COVID-19 e tutela del lavoro: le ultime novità legislative

CIG (nelle sue varie forme), stop ai licenziamenti e rinnovo dei contratti a termine: le novità degli ultimi decreti emergenziali volti a contenere l'impatto di COVID-19 sul mercato del lavoro

Per far fronte all’emergenza COVID-19, il governo italiano è intervenuto nel corso degli ultimi mesi con una serie di provvedimenti emergenziali – l’ultimo, in ordine cronologico, il cosiddetto decreto Sostegno bis - per introdurre una serie di misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra gli interventi in materia di lavoro previsti in questi mesi tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga, nonché il divieto di licenziamenti per motivi economici. 

Di seguito le principali novità aggiornate al disposto del decreto-legge 73 del 25 maggio 2021. 

Attenzione! Restano comunque esclusi da questi strumenti di sostegno al reddito i tirocinanti, cui viene concesso di sospendere il tirocinio e prolungarlo successivamente per recuperare il periodo non goduto.

 

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” 

Di seguito, punti salienti e novità che riguardano le CIGO richiesta per ragioni strettamente connesse all’epidemia da COVID-19:

  • con il decreto Sostegni vengono concesse altre 13 settimane da fruire tra l’1 aprile e il 31 giugno 2021;
     
  • la CIGO COVID-19 è gratuita. Nessun contributo addizionale è dovuto all’azienda; 
     
  • l'estensione dell’integrazione riguarda tutti i dipendenti in forza all'azienda che ne faccia richiesta con causale "COVID-19" al 4 gennaio 2021 a prescindere dall’anzianità e tipologia contrattuale (con l’eccezione dei lavoratori in somministrazione cui spetta un trattamento ad hoc); 
     
  • risultano sospesi i limiti normalmente previsti di 52 settimane nel biennio mobile, di 24 mesi nel quinquennio mobile di 1/3 delle ore lavorabili; 
     
  • viene confermata l’estensione della possibilità di fare domanda anche alle aziende che hanno già ottenuto la cassa integrazione ordinaria con altra causale (precedenti autorizzazioni o domande non definite vengono annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti; i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste);
     
  • invariate le modalità per la richiesta e per l’erogazione dell’indennità (può essere erogata tramite conguaglio su UNIEMENS oppure mediante pagamento diretto del lavoratore da parte dell’INPS). 

 

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria 

Dall’1 luglio 2021 i datori di lavoro che non potranno più fare ricorso alla cassa integrazione con causale COVID-19, così come prevista dalla legge, potranno accedere alla cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, prevista dal D.Lgs. 148/2015. Nel dettaglio:

Cassa integrazione ordinaria 

Le imprese che richiedono CIGO a partire dall’1 luglio e fino al 30 dicembre 2021, sono esentate dal pagamento della contribuzione aggiuntiva. Per tutta la durata della CIGO, non possono essere effettuati licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo. 

Cassa integrazione straordinaria 

Può essere richiesta - per un massimo di 26 settimane, da fruire tra l’1 luglio e il 31 dicembre - dalle imprese che nel primo semestre abbiano avuto un calo di fatturato pari ad almeno il 50% di quello registrato nel primo semestre 2019. Anche in questo caso, nessuna contribuzione aggiuntiva è dovuta dall’azienda, che nel periodo per il quale richiede il trattamento non può effettuare licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo (divieto che decade al 30 giugno per le imprese che non fanno invece richiesta di CIG). 

La concessione del trattamento è subordinata all’accordo sindacale; l’integrazione pari al 70% della retribuzione, senza applicazione dei massimali.

 

Assegno ordinario 

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale (FIS). 

Semplificando, spetta dunque alle imprese con più di 5 lavoratori che non abbiano normalmente diritto alla CIGO, a carico dei Fondi di Solidarietà istituiti presso l'INPS dalle diverse Categorie o del Fondo di Integrazione Salariale per le Categorie che non l'abbiano istituito. Caratteristiche e modalità gestionali sono sostanzialmente le stesse previste per la cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” (compreso l'obbligo di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, inizialmente escluso dal decreto "Cura Italia". Anche l’assegno ordinario viene erogato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro: il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell'INPS, può essere autorizzato su richiesta della azienda nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa.

Il decreto Sostegni concede altre 28 settimane da fruire nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021. Viene abolito il pagamento del contributo addizionale, mentre non si tiene conto del tetto contributivo aziendale. 

