TFS, Buonuscita e TFR. Così la liquidazione dei dipendenti pubblici
Cosa spetta ai dipendenti pubblici quando cessa il rapporto di lavoro? E come la speciale normativa a loro applicata può incidere sulla scelta di aderire al fondo pensione di categoria?
La risposta è alquanto complessa, poiché a differenza dei lavoratori del settore privato, che possono contare sul solo TFR, i dipendenti del settore pubblico hanno accesso con il cosiddetto Trattamento di Fine Servizio (TFS) a prestazioni diverse, a seconda dellAmministrazione presso la quale è stato prestato servizio. In altre parole, diversamente da ciò che si pensa, nella grande famiglia TFS sono in realtà compresi tre diversi tipi di liquidazione, molto diversi tra loro:
- LIndennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dellAFAM e dellUniversità);
- LIndennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
- LIndennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.
Indipendentemente dalla forma, il TFS interessa tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri. Trova invece automatica applicazione il TFR per tutto il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000.
Unulteriore precisazione riguarda poi i dipendenti dei Ministeri e dellUniversità, a loro volta divisi tra contrattualizzati, che vedono cioè il loro trattamento economico e normativo regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e coloro che, come professori e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, prefetti, diplomatici e lintero comparto difesa e sicurezza, vedono la propria attività direttamente regolata dalla legge. La distinzione è importante perché, mentre per dipendenti contrattualizzati vigono i Fondi Pensione Perseo Sirio e Espero, per gli altri non è ancora prevista alcuna forma pensionistica complementare di ordine negoziale.
Come si accede al TFS? Le disposizioni comuni a tutte le prestazioni
Le prestazioni sono corrisposte dufficio, il lavoratore non deve cioè presentare istanze particolari per accedervi. In particolare, vengono corrisposte:
- in un'unica soluzione, se lammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
- in due rate annuali, se lammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda alla parte rimanente)
- in tre rate annuali, se lammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso, la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla quota rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima
I termini di pagamento sono poi differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento deve avvenire:
- entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
- non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o di servizio (ad esempio, al termine del contratto a tempo determinato);
- non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dallimpiego ecc.).
Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:
- dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
- decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.
Sono invece previste deroghe a questi termini per il personale che ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto 2011 (31 dicembre per il personale della scuola) e entro il 31 dicembre 2013.
Attenzione! Per i dipendenti pubblici cui viene liquidata la pensione quota 100 - ai sensi dellarticolo 14 del Dlgs 4 del 28 gennaio 2019 - il pagamento dellindennità di fine servizio (comunque denominata) avviene con le stesse modalità e tempi a partire dal raggiungimento dei normali requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. Tuttavia, accedendo alla pensione in qualsiasi forma (vecchiaia, anticipata, quota 100 etc), è possibile presentare una richiesta di finanziamento per una somma pari allimporto dellindennità di servizio maturata (con un massimo di 30.000 euro) alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare fra ABI e i ministeri interessati. Il finanziamento viene garantito dallo Stato tramite un apposito fondo di garanzia gestito dallINPS.
TFS e TFR a confronto: quali sono le differenze?
Trattamenti di fine servizio e fine rapporto si differenziano tra loro rispetto alle modalità di calcolo: mentre i TFS hanno carattere previdenziale e prevedono contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori (con la sola eccezione dellIndennità di Anzianità), il TFR ha carattere di salario differito. Di fatto, questultimo consiste nellaccantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.
Spieghiamoci meglio entrando nel particolare:
- Indennità di Buonuscita: la contribuzione versata allINPS per avere la liquidazione a fine carriera grava per il 7,10% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore, per un totale del 9,60% da calcolarsi sull80% di alcune voci retributive specificatamente indicate dalla legge (DPR n. 1032 del 29 dicembre 1973). Sulla stessa base, si calcola la prestazione di fine servizio moltiplicando 1/12° dell80% dellultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio: si ottiene in questo modo lIBU lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media;
- Indennità Premio di Servizio: la contribuzione versata allINPS è per il 3,60% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore da calcolarsi sempre sull80% delle voci retributive fisse e continuative (legge n. 152 dell8 marzo 68). La prestazione sarà calcolata sulla stessa base, moltiplicando 1/15° dell80% dellultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio. Si ottiene così lIPS lorda, da assoggettare a tassazione separata con aliquota media;
- Indennità di Anzianità: è totalmente a carico del datore di lavoro e si calcola moltiplicando 1/12° del 100% delle voci utili per gli anni di servizio. Si ottiene così lIPS lorda da assoggettare a tassazione separata con aliquota media.
Di tuttaltra natura è il TFR, che corrisponde ad un accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, da calcolarsi sul 100% delle stesse voci utili al TFS con laggiunta di altre individuate contrattualmente. Limporto così determinato, anno dopo anno, è rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso dinflazione più 1,50% (ad esempio, per un tasso dinflazione del 2%, la rivalutazione sarà pari al 3% =75% x 2% + 1,5%). Per tassi dinflazione inferiori al 6%, la rivalutazione del TFR sarà sempre superiore allinflazione stessa, producendo un aumento del potere dacquisto degli accantonamenti. Con questa modalità, accantonamenti e rivalutazioni si capitalizzano anno dopo anno: il montante finale darà luogo alla prestazione lorda da assoggettare a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni dimposta.
