La previdenza complementare per i dipendenti pubblici

Come funziona la previdenza complementare dedicata al settore pubblico, tra punti di contatto e differenze con la normativa vigente per i dipendenti del settore privato

Parlare di previdenza complementare per i dipendenti pubblici impone innanzitutto alcune precisazioni di natura normativa, poiché il quadro di riferimento non è ad esempio lo stesso cui ci si attiene per i dipendenti del settore privato. Resta innanzitutto aperto il tema dei decreti attuativi previsti dall’art.1 comma 2 lettera p) della legge 243/2004 di riforma della previdenza. Infatti il decreto legislativo n.252/2005 sulla riforma della previdenza complementare prevede esplicitamente che, in attesa dei sopracitati decreti attuativi, per i fondi pensione relativi ai dipendenti pubblici rimanga in vigore la precedente normativa, vale a dire il decreto legislativo n. 124/1993.

A tutt’oggi, i lavoratori dipendenti tutte le pubbliche amministrazioni dello Stato (comprese scuole, Regioni, Province, Comuni, aziende ed enti del servizio sanitario etc) e il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla contrattazione collettiva, possono qundi aderire ai fondi istituiti con contratti collettivi di comparto, oppure con contratti collettivi di ambito territoriale limitatamente alle Regioni a statuto speciale che hanno competenza primaria in materia di trattamento giuridico-economico del personale dei propri enti locali.

I criteri da seguire per l’istituzione di questi fondi pensione è frutto dell’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, tra l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori. L’Accordo stabilisce che le contrattazioni dei vari comparti portino ad istituire un ridotto numero di fondi pensione in modo che ognuno possa disporre di una platea di potenziali aderenti ampia e tale da garantire il contenimento dei costi di gestione.

Pertanto, i lavoratori del pubblico impiego possono:

  • aderire ai fondi pensione di riferimento conferendo il TFR maturando e beneficiando del contributo del datore di lavoro;
  • aderire anche a forme pensionistiche individuali (Fondi pensione aperti e PIP) tramite una propria contribuzione volontaria, ma non vi possono devolvere alcuna quota di TFR né ricevere il contributo datoriale;
  • non possono aderire in forma collettiva a fondi pensione aperti.

L’iscrizione al fondo è volontaria e consentita esclusivamente ai dipendenti delle categorie di lavoro a cui si applica il contratto o l’accordo istitutivo del Fondo di riferimento stipulato tra ARAN e organizzazioni sindacali. Non è previsto il meccanismo dell’adesione mediante conferimento tacito del TFR. Inoltre, per i dipendenti pubblici continuano a valere i limiti alla portabilità della posizione individuale e del TFR da un fondo negoziale a una forma di previdenza individuale previsti dal Dlgs 124/93 (trasferimento della propria posizione dopo almeno 5 o 3 anni di iscrizione), che non sono più in vigore per i dipendenti del settore privato.  Tuttavia, per i dipendenti pubblici assunti a partire dall'1 gennaio 2019, così compre previsto dall'articolo 1 comma 157 della Legge n.205/2017, si affida alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Sulla base delle direttive COVIP, tali modalità  dovranno in ogni caso garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori e la loro piena libertà decisionale.

 

Contribuzione

Durante la partecipazione al fondo pensione il lavoratore vedrà confluire sulla propria posizione individuale presso il fondo le seguenti risorse reali:

  • il contributo del datore di lavoro;
  • il proprio contributo previsto dall’accordo collettivo  oltre ad eventuali contributi volontari;
  • i rendimenti conseguiti con l’investimento dei contributi sui mercati finanziari.

L’ammontare dei contributi è determinato con riferimento all’imponibile TFR oppure su di una base più ridotta prevista dalla contrattazione collettiva. Le quote del TFR non sono versate al fondo pensione ma sono accantonate figurativamente presso l’INPS, il quale, al termine del rapporto di lavoro, le conferirà al fondo pensione.

L’Accordo quadro tra ARAN e sindacati prevede che, per i lavoratori a tempo determinato e per quelli assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001, venga destinato l’intero TFR che matura anno per anno (il 6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo). Le quote virtuali sono rivalutate dall’INPS con il rendimento netto effettivo realizzato dal fondo pensione stesso.

