L'ABC della previdenza: i dipendenti del settore agricolo

Tutte le informazioni previdenziali utili ai dipendenti del settore agricolo: trattamenti pensionistici, misura e decorrenza delle pensioni, le novità previste per il 2024

 

l CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

Il sistema pensionistico pubblico dei lavoratori dipendenti è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato alla retribuzione erogata. La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato è pari al salario contrattuale nel rispetto di un minimale giornaliero che, nel 2024, è fissato in 56,87 euro. Per i piccoli coloni agricoli e i compartecipanti familiari la retribuzione di riferimento da assumere al calcolo dei contributi resta, invece, quella dei salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia.

Il lavoro agricolo dipendente, data la particolarità del rapporto, definito a giornate, gode di alcuni benefici. L’attuale aliquota contributiva, riferita al personale non impiegatizio, destinata al fondo pensioni è pari al 29,70% (salirà fino a raggiungere definitivamente il 32,30%), di cui 8,84% (già a regime) a carico del lavoratore. Sulla quota di retribuzione eccedente il cosiddetto "tetto" pensionabile (55.008 euro, per l’anno 2024) è prevista un’aliquota maggiorata di un punto a completo carico del dipendente, che versa quindi il 9,84%. L’1% aggiuntivo non dà luogo alla pensione ma è di natura solidaristica

L’aliquota contributiva dovuta dalle aziende singole di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha invece già raggiunto nel 2011 il limite complessivo del 32,30%. 

Contribuzione pensionistica obbligatoria                Contribuzione obbligatoria dipendenti agricoli 2024
* Valore mensile di 55.008 euro annui

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 che si iscrivono a far data dall'1 gennaio 1996  a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tale massimale, fissato in lire 132 milioni per l’anno 1996, viene rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (il limite relativo al 2024 è pari a 119.650 euro). Oltre tale limite di reddito non si versano contributi e, di conseguenza, la prestazione pensionistica è plafonata sul massimale contributivo.


 

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli, aspetti particolari riguardano la valutazione dei contributi giornalieri, che acquistano un diverso valore in base al tipo di prestazione richiesta: pensione anticipata  o altri tipi di pensione.

Il requisito dell’annualità di contribuzione, ai fini del diritto e della misura della pensione, è infatti soddisfatto con 270 giornate annue di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa. Fa eccezione la pensione anticipata, per la quale l’annualità, ai soli fini del diritto, è realizzata con un numero inferiore di giornate (156).

Il requisito minimo di contribuzione, relativamente a ciascuna prestazione, è dato dal prodotto ottenuto dalla contribuzione minima annua (270 contributi giornalieri) per il numero degli anni richiesti per il diritto alla prestazione medesima. Ai fini del diritto non si computano le giornate di disoccupazione e di malattia.

 

La pensione di vecchaia

La pensione di vecchiaia viene riconosciuta qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: compimento dell'età pensionabile; raggiungimento di determinati requisiti contributivi; cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Spetta all'età  di 67 anni per  gli uomini e per le donne. Il limite di età delle donne è stato parificato a quello degli uomini dal 2018. I suddetti requisiti anagrafici, a far tempo dall'1 gennaio 2013, sono di fatto adeguati alla cosiddetta speranza di vita sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, con una periodicità biennale dal 2019 (in precedenza, la frequenza era invece triennale). 

L'evoluzione dell'età pensionabile nel tempo

L'evoluzione dell'età pensionabile nel tempo 2024

Le norme vigenti prevedono in alcuni casi la riduzione dei requisiti di età per l'accesso al pensionamento in presenza di situazioni soggettive particolari:

  • per gli invalidi con grado di infermità pari o superiore all'80%, per i quali continuano ad applicare i “vecchi” limiti di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, da adeguare alla speranza di vita;  
     
  • per i non vedenti, in condizioni di cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, per i quali l’età è fissata a 50 anni se donne e 55 se uomini, da adeguare alla speranza di vita, in presenza di almeno 10 anni di contribuzione.
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Attenzione! Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione.

Al fine di tutelare posizioni precedenti al 1993 (riforma Amato) è stabilito che si continuino ad applicare i precedenti requisiti (minimo di 15 anni) per i seguenti soggetti:

  • lavoratori che abbiano maturato 15 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1992; 
     
  • lavoratori che al 31 dicembre 1992 risultino ammessi alla prosecuzione volontaria. Non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.

Condizione

Affinché venga riconosciuta la pensione a coloro che hanno contribuzione solo a partire dal 1° gennaio 1996 è necessario che il valore minimo della pensione scende da 1,5 volte l’assegno sociale, come era fino al 2023, a 1 volta l’assegno sociale, pari per il 2024 a 534,4 euro lordi mensili.
 

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La pensione di vecchiaia contributiva

Per i lavoratori che hanno iniziato l'attività dall’1 gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), la pensione di vecchiaia, dall’1 gennaio 2012, richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 (vedi sopra).

È inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia all’età di 71 anni, sia per le donne che per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (non valgono i contributi figurativi). È richiesta la cessazione del lavoro dipendente.

 

Pensione di anzianità e pensione anticipata

La pensione di anzianità è il trattamento previdenziale che si può ottenere in anticipo rispetto all’età prevista per la vecchiaia, da cui il nome di pensiona anticipata. 

Nella tabella che segue sono riepilogati gli adeguamenti alla cosiddetta speranza di vita dal 2012, anno della loro introduzione con la legge Monti-Fornero, fino al 2020. Proprio nel 2019 sarebbero dovuti ulteriormente aumentare i requisiti contributivi minimi: il decreto legge del 28 gennaio 2019, n.4 è tuttavia intervenuto sul tema dell'indicizzazione dell'anzianità contributiva rispetto all’aspettativa di vita, bloccandola in via sperimentale fino al 31 dicembre 2028. 

I requisiti richiesti per la pensione anticipata 

I requisiti richiesti per la pensione anticipata 2024

Attenzione! Per i lavoratori al sistema pensionistico pubblico a partire dal 1/1/1996 (cioè i lavoratori interamente assoggettati al regime contributivo), è previsto un ulteriore canale di accesso al pensionamento anticipato. Essi possono accedere con un’età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia (67 anni per il 2023), fino a un massimo di 3 anni, se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi) e un importo minimo di pensione non inferiore a variabile in base allo status del lavoratore:

Uomo/Donna priva di figli: 3 volte l’assegno sociale (nel 2024 1.603 euro lordi mensili);
Donna con 1 figlio: 2,8 volte l’assegno sociale (nel 2024 1.496 euro lordi mensili) stesso valore del 2023;
Donna con 2 o più figli: 2,6 volte l’assegno sociale (nel 2024 1.389 euro lordi mensili) valore inferiore al 2023.
 
Quest’ultima forma di pensionamento, dal 2024 prevede una finestra di differimento trimestrale a partire dal momento del raggiungimento dei requisiti, e, dalla decorrenza della pensione e fino alla maturazione dell’età di vecchiaia (da 64 a 67 anni), non potrà avere un valore superiore a 5 volte il trattamento minimo (nel 2024 circa 2.990 euro mensili), dopodiché, raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia, l’assegno tornerà al valore pieno. 

 

Quota 103 o pensione anticipata flessibile

Si tratta di un’opzione introdotta dalla legge n. 197/2022 che ha modificato il decreto legge 4/2019 introduttivo di Quota 100 e che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 41 di contributi; la misura ha carattere sperimentale e la sua validità si estende per il momento al prossimo triennio, vale a dire a tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2024. 

Attenzione! Affinché sia possibile esercitare questa possibilità, è necessario possedere contemporaneamente entrambi i requisiti minimi.Non è cioè possibile arrivare a 100 con qualche anno in più di contribuzione e qualche anno di età in meno o viceversa: quanti hanno ad esempio 63 anni di età e 37 di contributi dovranno comunque attendere per la propria pensione, non vedendo soddisfatto il requisito contributivo. A proposito di quest’ultimo, bene poi ricordare che si ritiene valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurativo, fermo restando – così come precisato anche dalla circolare INPS 11/2019 -  il possesso di almeno 35 anni di contribuzione effettiva, al netto di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Per raggiungere il requisito contributivo, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di pensione a carico di una delle stesse, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, ad esclusione dei contributi maturati presso le casse professionali per i quali è possibile ricorrere alla ricongiunzione onerosa.

La domanda può essere presentata una volta maturati i requisiti (anche nel 2024, se raggiunti entro il 31 dicembre dell’anno precedente), mentre la prestazione decorre 7 mesi dopo la maturazione del diritto per effetto della finestra trimestrale prevista. Per il personale del comparto Scuola ed AFAM la decorrenza rimane, invece, fissata dall’anno scolastico successivo alla domanda di collocamento a riposo, ricordando che coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31.12.2023 possono presentare domanda entro il 28.02.2024. Per quanto riguarda la misura della pensione, va precisato che l’importo non subisce nel calcolo alcuna penalizzazione, pur verosimilmente meno generoso di quello di un’ipotetica pensione anticipata per effetto sia del minor numero di anni di contribuzione sia di un coefficiente di trasformazione più basso. Va però tenuto conto che il trattamento di pensione anticipata flessibile viene riconosciuto per un valore lordo mensile massimo dell’assegno di pensione non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui il diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, decreto legge n. 201/2011 (67 anni di età per entrambi i sessi fino al 2026 per l’accesso alla pensione di vecchiaia). Inoltre, la Legge di Bilancio 2024, ha modificato il metodo di calcolo relativo alla pensione Quota 103, prevedendo l’obbligatoria conversione al metodo di calcolo contributivo, solitamente più svantaggioso rispetto al metodo di calcolo misto. 


