Quando e come scegliere la pensione con Opzione Donna?

Lasciare il mondo del lavoro in anticipo, a condizione di ricevere una pensione interamente calcolata con il metodo contributivo: in cosa consiste, a chi si rivolge e quali sono i requisti di accesso a Opzione Donna

Recentemente rinnovata dalla Legge di Bilancio per il 2022, Opzione Donna può essere considerata come un peculiare scivolo verso il pensionamento anticipato indirizzato alla sola platea femminile e, in particolare, alle lavoratici dipendenti e autonome, che possono appunto decidere di lasciare il mondo del lavoro con requisiti anagrafici e/o contributivi molto più vantaggiosi di quelli previsti per la pensione anticipata o di vecchiaia, a patto tuttavia di accettare un assegno pensionistico interamente calcolato con il metodo contributivo.  

Così come Quota 100 e Quota 102, la misura non è da considerarsi strutturale: in base all’ultima proroga del regime sperimentale, possono quindi accedervi le sole lavoratrici che abbiano maturato i requisiti previsti per legge entro e non oltre il 31 dicembre 2021

 

Chi può scegliere Opzione Donna? 

La possibilità di optare per Opzione Donna è riconosciuta alle lavoratrici iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria) e ai fondi sostitutivi o esclusivi dell’A.G.O in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. Semplificando, ciò vuol dire che possono farne domanda le dipendenti del settore privato o pubblico e le lavoratrici autonome; viceversa, ne restano escluse le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS (o che comunque intendano avvalersi di contribuzione maturata al suo interno ai fini del perfezionamento del requisito contributivo). 

Sono poi in ogni caso escluse dalla possibilità di fruire di Opzione Donna le lavoratrici che abbiano già maturato il diritto alla pensione (di anzianità, vecchiaia o anticipata) sulla base dei requisiti previsti a normativa vigente, così come le lavoratici coinvolte nelle salvaguardie introdotte dopo il 2011 a tutela dei cosiddetti “esodati”. 

 

Requisiti anagrafici e contributivi

Due i requisiti richiesti per poter presentare domanda: 

  • un requisito anagrafico, pari a 58 anni di età per le lavoratici dipendenti (del settore pubblico o privato) e 59 nel caso di lavoro autonomo
     
  • un requisito contributivo, pari a 35 anni di contributi
     

Attenzione! Si considerano contributi utili alla maturazione del requisito contributivo, all’interno del limite delle 52 settimane annue, i contributi accreditati o versati a qualsiasi titolo – obbligatori, figurativi, da riscatto o da ricongiunzione - fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, quando richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Eventualità, quest’ultima, che riguarda le lavoratrici iscritte al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’INPS.  

In altre parole, il perfezionamento del requisito contributivo per le lavoratrici dipendenti implica l’esclusione della contribuzione figurativa accreditata per disoccupazione, malattia e/o prestazioni equivalenti. Non solo, la circolare 11/2019 specifica inoltre che alle lavoratrici madri che accedono al pensionamento tramite Opzione Donna non si applicano le agevolazioni previste dalla Legge Dini (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995). In sostanza, per le pensioni contributive non sono riconosciuti i contributi figurativi relativi ai periodi di assenza dal lavoro per motivi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età o di assistenza al coniuge e al genitore, oltre a non essere riconosciuto l’anticipo di quattro mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di un anno. 

Richiesta inoltre la cessione del rapporto di lavoro dipendente. Al contrario, non è invece indispensabile ai fini del conseguimento della pensione la cessazione dell’eventuale attività di lavoro svolta in forma autonoma. 

Da ricordare infine che, nonostante la domanda possa essere presentata anche successivamente (con trattamento pensionistico a decorrere alla prima finestra utile), è possibile accedere a Opzione Donna solo a condizione che i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2021

 

Come farne richiesta? 

La domanda può essere presentata direttamente tramite il sito INPS oppure rivolgendosi al Contact Center dell’Istituto Nazionale di Previdenziale Sociale. In alternativa, la richiesta di pensione può essere presentata anche tramite patronati o altri soggetti abilitati all’intermediazione. 

 

Finestre e decorrenza della pensione maturata con Opzione Donna

La maturazione dei requisiti non implica comunque di per sé la ricezione della pensione. Viene infatti previsto un sistema di finestre mobili differenziate per lavoratrici dipendenti e autonome, le quali devono cioè attendere un certo periodo di tempo tra la maturazione del diritto alla pensione e la corresponsione del primo assegno. In particolare, per effetto della cosiddetta finestra, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorre: 

  • 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti laddove la gestione di riferimento riguardi il lavoro dipendente (nel settore pubblico o privato); 
     
  • 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti laddove la gestione di riferimento riguardi il lavoro autonomo. 

Ulteriori specificità riguardano poi il comparto scuola e AFAM che, al ricorrere dei requisiti, possono accedere al trattamento pensionistico a mezzo di “opzione donna” rispettivamente a decorrere dall’1 settembre e dall’1 novembre 2022. Più precisamente, in questo caso la domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2022, con effetti a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico o accademico, vale a dire dall’1 settembre o dall’1 novembre 2022. 

 

Quale importo per la pensione?  

Vera particolarità di Opzione Donna - e importante punto su cui ciascuna lavoratrice deve (sulla base della propria posizione individuale) fare una personale valutazione di convenienza – è il metodo di calcolo utilizzato per stabilire l’importo della pensione. Scegliendo questa soluzione, la lavoratrice acconsente di fatto a una pensione calcolata interamente con il metodo contributivo, a prescindere dal sistema di calcolo cui si avrebbe ipoteticamente diritto sulla base della propria storia contributiva (di fatto, il sistema misto o ex retributivo). 

Il che si traduce per la maggior parte delle optanti in un taglio delle pensioni nell’ordine del 30% circa: posto cioè che l’entità della possibile decurtazione dipende poi dalla storia professionale e retributiva della singola lavoratrice, in linea di massima è verosimile affermare la scelta di Opzione Donna determina una riduzione dell’importo dell’assegno pensionistico diversamente determinato utilizzando gli altri sistemi di calcolo. 

Attenzione! La disciplina sperimentale riguardante Opzione Donna prevede che l’applicazione del metodo di calcolo interamente contributivo riguardi il solo importo della pensione. Questo vuole dire, ad esempio, che a queste pensioni si possono applicare le disposizioni sul trattamento minimo che non trovano invece normalmente applicazione per le pensioni dei cosiddetti “contributivi puri”. O, ancora, che la pensione ottenuta con Opzione Donna è cumulabile con redditi da lavoro al pari di qualsiasi altra pensione di vecchiaia o anticipata maturata con il sistema misto retributivo.