TFS, Buonuscita e TFR. Così la liquidazione dei dipendenti pubblici

Cosa spetta ai dipendenti pubblici quando cessa il rapporto di lavoro? E come la speciale normativa a loro applicata può incidere sulla scelta di aderire al fondo pensione di categoria? 

La risposta è alquanto complessa, poiché a differenza dei lavoratori del settore privato, che possono contare sul solo TFR, i dipendenti del settore pubblico hanno accesso con il cosiddetto Trattamento di Fine Servizio (TFS) a prestazioni diverse, a seconda dell’Amministrazione presso la quale è stato prestato servizio. In altre parole, diversamente da ciò che si pensa, nella grande famiglia TFS sono in realtà compresi tre diversi tipi di “liquidazione”, molto diversi tra loro:

  1. L’Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università);
  2. L’Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
  3. L’Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Indipendentemente dalla forma, il TFS interessa tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri. Trova invece automatica applicazione il TFR per tutto il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000.

Un’ulteriore precisazione riguarda poi i dipendenti dei Ministeri e dell’Università, a loro volta divisi tra “contrattualizzati”, che vedono cioè il loro trattamento economico e normativo regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e coloro che, come professori e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, prefetti, diplomatici e l’intero comparto difesa e sicurezza, vedono la propria attività direttamente regolata dalla legge. La distinzione è importante perché, mentre per dipendenti “contrattualizzati” vigono i Fondi Pensione Perseo Sirio e Espero, per gli altri non è ancora prevista alcuna forma pensionistica complementare di ordine negoziale.

 

Come si accede al TFS? Le disposizioni comuni a tutte le prestazioni

Le prestazioni sono corrisposte d’ufficio, il lavoratore non deve cioè presentare istanze particolari per accedervi. In particolare, vengono corrisposte:

  • in un'unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda alla parte rimanente)
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso, la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla quota rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

I termini di pagamento sono poi differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento deve avvenire:

  • entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
  • non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o di servizio (ad esempio, al termine del contratto a tempo determinato); 
  • non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).

Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:

  • dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
  • decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.

Sono invece previste deroghe a questi termini per il personale che ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto 2011 (31 dicembre per il personale della scuola) e entro il 31 dicembre 2013.

Attenzione! Per i dipendenti pubblici cui viene liquidata la pensione quota 100 - ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 4 del 28 gennaio 2019 -  il pagamento dell’indennità di fine servizio (comunque denominata) avviene con le stesse modalità e tempi a partire dal raggiungimento dei normali requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. Tuttavia, accedendo alla pensione in qualsiasi forma (vecchiaia, anticipata, quota 100 etc), è possibile presentare una richiesta di finanziamento per una somma pari all’importo dell’indennità di servizio maturata (con un massimo di 30.000 euro) alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare fra ABI e i ministeri interessati. Il finanziamento viene garantito dallo Stato tramite un apposito fondo di garanzia gestito dall’INPS. 

 

TFS e TFR a confronto: quali sono le differenze?

Trattamenti di fine servizio e fine rapporto si differenziano tra loro rispetto alle modalità di calcolo: mentre i TFS hanno carattere previdenziale e prevedono contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori (con la sola eccezione dell’Indennità di Anzianità), il TFR ha carattere di salario differito. Di fatto, quest’ultimo consiste nell’accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Spieghiamoci meglio entrando nel particolare:

  • Indennità di Buonuscita: la contribuzione versata all’INPS per avere la liquidazione a fine carriera grava per il 7,10% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore, per un totale del 9,60% da calcolarsi sull’80% di alcune voci retributive specificatamente indicate dalla legge (DPR n. 1032 del 29 dicembre 1973). Sulla stessa base, si calcola la prestazione di fine servizio moltiplicando 1/12° dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio: si ottiene in questo modo l’IBU lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media;
  • Indennità Premio di Servizio: la contribuzione versata all’INPS è per il 3,60% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore da calcolarsi sempre sull’80% delle voci retributive fisse e continuative (legge n. 152 dell’8 marzo 68). La prestazione sarà calcolata sulla stessa base, moltiplicando 1/15° dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio. Si ottiene così l’IPS lorda, da assoggettare a tassazione separata con aliquota media;
  • Indennità di Anzianità: è totalmente a carico del datore di lavoro e si calcola moltiplicando 1/12° del 100% delle voci utili per gli anni di servizio. Si ottiene così l’IPS lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media.

Di tutt’altra natura è il TFR, che corrisponde ad un accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, da calcolarsi sul 100% delle stesse voci utili al TFS con l’aggiunta di altre individuate contrattualmente. L’importo così determinato, anno dopo anno, è rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d’inflazione più 1,50% (ad esempio, per un tasso d’inflazione del 2%, la rivalutazione sarà pari al 3% =75% x 2% + 1,5%). Per tassi d’inflazione inferiori al 6%, la rivalutazione del TFR sarà sempre superiore all’inflazione stessa, producendo un aumento del potere d’acquisto degli accantonamenti. Con questa modalità, accantonamenti e rivalutazioni si capitalizzano anno dopo anno: il montante finale darà luogo alla prestazione lorda da assoggettare a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta.