 

Opzione Donna 

La legge n. 213/2023 ha modificato i requisiti di accesso ad Opzione Donna, precedentemente corrispondenti a almeno 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età oltre al possesso di almeno un requisito soggettivo tra quelli previsti dalla normativa.

Attenzione! A partire dall'1 gennaio 2024, il diritto a Opzione Donna è concesso alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di 61 anni, ridotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74%;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, Mimit (articolo 1, comma 852, legge n. 296/2006). Per queste lavoratrici la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli, portando l’età da possedere entro la fine del 2023 a 58 anni.

Nel caso del lavoro dipendente, la pensione decorre in ogni caso 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti che diventano 18 mesi per le lavoratrici che hanno maturato contribuzione anche nella gestione artigiani e commercianti.  

L’importo della pensione ottenuta con opzione donna viene interamente calcolato con il metodo contributivo, a prescindere da quando sono stati effettivamente versati i contributi (sistema misto o ex retributivo): nella maggior parte dei casi, ciò si traduce di fatto in una penalizzazione nell’importo dell’assegno pensionistico. 

Attenzione! Con la circolare 11/2019, l’INPS ricorda che per raggiungere il requisito dei 35 anni di contribuzione non concorrono i contributi accreditati per malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. La circolare 6/2020 ha invece specificato che le lavoratrici che presentano domanda per opzione donna, dal momento che la misura comporta la conversione al metodo di calcolo contributivo, possono presentare, contestualmente, domanda di riscatto agevolato della durata legale del corso di studi universitari.


 

APE sociale

L’APE sociale permette a specifiche categorie di lavoratori individuate dalla legge di ottenere, una volta raggiunti i 63 anni e 5 mesi di età e i 30 anni di contributi (36 per gli addetti alle mansioni gravose, 32 anni per gli afferenti al settore edile e a specifiche attività i cui codici ATECO sono indicati nella normativa; previsto invece uno sconto fino a 2 anni per le lavoratrici madre), una sorta di assegno ponte fino alla maturazione dei requisiti necessari alla pensione di vecchiaia. Nel concreto, si traduce quindi in una sorta di sussidio di accompagnamento alla pensione – conditio sine qua non è ovviamente la non titolarità di alcuna pensione diretta – erogato dallo Stato a soggetti che si trovano in condizioni di particolare bisogno (disoccupati, caregiver, invalidi civili e addetti a mansioni gravose) così come individuati dalla legge. 

 


Lavori usuranti

Il lavoratore che svolge attività usuranti per almeno la metà della vita lavorativa o per 7 anni negli ultimi 10 beneficia di una particolare normativa, come specificato da INPS con la circolare 90/2017. Dall’1 gennaio 2012, i lavoratori interessati - in possesso di un’anzianità contributiva minima di 35 anni e di una determinata età anagrafica minima - possono accedere al trattamento pensionistico attraverso il cosiddetto “sistema delle quote”, date dalla somma dell'età anagrafica e dell’anzianità maturata. I requisiti sono riepilogati nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche i requisiti richiesti ai lavoratori notturni che prestano la loro attività a turni per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno inferiore a 78. 

I requisiti richiesti a partire dal 2016 restano “congelati” sino a tutto il 2026 in quanto nei loro confronti non trova applicazione né l’adeguamento demografico alla speranza di vita né il posticipo della decorrenza, fissata al 13esimo mese (18esimo per gli autonomi) successivo a quello di maturazione dei requisiti (la cosiddetta finestra mobile).

 

 

Lavoratori precoci

La Legge di Bilancio 2017 ha riconosciuto la necessità di un intervento in favore delle categorie di lavoratori cosiddette precoci che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico. Sono definiti precoci i lavoratori che possono vantare almeno un anno (12 mesi, anche non continuativi) di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età.

Questi lavoratori, dall'1 gennaio 2017, possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione, di cui almeno 35 effettivi (eventualmente maturati anche in regime di cumulo tra gestioni INPS e Casse di Previdenza per i liberi professionisti), a condizione che:

a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi (compresi i tempi determinati purché abbiano lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 36);

b) assistano in qualità di caregiver, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (Legge n.104/1992) o parente o affine di 2° grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o sono anch'essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti;

c) presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

d) siano lavoratori dipendenti all’interno delle professioni indicate nella tavola sottostante, che abbiano svolto una o più delle attività usuranti riportate in tabella per un periodo di tempo pari ad almeno: 6 anni negli ultimi 7 di attività lavorativa, o 7 anni negli ultimi 10, oppure la metà della vita lavorativa complessiva.

