TFR, tutto quello (o quasi) che c'è da sapere sul trattamento di fine rapporto

Per quantificare quanto TFR spetta alla cessazione del rapporto lavorativo occorre effettuare un "semplice" calcolo: ecco come fare! Tutte le info utili sul Trattamento di Fine Rapporto

Viene comunemente denominato TFR ed è l’acronimo del trattamento di fine rapporto, ossia la prestazione economica che compete al lavoratore subordinato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell’età della pensione). Si tratta di un compenso con corresponsione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una sorta di salario posticipato calcolato per quote annuali.

Per quantificare quanto TFR spetta all’atto della cessazione del rapporto lavorativo basta quindi effettuare un “semplice” calcolo. Per determinare il montante totale occorre infatti sommare la retribuzione annua divisa per 13,5. Tale montante va poi aggiornato annualmente per ‘’indice di rivalutazione” stabilito in misura pari al 75% dell’inflazione più 1,5% fisso.

 

Come si calcola il TFR? E a quale retribuzione occorre fare riferimento? 

La retribuzione base per il calcolo del TFR,  salvo diversa previsione dei contratti collettivi,  è costituita da tutti gli elementi retributivi aventi natura tipica, normale e ripetitiva nel rapporto di lavoro minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, superminimi, indennità di maneggio denaro, maggiorazione turni, straordinario fisso ripetitivo, premi presenza, valori convenzionali mensa, indennità per disagiata sede, importi forfettari, cottimo, provvigioni, premi e partecipazioni, prestazioni retributive in natura, altre somme riconosciute e corrisposte a titolo non occasionale, esclusi i rimborsi spese.

Il conteggio del TFR avviene sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all’importo della retribuzione, dovuta per l’anno stesso, divisa per il coefficiente 13,5. L’importo accumulato progressivamente, eccetto quello dell’anno, viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo (inflazione) rilevato per l’anno precedente.

Facciamo un esempio pratico. Il sig. Rossi, lavoratore dipendente, viene assunto l'1 gennaio con uno stipendio annuo lordo di 25.000 euro. Al 31 dicembre il calcolo per l’accantonamento del suo TFR sarà:

25.000 euro: 13,5 = 1.851,85 euro (TFR al termine del primo anno di lavoro).

Al 31 dicembre dell’anno successivo, si procederà nuovamente al calcolo. Ipotizziamo che il sig. Rossi abbia percepito lo stesso stipendio e che l’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo, rispetto all’anno precedente, sia stato dell’1%.

Quota annua = 25.000 euro: 13,5 = 1.851,85 euro

Rivalutazione = 1.851,85 x 2,25% [1,5% + 0,75% (1% x 75%)] = 41,66 euro

Totale accantonamento TFR= 1.851,85 +1.851,85 + 41,66 = 3.745,37 euro

L’importo calcolato viene definito lordo, in quanto maturato inglobando anche le tasse dovute. In particolare, il TFR è soggetto a una tassazione separata (vale a dire senza cumularsi con le imposte sul reddito) per cui la somma totale è assoggettata ad un particolare trattamento fiscale.

Il TUIR (Testo unico imposta sui redditi) all’art.19 stabilisce le regole per quanto riguarda le indennità percepite dopo l'1 aprile 2008. La materia infatti è stata frequentemente oggetto di modifiche, e pertanto non risulta agevole, a prima vista, effettuare il calcolo di quanto sia dovuto in termine di imposte all’erario.

In base all’attuale normativa le quote di TFR che sono maturate a partire dall’1 gennaio 2001 sono imponibili solo per la quota capitale, senza quindi considerare le rivalutazioni annuali, che sono soggette a un'imposta sostitutiva (attualmente il 17%) versata anno per anno al fisco. In generale, l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la ritenuta ai fini fiscali sorge al momento in cui il TFR viene erogato al lavoratore. In ogni caso, la data dell'1 gennaio 2001 fa da spartiacque, considerando che le somme maturate prima di tale data sono disciplinate in un particolare modo, mentre quelle maturate dopo sono disciplinate differentemente.  Infatti, le quote maturate sino al 31 dicembre 2000 sono interamente tassate dal datore di lavoro, mentre le altre sono assoggettate solo a ritenuta provvisoria da parte del datore di lavoro, in quanto sarà poi l’amministrazione finanziaria ad effettuare il calcolo definitivo dell’imposta dovuta.


