Sicurezza sul lavoro e formazione obbligatoria

Cosa s’intende per formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, chi deve sostenere il costo dei corsi e, soprattutto, con quali tempi e modalità deve essere realizzata? 

Quello di formazione e informazione è forse l’obbligo più importante a cui un datore di lavoro deve adempiere nei confronti dei dipendenti. A livello normativo l'adempimento riguardante l'informazione è sancito dall’articolo 36 del Testo Unico che obbliga il datore di lavoro a informare il lavoratore su:

  • rischi per salute e sicurezza derivati attività svolta nel luogo di lavoro;
  • procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione;
  • nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza;
  • nominativi di RSPP e RLS;
  • rischi specifici correlati alla mansione svolta, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate;
  • misure e attività di protezione e prevenzione adottate. 

L’obbligo di formazione invece è stabilito dall’articolo 37 che ne indica contenuti, modalità e caratteristiche peculiari. La formazione viene somministrata tramite appositi corsi.

 

Contenuti e durata del programma

Il programma dei corsi, oltre che dall’art. 37, è stabilito dall’Accordo Stato-Regioni 223 del 21/12/2011 e da quello del 7/7/2016. Il corso deve prevedere una parte generale della durata di 4 ore, comune a tutti i lavoratori, e a cui deve poi seguire una parte che affronta i rischi specifici di durata e contenuti variabili in base al livello di rischio Ateco con cui è classificata l’azienda alla luce del seguente schema:

  • rischio basso - durata 4 ore;
  • rischio medio - durata 8 ore;
  • rischio alto - durata 12 ore.

Al termine dei corsi è previsto un test di verifica, superato il quale verrà rilasciato un attestato che certifica le competenze e le conoscenze acquisite dal soggetto. L’attestato va rinnovato ogni 5 anni tramite corsi di aggiornamento della durata di 6 ore uguali per tutti i lavoratori.

Attenzione! Si ricorda i lavoratori scelti per ricoprire particolari ruoli per la sicurezza (RLS, Preposto, Dirigente, Addetti alla gestione emergenze, etc) devono seguire corsi di formazione più approfonditi per l’acquisizione delle relative competenze.

 

Quando deve avvenire la formazione dei lavoratori

I percorsi formativi devono essere somministrati al lavoratore prima ancora che il dipendente inizi a svolgere le proprie mansioni all’interno dell’azienda, tuttavia è concesso un tempo di proroga nel caso in cui non fosse possibile farlo; il limite è fissato entro 60 giorni dall’avvenuta assunzione.

Ci sono anche altri casi in cui la formazione deve avvenire repentinamente: 

  • in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni da parte del lavoratore;
  • in caso di alterazioni al processo lavorativo che introducano nuovi rischi. 

Le attività formative devono essere svolte durante l’orario di lavoro: il lavoratore non è tenuto a “recuperare” le ore impiegate in tali attività e, nel caso in cui la formazione venisse svolta fuori orario di lavoro, le ore extra-impiegate devono essergli corrisposte con il pagamento dello straordinario.

 

Chi paga il costo dei corsi di sicurezza

La normativa è categorica su questo: la formazione non deve comportare oneri economici a carico dei lavoratori; in altre parole, il datore di lavoro è obbligato a sostenere le spese relative.

Oltre al costo del corso di formazione in sé, al dipendente deve essere garantito anche il regolare compenso che gli spetterebbe per le ore impiegate per la formazione. Nel caso di corsi svolti fuori dalle sede lavorativa i lavoratori avranno diritto anche al rimborso delle spese del viaggio.

 

Obbligo di consegna degli attestati

La legge stabilisce che il contenuto degli attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, riguardando competenze specifiche del soggetto, rientra tra i dati personali protetti dal Garante della Privacy. Il lavoratore potrà, dunque, richiedere una copia del proprio attestato (l’originale va tenuto in azienda), eventualità valida anche nel caso degli ex dipendenti. 

 

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