Da Quota 100 a Quota 103: tutto quello che c'è da sapere sul pensionamento anticipato

Cosa cambia con la nuova misura di pensionamento anticipato varata dalla Legge di Bilancio per il 2023? Tutto quello che c'è da sapere su Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi): requisiti, caratteristiche, analogie e differenze con Quota 100 e Quota 102

Introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019, Quota 100 è la misura previdenziale che consente ai lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che abbiano maturato i requisiti utili nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 di andare in pensione – su domanda – con paletti meno stringenti rispetto a quelli previsti per le pensioni anticipata (e di vecchiaia), vale a dire con 62 anni di età anagrafica e 38 di contribuzione. Non rinnovata oltre il triennio di sperimentazione, è stata dunque sostituita per il solo 2022 da “Quota 102” che ne ha ereditato le caratteristiche salienti spostando però in avanti l’età anagrafica richiesta per lasciare in anticipo il mondo del lavoro: 64 anni di età e 38 di contribuzione i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022 per accedere alla misura. 

A propria volta non prorogata oltre il periodo sperimentale, Quota 102 è stata quindi “rimpiazzata” nell’ultima manovra finanziaria (legge 197/2022) da Quota 103,  nuova misura non strutturale che permette di lasciare il lavoro al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41. Se l’impianto fondamentale del provvedimento segue quello delle precedenti Quota 100 e Quota 102, grande novità - al netto dei requisiti - è l’introduzione di un tetto all’importo (lordo) mensile massimo conseguibile, pari per il 2024 a 4 volte il trattamento minimo INPS (circa 2.270 euro lordi al mese). Per il 2023 il limite era invece posto a 5 volte il TM erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2024, la misura è stata infatti prorogata di un anno – con qualche modifica – dall’ultima manovra finanziaria. 

 

Chi può presentare domanda per Quota 103? 

La prestazione spetta, su richiesta, a tutti i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione Separata INPS e ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’A.G.O.

Semplificando, Quota 103 – esattamente come Quota 100 e Quota 102 – si rivolge dunque a lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato), autonomi e parasubordinati. Ne sono esclusi il personale delle Forze armate, delle forze di Polizia e Polizia Penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, infine, il personale della Guardia di finanza. 

Naturalmente, affinché la domanda presentata possa essere accolta con successo, è necessario che i due requisiti minimisiano contemporaneamente verificati entro i limiti temporali: non è cioè possibile arrivare a 103 avendo ad esempio qualche anno anagrafico di più e qualche anno in meno di contributi (62+41). Salvo ulteriori interventi legislativi, non potranno poi accedere a Quota 103 quanti matureranno i requisiti all’1 gennaio 2025 (o successivamente): in presenza dei requisiti richiesti, prevista invece la possibilità di fare domanda per la pensione anche dopo il 31 dicembre 2024. Stessa cosa per Quota 100 e Quota 102: anche in questo caso, il diritto di accesso alle prestazioni viene cioè cristallizzato, con possibilità di fare richiesta per la prestazione anche dopo il 2021 (per Quota 100) e dopo il 2022 (per Quota 102), a condizione di aver però maturato i requisiti utili all’interno dei limiti temporali stabiliti dalla legge. 

 

Alcune precisazioni sui requisiti… 

Per quanto riguarda la contribuzione utile, è bene innanzitutto precisare cheai fini del raggiungimento dei 41 anni, si ritiene valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata per l’assicurato, fermo restando, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione effettiva al netto (per i lavoratori dipendenti) di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Il perfezionamento del requisito contributivo può essere inoltre raggiunto anche esercitando la facoltà di cumulare gratuitamente la contribuzione mista presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali di commercianti, artigiani e coltivatori diretti, nella Gestione Separata e in tutte le gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO. Il riferimento è quindi alle sole “gestioni interne” all’INPS, mentre fanno eccezione le Casse dei liberi professionisti, i cui iscritti – laddove volessero anticipare la propria pensione con Quota 100/Quota 102/Quota 103 – dovrebbero eventualmente ricorrere alla ricongiunzione (onerosa) dei contributi.

Attenzione! Affinché la facoltà di cumulo possa essere effettivamente esercitata è fondamentale che il richiedente non risulti già titolare di pensione diretta in nessun’altra gestione. 
 


Come farne richiesta? 