Il fisco tra TFS e TFR
Ai TFS e al TFR si applicano poi regimi fiscali diversi. Vediamoli uno per uno:
- Indennità di Buonuscita: lindennità lorda è ridotta di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicato per gli anni utili, e di un abbattimento dimponibile del 26,04%. Limponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; limposta così determinata è sottratta allIBU lorda;
- Indennità Premio di Servizio: lindennità lorda è ridotta di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicata per gli anni utili, e di un abbattimento dimponibile del 40.98%. Limponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; limposta così determinata è sottratta allIPS lorda;
- Indennità di Anzianità: lindennità lorda è ridotta solo di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicata per gli anni utili. Limponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento; limposta così determinata è sottratta allIA lorda;
- Trattamento di Fine Rapporto: il trattamento lordo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni dimposta.
Il TFS lordo maturato allatto delladesione al Fondo Pensione di categoria o territoriale e le relative rivalutazioni lorde mantengono il regime fiscale previgente, mentre agli accantonamenti del TFR si applica il regime fiscale relativo. Le rivalutazioni di questultimo sono dunque annualmente sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota del 17%; non saranno però ulteriormente tassate allatto dellerogazione della prestazione. Laliquota dellimposta sullindennità di fine servizio viene ridotta del:
- 1,5% per le indennità corrisposte dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 3% per le indennità corrisposte dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 4,5% per le indennità corrisposte dopo 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 6% per le indennità corrisposte dopo 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 7,5% per le indennità corrisposte dopo 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia anteriore all'1 gennaio 2019 il computo dei mesi parte da questultima data. La riduzione di aliquota non si applica inoltre sullimponibile dellindennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.
Cosa accade al TFS in caso di adesione al fondo pensione?
In caso di adesione al Fondo Pensione di categoria o territoriale si procede nel seguente modo:
- Si calcola il TFS lordo maturato al momento dellopzione, che decorre dal giorno successivo a quello in cui lamministrazione di appartenenza provvede a validare ladesione al Fondo; da questo momento in avanti è accantonato un importo pari al 4,91% della retribuzione utile al TFR;
- Il TFS maturato e gli accantonamenti al TFR sono rivalutati annualmente del 75% del tasso dinflazione più un ulteriore 1,5% (in questo modo anche il TFS maturato viene, anno dopo anno, rivalutato);
- Un ulteriore 2% dellaccantonamento al TFR è destinato alla previdenza complementare, contabilizzato da INPS e sempre dallo stesso Istituto, in una prima fase, rivalutato sulla base dellandamento di un paniere di fondi pensione (D.M. 23 dicembre 2005) e, dunque , sulla base del rendimento effettivo del Fondo Pensione[1];
- Con ladesione al Fondo di categoria o territoriale il lavoratore potrà fruire del contributo del datore di lavoro e del contributo aggiuntivo dello Stato, rispettivamente pari all1% della base retributiva utile al TFR e all1,50% della base retributiva utile al TFS (pari all1,20% della base retributiva utile al TFR). Il contributo aggiuntivo segue la stessa sorte della quota di TFR destinata alla previdenza complementare, mentre il contributo datoriale affluisce, insieme a quello del lavoratore, nelle casse del Fondo.
- In conclusione, il lavoratore versa di tasca propria il contributo dell1% e il 2% di TFR, per un totale del 3%, ma riceve in più il contributo del datore dell1% e quello dello Stato dell1,2%, per un totale del 2,2%, accumulando un risparmio complessivo del 5,2% per ogni anno.
TFR e fondo pensione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2000
I lavoratori pubblici assunti successivamente al 2000, con ladesione al Fondo Pensione di categoria o territoriale, destinano lintero accantonamento, dallatto delladesione in avanti, alla previdenza complementare. Il TFR finalizzato a risparmio previdenziale resta in INPS ed è dallo stesso Istituto rivalutato, anno dopo anno, sulla base del rendimento netto di un paniere di fondi pensione (DM 23 dicembre 2005) fino a quando il proprio Fondo Pensione non richiederà ladozione del rendimento effettivo del Fondo, come già accade per i colleghi più anziani. Proviamo a fare due calcoli: il lavoratore versa di suo l1%, al quale aggiunge lintero accantonamento annuale al TFR (6,91%) e riceve in più, dallAmministrazione, un ulteriore 1%, per un totale complessivo del 7,91% del lavoratore e 1% del datore. Si può rilevare che, fatto il dovuto rapporto (1/7,91x100), il contributo del datore corrisponde ad un interesse pari al 12,64%, ogni anno, su quanto impegnato dal lavoratore.
Passaggio al TFR
I lavoratori con diritto allIPS e allindennità di buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare scelgono automaticamente il TFR. Il valore della prestazione maturata fino a quel momento costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni. La facoltà di chiedere la trasformazione del TFS in TFR è stata introdotta al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Il passaggio avviene mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connesso e non separabile rispetto alladesione stessa. Lesercizio dellopzione per il TFR, al fine di iscriversi contestualmente al fondo di previdenza complementare negoziale, sarà possibile sino il 31 dicembre 2020 (Msg. INPS n. 2642/2016).
[1] Per Espero lINPS adotta già il rendimento effettivo del comparto dinvestimento del Fondo, mentre per Perseo Sirio si provvederà entro il 2017