Isopensione, tutto quello che c'è da sapere

In presenza di uno specifico accordo sindacale, i lavoratori di imprese con almeno 15 dipendenti possono anticipare l'uscita dal mondo del lavoro attraverso un particolare scivolo pensionistico, l'isopensione: condizioni, prerequisiti e modalità di funzionamento

Tra i possibili canali di accesso al pensionamento anticipato la legge Monti-Fornero ha introdotto anche la cosiddetta "isopensione" (nota anche come “esodo dei lavoratori anziani”), scivolo pensionistico pagato internamente dall’azienda in attesa della maturazione del diritto alla pensione.

Si tratta dunque di uno strumento che non si rivolge alla generalità dei lavoratori ma ai soli dipendenti del settore privato, e che può essere utilizzato, in caso di eccedenza del personale o comunque nei casi in cui si renda necessario agevolare il ricambio della forza generazionale, da imprese che occupano mediamente più di 15 lavoratori subordinati, in presenza di un apposito accordo siglato con le organizzazioni sindacali. Accordo successivamente validato dall'INPS, cui spetta il compito di verificare il rispetto di tutte le condizioni previste, compresa la consistenza organica dell'azienda.



Funzione, durata e misura dell'assegno di isopensione

L’isopensione consente un anticipo dell’età pensionabile fino a 7 anni per il triennio 2021-2023, prorogato fino al 2026 dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14 di conversione del cosiddetto Decreto Milleproroghe (erano invece 4 gli anni previsti prima dell’estensione, già introdotta per il triennio 2018-2020 dalla Legge di Bilancio per il 2018), a patto che l’impresa si impegni nel frattempo, e con oneri completamente a suo carico, a corrispondere per l’intero periodo che intercorre tra l’esodo e la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia un assegno di importo corrispondente a quello del trattamento di pensione maturato in base alle regole vigenti, sia essa di vecchiaia oppure anticipata.

Attenzione! Lo strumento non può in nessuno caso essere finalizzato all’erogazione della pensione con Quota 100, Quota 102 o 103.

L'assegno che spetta al lavoratore sarà poi sì pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe allo stesso dipendente al momento di cessazione del rapporto di lavoro, esclusa però la contribuzione correlata che il datore di lavoro versa per gli anni dello scivolo. L'assegno di isopensione sarà di conseguenza sempre di importo leggermente inferiore a quello che sarà invece percepito al raggiungimento della pensione vera e propria. Al fine di non danneggiare la futura pensione del soggetto interessato, oltre all’assegno di isopensione, l’azienda si impegna infatti anche a farsi carico della contribuzione figurativa utile a coprire il periodo di “esodo”: tali contributi sono tuttavia considerati solo ai fini della misura del trattamento pensionistico vero e proprio.  Solo al maturare dei requisiti per il pensionamento, l'assegno viene ricalcolato in ragione dell'ulteriore contribuzione versata dall'azienda nel corso dell'isopensione.

Attenzione! Sull'importo dell'assegno di isopensione non viene attribuita la perequazione automatica, né spettano i trattamenti per il nucleo familiare. Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative, come la maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti con invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc., devono essere comunque valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico.

Dal punto di vista fiscale, la prestazione è soggetta a tassazione ordinaria e non è reversibile, fatto salvo il diritto dei beneficiari di riscuotere la pensione indiretta in caso di decesso del beneficiario.



Come funzionano gli accordi di esodo?

Affinché l’isopensione sia applicabile è innanzitutto necessario un accordo sottoscritto tra l’impresa e le organizzazioni sindacali più rappresentative al suo interno: il lavoratore è comunque libero di aderire o meno allo scivolo pensionistico (anche in presenza di ulteriori incentivi offerti dall’azienda).  Nel dettaglio, l’accordo – che può essere concluso anche a seguito di una procedura di licenziamento collettivo - deve indicare sempre il numero di lavoratori in esubero e il termine entro cui il programma di esodo deve concludersi.

Una volta sottoscritto, l’accordo deve essere poi presentato dal datore di lavoro all’INPS che dovrà valutarlo (tenendo ad esempio conto - oltre che della misura dell’organico dell’azienda, il quale deve risultare mediamente superiore ai 15 dipendenti – anche dei requisiti pensionistici dei lavoratori aderenti). Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, l’Istituto lo convalida, l’accordo acquista efficacia e i lavoratori aderenti possono lasciare il lavoro secondo i tempi e le modalità definite dall’accordo stesso. L’assegno di isopensione, comunque corrisposto dall’INPS, avrà decorrenza dal primo giorno utile del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.



Quali sono gli oneri finanziari a carico di lavoratore e datore?

Peculiarità dell’isopensione è che l’intero carico di tipo finanziario poggia sull’azienda, che deve pertanto provvedere a trasferire la disponibilità utile all'INPS, affinché venga dato corso ai pagamenti mensili e siano accreditati i contributi figurativi corrispondenti all’intero periodo di esodo. Per evitare che un'eventuale insolvenza aziendale possa danneggiare il lavoratore, la stessa legge prevede che sia presentata all'INPS una fideiussione bancaria da parte del datore di lavoro: qualora quest'ultimo interrompa i pagamenti mensili, l’INPS potrà così richiedere il pagamento delle rate al garante; se l'insolvenza perdura oltre i 180 giorni, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale potrà invece far valere l'intera fideiussione così da corrispondere comunque al lavoratore il trattamento per tutto il periodo di esodo. In caso di mancato pagamento della fideiussione anche da parte del garante, l’INPS cesserà l’erogazione dell’isopensione così come l’accredito della contribuzione figurativa prevista.

 




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