La domanda può essere presentata direttamente tramite il sito INPS oppure rivolgendosi al Contact Center dell’Istituto Nazionale di Previdenziale Sociale. In alternativa, la richiesta di pensione può essere presentata anche tramite patronati o altri soggetti abilitati all’intermediazione. 

Attenzione! Per i lavoratori del settore scolastico che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2024 vengono aperti fino al 28 febbraio 2024 i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, con decorrenza della pensione in linea con l’anno scolastico (1 settembre 2024). 

 


Finestre e decorrenza della pensione con Quota 103

La maturazione dei requisiti non implica comunque di per sé la ricezione della pensione. Viene infatti previsto un sistema di finestre mobili differenziate tra pubblici e privati: per effetto della cosiddetta finestra, la pensione decorre cioè diversi mesi dopo dalla maturazione del diritto. In particolare, al momento dell’entrata in vigore del provvedimento di trattava di 3 mesi per autonomi e dipendenti del settore privato e 6 per quelli del settore pubblico, con ulteriori specificità riguardanti il comparto scuola: in questo caso, infatti, la finestra decorre in linea con l’anno scolastico, vale a dire rispettivamente dall’1 settembre e dall’1 novembre dell’anno di maturazione dei requisiti. 

Attenzione! Quello delle finestre mobili è però un altro degli ambiti su cui è intervenuta la Legge di Bilancio per il 2024 che ha in particolare un’estensione del periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti e il primo rateo pensionistico: la finestra sale da 6 a 9 mesi per i dipendenti pubblici e da 3 a 7 mesi per il comparto privato

 


Quale importo per la pensione? 

Contrariamente a quanto accade ad esempio con Opzione Donna, la normativa di riferimento per Quota 100 e Quota 102 non prevede alcuna decurtazione o penalizzazione diretta. Resta tuttavia ampiamente verosimile l’ipotesi di una pensione d’importo inferiorerispetto a quello di un’ipotetica pensione anticipata, in particolar modo per l’effetto sia del minor numero di anni di contribuzione sia dell’applicazione di un coefficiente di trasformazione più basso. Semplificando, si può cioè dire che non sono appunto previsti meccanismi di penalizzazione, ma sono le modalità di calcolo proprie del metodo contributivo (applicato per le annualità contributive dal 2012 in poi anche a chi ha maturato contributi prima del 1996) a rendere pressoché inevitabile la ricezione di un assegno di importo “più magro”. 

Stessa cosa, inizialmente anche per Quota 103, salvo una modifica introdotta insieme all’estensione del provvedimento per il 2024: proprio come per Opzione Donna l’intera pensione sarà per l’anno in corso calcolata con il sistema contributivo,e non con il sistema misto (e dunque retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 o 31 dicembre 2011 se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995). 

Attenzione! A differenza di quanto non fosse previsto da Quota 100 e Quota 102 viene poi fissato un tetto massimo alla pensione maturata con Quota 103: i pensionati che usufruiranno di questo meccanismo di anticipo non potranno cioè percepire un assegno superiore a 5 volte il TM (al 2023) o 4 volte il TM (con riferimento al 2024), quindi rispettivamente un importo pari a circa 2.800 e 2.300 euro lordi al mese. Il tetto, pensato come “deterrente” per i pensionandi con trattamenti di importo medio-alto, ha tuttavia durata temporanea riguardando esclusivamente le mensilità ottenute in regime di anticipo: una volta raggiunta l’età per il pensionamento di vecchiaia (al momento, 67 anni di età), il pensionato tornerà cioè a ricevere per legge pensione piena, vale a dire un trattamento di importo effettivamente pari a quanto maturato al momento di accesso a Quota 103. 

Nel valutare se richiedere o meno Quota 103, da considerare infine un ulteriore elemento, il ripristino – già per Quota 100 e Quota 102 - del divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione, anche in questo caso fino al raggiungimento dell’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia: più precisamente, per gli optanti viene ammesso il cumulo con redditi di lavoro autonomo occasionale entro un limite massimo annuo di 5.000 euro lordi. Con la premessa che, ai fini del conseguimento della pensione è ovviamente richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendentela produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma o, in caso di lavoro occasionale, di entità superiore ai limiti previsti comporta sia la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico sia la “restituzione” di quelle già corrisposte. 


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