 

Gestione Finanziaria

Il fondo pensione, in genere, propone agli iscritti varie forme di investimento analogamente ai Fondi pensione negoziali e parimenti la gestione finanziaria è affidata a operatori specializzati (banche, assicurazioni, società di investimento, società di gestione del risparmio) nel rispetto dei limiti e dei criteri fissati con il decreto ministeriale n.703/1996 (quindi non si applica ancora il decreto 166/2014 che, per gli altri fondi pensione, lo ha sostituito). Le risorse del Fondo sono depositate presso la “banca depositaria” (diversa da quella dei gestori finanziari) che esegue le istruzioni del gestore e verifica la compatibilità di queste con le disposizioni di legge e le norme dello Statuto del Fondo stesso.

 

I costi

I costi a carico dell’iscritto sono descritti analiticamente nei documenti informativi consegnati dal fondo pensione al momento dell’adesione. Normalmente, sono costituiti da una quota di iscrizione una tantum all’atto dell’adesione e da una quota associativa annuale a copertura delle spese amministrative.

 

Informazione agli iscritti

Entro il 31 marzo di ogni anno il Fondo pensione invia agli iscritti la comunicazione periodica, con le informazioni sulla contribuzione, sull’andamento dell’investimento prescelto e sulla posizione individuale dell’aderente allegandovi il Progetto esemplificativo personalizzato che stima la futura pensione complementare.

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Le prestazioni

Le prestazioni previste dai Fondi pensione per i dipendenti pubblici sono ancora quelle indicate nel decreto legislativo n. 124/1993 e quindi diverse (e meno vantaggiose) rispetto a quelle ad esempio previste per i dipendenti privati.

Di seguito le prestazioni previste:

  • prestazioni pensionistiche di vecchiaia: erogate al raggiungimento dei requisiti previsti dal sistema pensionistico obbligatorio e con almeno 5 anni di partecipazione al Fondo;​
  • prestazioni pensionistiche di anzianità: erogate con almeno 15 anni di partecipazione al Fondo pensione e con un’età anagrafica non inferiore di più 10 anni a quella prevista per la pensione di vecchiaia;
  • "rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA): i lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi, che abbiano un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nel regime obbligatorio e maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari possono richiedere le prestazioni della forma pensionistica, in tutto o in parte, in forma di rendita temporanea consistente nell'erogazione frazionata di un capitale pari al montante accumulato richiesto. La rendita anticipata è riconosciuta anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi e maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Gli statuti del Fondo pensione, per le prime due casistiche, possono prevedere parte della liquidazione della prestazione in forma di capitale per un importo comunque non superiore al 50% del montante maturato. Tuttavia, se l’importo annuo della pensione maturata è inferiore all’assegno sociale, tutta la prestazione viene erogata in forma di capitale

  • anticipazione: escludendo quanto maturato nel conto figurativo contabilizzato dall’INPS, e dopo almeno otto anni di partecipazione al fondo l’iscritto, può richiedere anche l’intero importo (con la possibilità di reintegrare la propria posizione secondo le modalità stabilite dal fondo stesso) per:
    • spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    • acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
    • la realizzazione di altri interventi relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 449/1997
  • riscatto: il riscatto della posizione individuale è consentito quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (cessazione del rapporto di lavoro) prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal sistema pensionistico.

 

Il regime fiscale

Come previsto dalla Legge di Bilancio approvata nel dicembre 2017,  a partire dal gennaio 2018 sono valide per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme pensionistiche complementari le stesse disposizioni sulla deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni stabilite per legge per i dipendenti privati. In particolare:

  • Tassazione dei contributi:  Il totale dei contributi versati al fondo (aderente + datore di lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell’aderente per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite, non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo. In pratica, avendo un reddito di 25.164 euro l’anno e versando 5.164,57 euro al fondo, si pagheranno le tasse solo su 20.000 euro. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i versamenti al Fondo oppure, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’aderente deve comunicare al Fondo l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti dal reddito e che non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Questi importi, su cui sono già state pagate imposte, saranno esclusi dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale e quindi liquidati integralmente.
    Per quanto riguarda i contributi versati in favore di familiari fiscalmente a carico e iscritti alla previdenza complementare, gli stessi possono essere dedotti, in primo luogo, dall’eventuale reddito di detti familiari, fino ad azzerarli; per l’ammontare eccedente e quindi non dedotto, l’iscritto potrà dedurli unitamente a quelli datoriali e individuali relativi alla propria posizione nel limite complessivo di 5.164,57 euro annui. Se i versamenti per il familiare a carico superano, sommati ai contributi dell’aderente principale, il limite di deducibilità, tale quota potrà essere portata in deduzione da un altro eventuale familiare a carico. Da tenere comunque presente che è anche possibile non dedurre i contributi versati per il familiare a carico optando per dichiararli integralmente quali non dedotti. Un'ulteriore facilitazione è stata prevista per i lavoratori la cui prima occupazione è successiva all'1 gennaio 2007 ai quali  è consentito, nei venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione alla previdenza complementare, dedurre annualmente dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di 5.164,57 euro  pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati in tali cinque anni di partecipazione, comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Questa complessa norma serve a consentire ai neolavoratori di sfruttare al massimo il limite di deducibilità: infatti, a inizio lavoro, è difficile avere versamenti (datoriali e propri) di 5.164,57 euro, con il risultato di perdere parte della deducibilità. Quest'opzione a partire dal sesto anno di lavoro consente di recuperare tale deducibilità, alzando il limite dei 5.164,57 euro per i successivi 20 anni fino a recuperare la deduzione disponibile e non sfruttata. Infine, l’aderente che abbia chiesto e ricevuto un'anticipazione e desideri reintegrarla, per i contributi versati quali reintegro ed eccedenti il limite di 5.164,57 euro annui, può scegliere di vedersi riconosciuto un credito d'imposta pari a quella pagata al momento dell’erogazione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
  • Tassazione dei rendimenti: l’aliquota è del 20% (come per i fondi pensione negoziali) rispetto al 26% che si applica alle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità per il 2015). La tassazione dei titoli di Stato e di quelli assimilati rimane al 12,50%.
  • Tassazione delle prestazioni: mentre a decorrere dall'1gennaio 2018, l’applicazione del regime di tassazione delle prestazioni previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i montanti maturati a partire da tale date mentre per quelli accumulati fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

 

Tassazione per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2017

  • le anticipazioni sono soggette a tassazione separata con l’aliquota media degli ultimi 5 anni d’imposta; tale aliquota media non può comunque essere inferiore all’aliquota minima applicata sui redditi delle persone fisiche (attualmente pari al 23%);
  • la prestazione in forma di rendita concorre a formare il reddito imponibile complessivo e sarà quindi assoggettata all’aliquota marginale della tassazione ordinaria Irpef;
  • la prestazione in forma di capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni a condizione che l’importo non superi un terzo del montante complessivamente maturato, in caso contrario  si applica la tassazione ordinaria  IRPEF;
  • i riscatti sono tassati con gli stessi criteri delle prestazioni in capitale  nel caso di morte dell’iscritto, e nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione che non dipenda dalla volontà dell’iscritto, purché che l’importo della rendita sia inferiore alla metà dell’assegno sociale, altrimenti si applica la tassazione ordinaria IRPEF.

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Tassazione montanti maturati dall'1 gennaio 2018

  • le anticipazioni sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti, contributi non dedotti), sono soggette all’aliquota del 23%, a titolo di imposta, a eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie cui si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione;
  • la prestazione in forma di rendita sull’importo della rendita relativa al capitale finale, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, vede applicata l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione, mentre la rivalutazione della rendita è assoggettata alla fonte all’imposta sostitutiva del 26%. La rivalutazione viene calcolata come differenza fra l’importo annuo della rendita vitalizia in corso di erogazione e la rata iniziale a tasso tecnico 0%. La parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta al 26% su un imponibile ridotto al 48,08%.;
  • la prestazione in forma di capitale è soggetta a tassazione separata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate e si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione;
  • il riscatto immediato totale (cessazione per dimissioni volontarie, inoccupazione fino a 48 mesi) sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, vede applicata  un'aliquota del 23%, a titolo di imposta definitiva;
  • il riscatto parziale o totale (inoccupazione oltre 24 mesi, inabilità, decesso prima del pensionamento) sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, è soggetto all'appliccazione dell’aliquota del 15%, ridotta di 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.

 

L’organizzazione

I Fondi pensione per i dipendenti pubblici sono enti la cui struttura organizzativa prevede organi di amministrazione e di controllo con rappresentanza paritetica dei soggetti istitutori. Le regole sulle competenze e le procedure per la designazione dei componenti di parte datoriale degli organi collegiali sono definite dal DPCM del 29 ottobre 2008 che indica i criteri per l’individuazione dei componenti di parte datoriale all’assemblea dei delegati, alla predisposizione delle liste dei candidati per l’elezione, da parte dell’assemblea, dei componenti del CDA e del collegio dei revisori.

 

La Vigilanza

I Fondi pensione per i dipendenti pubblici sono iscritti all’Albo dei Fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.