COVID-19 e tutela del lavoro: le ultime novità legislative
CIG (nelle sue varie forme), stop ai licenziamenti e rinnovo dei contratti a termine: le novità degli ultimi decreti emergenziali volti a contenere l'impatto di COVID-19 sul mercato del lavoro
Per far fronte allemergenza COVID-19, il governo italiano è intervenuto nel corso degli ultimi mesi con una serie di provvedimenti emergenziali lultimo, in ordine cronologico, il cosiddetto decreto Sostegno bis - per introdurre una serie di misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra gli interventi in materia di lavoro previsti in questi mesi tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dellattività lavorativa, mediante lutilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dellassegno ordinario e della cassa integrazione in deroga, nonché il divieto di licenziamenti per motivi economici.
Di seguito le principali novità aggiornate al disposto del decreto-legge 73 del 25 maggio 2021.
Attenzione! Restano comunque esclusi da questi strumenti di sostegno al reddito i tirocinanti, cui viene concesso di sospendere il tirocinio e prolungarlo successivamente per recuperare il periodo non goduto.
Cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 nazionale
Di seguito, punti salienti e novità che riguardano le CIGO richiesta per ragioni strettamente connesse allepidemia da COVID-19:
- con il decreto Sostegni vengono concesse altre 13 settimane da fruire tra l1 aprile e il 31 giugno 2021;
- la CIGO COVID-19 è gratuita. Nessun contributo addizionale è dovuto allazienda;
- l'estensione dellintegrazione riguarda tutti i dipendenti in forza all'azienda che ne faccia richiesta con causale "COVID-19" al 4 gennaio 2021 a prescindere dallanzianità e tipologia contrattuale (con leccezione dei lavoratori in somministrazione cui spetta un trattamento ad hoc);
- risultano sospesi i limiti normalmente previsti di 52 settimane nel biennio mobile, di 24 mesi nel quinquennio mobile di 1/3 delle ore lavorabili;
- viene confermata lestensione della possibilità di fare domanda anche alle aziende che hanno già ottenuto la cassa integrazione ordinaria con altra causale (precedenti autorizzazioni o domande non definite vengono annullate dufficio per i periodi corrispondenti; i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste);
- invariate le modalità per la richiesta e per lerogazione dellindennità (può essere erogata tramite conguaglio su UNIEMENS oppure mediante pagamento diretto del lavoratore da parte dellINPS).
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria
Dall1 luglio 2021 i datori di lavoro che non potranno più fare ricorso alla cassa integrazione con causale COVID-19, così come prevista dalla legge, potranno accedere alla cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, prevista dal D.Lgs. 148/2015. Nel dettaglio:
Cassa integrazione ordinaria
Le imprese che richiedono CIGO a partire dall1 luglio e fino al 30 dicembre 2021, sono esentate dal pagamento della contribuzione aggiuntiva. Per tutta la durata della CIGO, non possono essere effettuati licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo.
Cassa integrazione straordinaria
Può essere richiesta - per un massimo di 26 settimane, da fruire tra l1 luglio e il 31 dicembre - dalle imprese che nel primo semestre abbiano avuto un calo di fatturato pari ad almeno il 50% di quello registrato nel primo semestre 2019. Anche in questo caso, nessuna contribuzione aggiuntiva è dovuta dallazienda, che nel periodo per il quale richiede il trattamento non può effettuare licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo (divieto che decade al 30 giugno per le imprese che non fanno invece richiesta di CIG).
La concessione del trattamento è subordinata allaccordo sindacale; lintegrazione pari al 70% della retribuzione, senza applicazione dei massimali.
Assegno ordinario
Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dellattività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Semplificando, spetta dunque alle imprese con più di 5 lavoratori che non abbiano normalmente diritto alla CIGO, a carico dei Fondi di Solidarietà istituiti presso l'INPS dalle diverse Categorie o del Fondo di Integrazione Salariale per le Categorie che non l'abbiano istituito. Caratteristiche e modalità gestionali sono sostanzialmente le stesse previste per la cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 nazionale (compreso l'obbligo di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, inizialmente escluso dal decreto "Cura Italia". Anche lassegno ordinario viene erogato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro: il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell'INPS, può essere autorizzato su richiesta della azienda nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa.
Il decreto Sostegni concede altre 28 settimane da fruire nel periodo compreso tra l1 aprile e il 31 dicembre 2021. Viene abolito il pagamento del contributo addizionale, mentre non si tiene conto del tetto contributivo aziendale.