 

Il fisco tra TFS e TFR

Ai TFS e al TFR si applicano poi regimi fiscali diversi. Vediamoli uno per uno:

  • Indennità di Buonuscita: l’indennità lorda è ridotta di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicato per gli anni utili, e di un abbattimento d’imponibile del 26,04%. L’imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l’imposta così determinata è sottratta all’IBU lorda;
  • Indennità Premio di Servizio: l’indennità lorda è ridotta di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicata per gli anni utili, e di un abbattimento d’imponibile del 40.98%. L’imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l’imposta così determinata è sottratta all’IPS lorda;
  • Indennità di Anzianità: l’indennità lorda è ridotta solo di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicata per gli anni utili. L’imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; l’imposta così determinata è sottratta all’IA lorda;
  • Trattamento di Fine Rapporto: il trattamento lordo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d’imposta.

Il TFS lordo maturato all’atto dell’adesione al Fondo Pensione di categoria o territoriale e le relative rivalutazioni lorde mantengono il regime fiscale previgente, mentre agli accantonamenti del TFR si applica il regime fiscale relativo. Le rivalutazioni di quest’ultimo sono dunque annualmente sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota del 17%; non saranno però ulteriormente tassate all’atto dell’erogazione della prestazione. L’aliquota dell’imposta sull’indennità di fine servizio viene ridotta del:

  • 1,5% per le indennità corrisposte dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 3% per le indennità corrisposte dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; 
  • 4,5% per le indennità corrisposte dopo 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • 6% per le indennità corrisposte dopo 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; 
  • 7,5% per le indennità corrisposte dopo 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.  

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia anteriore all'1 gennaio 2019 il computo dei mesi parte da quest’ultima data. La riduzione di aliquota non si applica inoltre sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

 

Cosa accade al TFS in caso di adesione al fondo pensione?

In caso di adesione al Fondo Pensione di categoria  o territoriale si procede nel seguente modo:

  1. Si calcola il TFS lordo maturato al momento dell’opzione, che decorre dal giorno successivo a quello in cui l’amministrazione di appartenenza provvede a validare l’adesione al Fondo; da questo momento in avanti è accantonato un importo pari al 4,91% della retribuzione utile al TFR;
  2. Il TFS maturato e gli accantonamenti al TFR sono rivalutati annualmente del 75% del tasso d’inflazione più un ulteriore 1,5% (in questo modo anche il TFS maturato viene, anno dopo anno, rivalutato);
  3. Un ulteriore 2% dell’accantonamento al TFR è destinato alla previdenza complementare, contabilizzato da INPS e sempre dallo stesso Istituto, in una prima fase, rivalutato sulla base dell’andamento di un paniere di fondi pensione (D.M. 23 dicembre 2005) e, dunque , sulla base del rendimento effettivo del Fondo Pensione[1];
  4. Con l’adesione al Fondo di categoria o territoriale il lavoratore potrà fruire del contributo del datore di lavoro e del contributo aggiuntivo dello Stato, rispettivamente pari all’1% della base retributiva utile al TFR e all’1,50% della base retributiva utile al TFS (pari all’1,20% della base retributiva utile al TFR). Il contributo aggiuntivo segue la stessa sorte della quota di TFR destinata alla previdenza complementare, mentre il contributo datoriale affluisce, insieme a quello del lavoratore, nelle casse del Fondo.
  5. In conclusione, il lavoratore versa di tasca propria il contributo dell’1% e il 2% di TFR, per un totale del 3%, ma riceve in più il contributo del datore dell’1% e quello dello Stato dell’1,2%, per un totale del 2,2%, accumulando un risparmio complessivo del 5,2% per ogni anno.

 

TFR e fondo pensione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2000

I lavoratori pubblici assunti successivamente al 2000, con l’adesione al Fondo Pensione di categoria o territoriale, destinano l’intero accantonamento, dall’atto dell’adesione in avanti, alla previdenza complementare. Il TFR finalizzato a risparmio previdenziale resta in INPS ed è dallo stesso Istituto rivalutato, anno dopo anno, sulla base del rendimento netto di un paniere di fondi pensione (DM 23 dicembre 2005) fino a quando il proprio Fondo Pensione non richiederà l’adozione del rendimento effettivo del Fondo, come già accade per i colleghi più anziani.  Proviamo a fare due calcoli: il lavoratore versa di suo l’1%, al quale aggiunge l’intero accantonamento annuale al TFR (6,91%) e riceve in più, dall’Amministrazione, un ulteriore 1%, per un totale complessivo del 7,91% del lavoratore e 1% del datore. Si può rilevare che, fatto il dovuto rapporto (1/7,91x100), il contributo del datore corrisponde ad un interesse pari al 12,64%, ogni anno, su quanto impegnato dal lavoratore.

 

Passaggio al TFR 

I lavoratori con diritto all’IPS e all’indennità di buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare scelgono automaticamente il TFR. Il valore della prestazione maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni. La facoltà di chiedere la trasformazione del TFS in TFR è stata introdotta al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Il passaggio avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connesso e non separabile rispetto all’adesione stessa. L’esercizio dell’opzione per il TFR, al fine di iscriversi contestualmente al fondo di previdenza complementare negoziale, sarà possibile sino il 31 dicembre 2020 (Msg. INPS n. 2642/2016).


[1] Per Espero l’INPS adotta già il rendimento effettivo del comparto d’investimento del Fondo, mentre per Perseo Sirio si provvederà entro il 2017