L'aliquota IRPEF 

Dopo aver determinato la base imponibile totale del TFR occorre determinare l’aliquota media che sarà applicabile alla stessa. Questa tiene conto dell’aliquota media che il lavoratore ha subito negli ultimi 5 anni ai fini della tassazione Irpef. Per i rapporti di lavoro con durata inferiore ai 2 anni e per i TFR che hanno un reddito di riferimento non superiore ai 30 mila euro, con diritto che sorge a partire dall'1 aprile 2008 sono previste detrazioni particolari.

Inoltre, viene applicata una particolare riduzione sull’importo totale da versare all’erario. Tali riduzioni sono pari a:

  • 70 euro qualora il reddito di riferimento non superi i 7.500 euro;
     
  • 50 euro più 20 euro x (28mila euro – reddito di riferimento)/20.400 euro se l’ammontare del reddito di riferimento è comunque superiore a 7.500 euro, ma non a 28mila euro;
     
  • 50 euro x (30mila euro – reddito di riferimento)/20.500 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28mila euro, ma non a 30mila euro.

Successivamente a tali operazioni gli uffici dell’Agenzia delle entrate riliquidano l’imposta dovuta in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro, e se la differenza di imposta non pagata supera i 100 euro emettono un avviso di pagamento al diretto interessato.  Può inoltre capitare che il datore di lavoro abbia effettuano una trattenuta maggiore del dovuto:  in questo caso, gli uffici finanziari rimborsano il maggiore credito.

 

L'anticipo del TFR 

In caso di necessità è possibile ottenere un anticipo sul TFR maturato.   L’ambito in cui è possibile viene definito dalla normativa (art.2120 codice civile), per cui le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti. Questi in generale requisiti per ottenerlo:

  • rapporto di lavoro subordinato continuativo da almeno 8 anni, dunque stesso datore di lavoro;
     
  • misura massima del 70% dell'importo del TFR maturato in azienda;
     
  • una sola possibilità di richiesta.


Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La contrattazione collettiva può però prevedere norme più favorevoli. I contratti collettivi possono stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione. Inoltre, un patto individuale tra azienda e dipendente consente di anticipare il TFR al lavoratore anche in mancanza dei requisiti. E, ancora, il datore di lavoro, se vuole, può erogare l'anticipo del TFR anche per più di una volta nel corso del rapporto di lavoro. Insomma, in presenza di patti individuali è possibile derogare alla disciplina generale con ampia libertà per le parti.

La richiesta di anticipo, da formulare per iscritto, deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà;

c) congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua anche aziendale.

Anche le somme rogate a titolo di anticipo sono soggette alle stesse regole relative alla tassazione del TFR.

 

Il TFR in busta paga

La Legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 26 della legge n. 190/2014) aveva previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, con un’anzianità di almeno 6 mesi, di ottenere in busta paga, quindi mensilmente, un anticipo del trattamento di fine rapporto. In pratica, fino al giugno 2018 è stato possibile riscuotere la quota della liquidazione maturata mensilmente, unitamente allo stipendio. La scelta di farsi o meno anticipare la liquidazione (estesa anche ai lavoratori che avevano optato per il versamento del trattamento di fine rapporto a un fondo pensione) era di competenza del lavoratore e, una volta manifestata, l’opzione non poteva essere revocata fino al 30 giugno 2018. A partire dall'1 luglio 2018, la possibilità di ottenere il TFR in busta paga è stata abolita: ad annunciare lo stop definitivo il messaggio INPS n.2791 del 10 luglio 2018. 

 

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