Cassa integrazione in deroga COVID-19
Spetta a tutte le imprese che non abbiano accesso a nessuno degli ammortizzatori sopra elencati, come ad esempio quelle operanti nel Terzo Settore, nonché gli Enti Religiosi riconosciuti civilmente. Entità, modalità e durata sono analoghe a quelle previste per la CIGO con causale COVID-2019. Alcune precisazioni, anche a seguito delle ultime novità legislative si rendono tuttavia necessarie:
- la richiesta va ancora rivolta alla Regione, anche se si sta pensando a una procedura centralizzata allINPS;
- il pagamento dellindennità avviene esclusivamente con versamento diretto da parte dellINPS.
Anche in questo caso il decreto Sostegni concede una proroga di ulteriori 28 settimane, fruibili nel periodo compreso tra l1 aprile e il 31 dicembre 2021. In aggiunta, il cosiddetto decreto Sostegni bis prevede anche la possibilità di unulteriore proroga della CIGS per quelle imprese di particolare rilevanza strategica che abbiano avviato processi di cessazione aziendale.
NASpI e DIS-COLL
Il decreto Sostegni non prevede in realtà proroghe particolari in materia di indennità di disoccupazione. Viene tuttavia concessa la possibilità di usufruire del Reddito di Emergenza anche a coloro la cui NASpI sia scaduta tra l1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, indipendentemente dai requisiti e per il solo importo relativo a un componente del nucleo familiare.
Attenzione! Secondo quando stabilito dal decreto, per le nuove richieste di NASpI - inoltrate dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2021 viene però meno il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono linizio del periodo di disoccupazione. Diviene quindi sufficiente il solo requisito delle 13 settimane di contribuzione dei 4 anni precedenti.
Blocco dei licenziamenti per motivi economici
Il decreto Sostegni bis interviene poi nuovamente anche in materia di blocco di licenziamenti individuali e collettivi - per motivi economici, stabilendone in linea generale la cessazione al 30 giugno 2021.
Vengono tuttavia stabile delle eccezioni:
- per i datori di lavoro che, dall1 luglio, ricorrano a CIGO o CIGS con esenzione dal contributo aggiuntivo;
- dall1 luglio al 31 ottobre per i datori di lavoro destinatari del FIS, di cassa integrazione in deroga o fondi di solidarietà bilaterale.
Il divieto non si applica poi in caso di:
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o di rami dellazienda;
- cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, neppure parziale, dell'attività, a condizione che non si configuri leventualità di un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- stipula di un accordo di esubero collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali di riferimento, a condizione che ladesione dei singoli lavoratori (con relativo incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro) sia volontaria;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.
Rinnovo e proroga dei contratti a termine
I contratti a termine in essere possono essere prorogati fino a un massimo di 12 mesi e per una sola volta, sempre all'interno di una durata massima di 24 mesi, senza necessità di specificare causale. Condizione necessaria è che la proroga avvenga entro il 31 dicembre 2021.
Attenzione! Come precisato dal testo di legge, le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dallentrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. Allinterno dei limiti complessivi fissati per legge, la norma riguardante rinnovi e proroghe acausali può cioè trovare applicazione anche nel caso di contratti già rinnovati o prorogati in applicazione di precedenti provvedimenti emergenziali e ancora in corso al momento dellentrata in vigore del decreto Sostegni.
Contratto di espansione
Il contratto di espansione, che consente alle aziende luscita dal mercato del lavoro di personale a 60 mesi dalla pensione di vecchiaia o di anzianità attraverso un percorso di esodo incentivato, viene consentito anche alle aziende oltre i 100 dipendenti, in presenza di accordo sindacale. Il lavoratore che aderisce allaccordo percepisce una pensione pari a quella maturata al momento delluscita, pagata dallazienda, al netto della NASpI che sarebbe toccata al lavoratore in caso di licenziamento.
Contratto di rioccupazione
Le aziende potranno assumere persone in stato di disoccupazione con contratti a tempo indeterminato e con un progetto formativo della durata di 6 mesi. Per lo stesso periodo, lazienda è esente dal versamento dei contributi.
Decontribuzione
Le aziende del turismo e del commercio possono chiedere di essere esentate dal versamento dei contributi fino al 31 dicembre, fermo restando il divieto di licenziamento.