entro il “termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità”. I termini di preavviso sono normalmente indicati dai CCNL di riferimento e possono dipendere da diversi fattori, tra cui qualifica e anzianità aziendale del dimissionari. Laddove il periodo di preavviso previsto per legge non sia rispettato, il datore di lavoro ha diritto a richiedere un'indennità, il cui importo è normalmente calcolato sulla base delle retribuzioni che sarebbero spettate al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato. Si ricorda infine che, a prescindere dalla durata del periodo complessivamente previso, tra i giorni di preavviso non sono conteggiati eventuali giorni di assenza dovuti a malattia, infortunio, ferie o maternità.

Attenzione! La disciplina riguardante il preavviso non interessa i lavoratori a tempo determinato, per i quali non è del resto prevista neppure la possibilità delle dimissioni. Fatta salva l'eventualità del recesso per giusta causa, un rapporto di lavoro a tempo determinato può infatti concludersi anticipatamente rispetto alla durata prevista dal contratto solo in caso di accordo di entrambe le parti.
 

 

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