 

Cassa integrazione in deroga COVID-19 

Spetta a tutte le imprese che non abbiano accesso a nessuno degli ammortizzatori sopra elencati, come ad esempio quelle operanti nel Terzo Settore, nonché gli Enti Religiosi riconosciuti civilmente. Entità, modalità e durata sono analoghe a quelle previste per la CIGO con causale COVID-2019. Alcune precisazioni, anche a seguito delle ultime novità legislative si rendono tuttavia necessarie: 

  • la richiesta va ancora rivolta alla Regione, anche se si sta pensando a una procedura centralizzata all’INPS; 
     
  • il pagamento dell’indennità avviene esclusivamente con versamento diretto da parte dell’INPS. 

Anche in questo caso il decreto Sostegni concede una proroga di ulteriori 28 settimane, fruibili nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021. In aggiunta, il cosiddetto decreto Sostegni bis prevede anche la possibilità di un’ulteriore proroga della CIGS per quelle imprese di particolare rilevanza strategica che abbiano avviato processi di cessazione aziendale. 

 

NASpI e DIS-COLL 

Il decreto Sostegni non prevede in realtà proroghe particolari in materia di indennità di disoccupazione. Viene tuttavia concessa la possibilità di usufruire del Reddito di Emergenza anche a coloro la cui NASpI sia scaduta tra l’1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, indipendentemente dai requisiti e per il solo importo relativo a un componente del nucleo familiare. 

Attenzione! Secondo quando stabilito dal decreto, per le nuove richieste di NASpI - inoltrate dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2021 – viene però meno il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Diviene quindi sufficiente il solo requisito delle 13 settimane di contribuzione dei 4 anni precedenti. 

 

Blocco dei licenziamenti per motivi economici

Il decreto Sostegni bis interviene poi nuovamente anche in materia di blocco di licenziamenti – individuali e collettivi - per motivi economici, stabilendone in linea generale la cessazione al 30 giugno 2021. 

Vengono tuttavia stabile delle eccezioni:

  • per i datori di lavoro che, dall’1 luglio, ricorrano a CIGO o CIGS con esenzione dal contributo aggiuntivo;
     
  • dall’1 luglio al 31 ottobre per i datori di lavoro destinatari del FIS, di cassa integrazione in deroga o fondi di solidarietà bilaterale. 

Il divieto non si applica poi in caso di:

  • cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o di rami dell’azienda; 
     
  • cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, neppure parziale, dell'attività, a condizione che non si configuri l’eventualità di un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa; 
     
  • stipula di un accordo di esubero collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali di riferimento, a condizione che l’adesione dei singoli lavoratori (con relativo incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro) sia volontaria; 
     
  • fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

 

Rinnovo e proroga dei contratti a termine

I contratti a termine in essere possono essere prorogati fino a un massimo di 12 mesi e per una sola volta, sempre all'interno di una durata massima di 24 mesi, senza necessità di specificare causale. Condizione necessaria è che la proroga avvenga entro il 31 dicembre 2021. 

Attenzione! Come precisato dal testo di legge, “le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti”. All’interno dei limiti complessivi fissati per legge, la norma riguardante rinnovi e proroghe acausali può cioè trovare applicazione anche nel caso di contratti già rinnovati o prorogati in applicazione di precedenti provvedimenti emergenziali e ancora in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto Sostegni. 

 

Contratto di espansione

Il contratto di espansione, che consente alle aziende l’uscita dal mercato del lavoro di personale a 60 mesi dalla pensione di vecchiaia o di anzianità attraverso un percorso di esodo incentivato, viene consentito anche alle aziende oltre i 100 dipendenti, in presenza di accordo sindacale. Il lavoratore che aderisce all’accordo percepisce una pensione pari a quella maturata al momento dell’uscita, pagata dall’azienda, al netto della NASpI che sarebbe toccata al lavoratore in caso di licenziamento. 

 

Contratto di rioccupazione 

Le aziende potranno assumere persone in stato di disoccupazione con contratti a tempo indeterminato e con un progetto formativo della durata di 6 mesi. Per lo stesso periodo, l’azienda è esente dal versamento dei contributi.  

 

Decontribuzione 

Le aziende del turismo e del commercio possono chiedere di essere esentate dal versamento dei contributi fino al 31 dicembre, fermo restando il divieto di licenziamento.