Welfare aziendale e benessere dei dipendenti: l'assistenza sanitaria integrativa

Le imprese rispondono ai nuovi bisogni sociali incrementando le iniziative nel campo della sanità privata: tutto quello che occorre sapere su welfare aziendale e assistenza sanitaria integrativa

La normativa applicabile ai contributi versati a una forma di assistenza sanitaria integrativa in relazione ai redditi di lavoro dipendente è quella prevista dall’ art. 51, comma 2, lett.a del TUIR approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, il comma 2 dell’articolo recita:

“2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) [...]”

Dal 2010 i contributi di assistenza sanitaria sono deducibili fino all’importo di 3.615,20 euro a condizione che gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso (a questi equiparate) operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009, noto come "Decreto Sacconi". L’importo è da intendersi come franchigia per cui è soggetta a imposta solo la parte eccedente. La Legge di Stabilità 2017 ha inoltre stabilito che gli importi versati a cassa sanitaria provenienti dalla conversione di un Premio di Risultato non concorrono al limite di deducibilità.

Attenzione! Il beneficio fiscale viene dunque accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il fondo deve avere finalità esclusivamente assistenziale;

b) il versamento dei contributi deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale;

c) il contributo versato dal lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell’imposizione fiscale. Pertanto, la certificazione che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri dipendenti in qualità di sostituto d’imposta dovrà indicare in apposita casella l’ammontare dei contributi sanitari versati che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente;

d) laddove richiesto dai relativi fondi, la copertura sanitaria deve riguardare tutti i dipendenti appartenenti alla medesima categoria, ma è possibile diversificare le prestazioni tra dirigenti, quadri, impiegati, operai.

Per il datore di lavoro, l’importo dei contributi versati alla sanità integrativa costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa calcolato ai fini IRES. Un’ulteriore agevolazione di cui usufruiscono i datori di lavoro è la ridotta aliquota contributiva sociale prevista dall’ art. 6, del D. lgs 2 settembre 1997 n. 314: in luogo della contribuzione sociale ordinaria sono infatti soggetti a un contributo di solidarietà del 10%, da devolvere alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori (tale contributo del 10% a carico del datore di lavoro è previsto anche per i contributi aggiuntivi al fondo pensione). 

Il lavoratore dipendente, invece, nel momento in cui ottiene dal proprio ente di riferimento il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione personale dei redditi, della deduzione dal reddito o della detrazione di imposta, limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata. L’azienda può infatti anche stabilire di intervenire solo in parte al pagamento dei contributi per la cassa o il fondo, ma avere comunque interesse a favorire l'adesione quale incentivo allo spirito di gruppo aziendale o al benessere psico-fisico dei dipendenti, con benefici anche sul rendimento produttivo.