   A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

   B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

   C. Conciatori di pelli e di pellicce

   D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

   E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

   F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

   G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

   H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

   I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

   L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

   M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

   Dal 2018 anche:

   N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca

   O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

   P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature

   Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

 

Attenzione! Per certificare che un dipendente abbia svolto attività gravose, non conta il premio Inail, ma  la qualifica professionale del lavoratore sulla base della classificazione delle professioni adottata da Istat, come risultante dai flussi Uniemens trasmessi.

L’anticipo, in effetti, è di 22 mesi per gli uomini e di soli 10 mesi per le donne. Inoltre, dall’1  gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, in base al DL 4/2019 il requisito di 41 anni non è più soggetto all’adeguamento demografico del requisito contributivo alla variazione della speranza di vita, ma è assoggettato alla cosiddetta “finestra mobile” di 3 mesi: tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione deve passare un periodo di 3 mesi.

 

 

TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ

Sono previsti due distinte prestazioni: l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità.

 

Assegno di invalidità

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di 1/3, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

L'assegno ha carattere temporaneo: viene infatti accordato solo per un triennio, suscettibile di riconferma sempre che il soggetto risulti ancora invalido. Alla scadenza del triennio, per ottenerne la conferma il titolare di assegno è tenuto a presentare apposita domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno è confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell'interessato. Al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, sempre che ricorrano i relativi requisiti di contribuzione, l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia.

L'assegno d'invalidità è ridotto proporzionalmente all'entità dei redditi, conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all'invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, l'assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera invece 5 volte l'ammontare annuo del minimo, la riduzione sale al 50%.

Prestazioni di invalidità e regime di cumulo​Prestazioni di invalidità e regime di cumulo​

*Si tratta di reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa

Il trattamento minimo INPS per il 2024 è pari a 7.781,93 euro annui, vale a dire 598,61 euro mensili.

 

Pensione d'inabilità

Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, l'assicurato che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.          

La pensione di inabilità è costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che l’inabile avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino all’età di 60 anni (uomini e donne). L’anzianità contributiva da considerare non può comunque superare i 40 anni (10.800 contributi giornalieri).

Requisito contributivo
Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di contribuzione: almeno 5 anni di contribuzione (1.350 contributi giornalieri), di cui almeno 3 anni (810 contributi giornalieri) versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.
 

 

La pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione (4.050 contributi giornalieri), ovvero 5 anni, di cui almeno 3 (810 contributi giornalieri) versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti:  coniuge solo: 60%;  coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora  abbiano  diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote  sono le seguenti:  un figlio: 70%;  due figli: 80%;  tre o più figli:100%;  un genitore: 15 %; due genitori: 30%;  un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all’intero ammontare della rendita della quale risultava titolare, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.

Se il superstite possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: al 75%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; al 60%, in presenza di redditi imponibili IRPEF (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; al 50%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.

Il trattamento minimo INPS per il 2024 è pari a 7.781,93 euro annui, vale a dire 598,61 euro mensili.

 

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti 
Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti

 

In ogni caso, il trattamento pensionistico che deriva dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere inferiore a quello che spetterebbe al pensionato se il reddito fosse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti a quella in cui si colloca il reddito posseduto (cd. salvaguardia), come chiarito dalla circolare Inps n. 108/2023 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022.


DECORRENZA DELLE PENSIONI

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. La pensione anticipata (e di anzianità) decorrono, dal 2019, tre mesi dopo il compimento dei requisiti, con la cosiddetta “finestra mobile”. L’assegno di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal mese successivo a quello della relativa domanda.  La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

 

MISURA DELLE PENSIONI

Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995:

  • per chi può contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il cosiddetto criterio e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011, e “contributivo” per i periodi di attività successivi all'1 gennaio 2012;
     
  • per chi ha meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè “retributivo”, per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e “contributivo” per i periodi di attività successivi all'1 gennaio 1996;
     
  • per i nuovi assunti, dopo l'1 gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore della contribuzione versata nell’arco dell’intera vita lavorativa.

                                                                          Criteri di calcolo della pensione

Criteri di calcolo della pensione

Attenzione! La Legge n. 190/2014 (art. 1, commi 707-709) ha stabilito che per i soggetti con più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, l’INPS effettuerà il doppio calcolo su ogni pensione liquidata dal 2012 con i seguenti criteri:

  • primo calcolo: applicando i criteri previsti dalla Riforma Fornero, determinando l’importo con il retributivo per i versamenti maturati al 31 dicembre 2011 e con il contributivo per quelli maturati dall’1 gennaio 2012;
     
  • secondo calcolo: applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate (sia antecedenti il 31 dicembre 2011, sia successivi) anche oltre i 40 anni complessivi di contribuzione.

Dal confronto dei due calcoli quello che sarà di minore importo verrà posto in pagamento. Restano escluse dal doppio calcolo le pensioni di inabilità.

 

Calcolo retributivo

La misura della pensione nel sistema retributivo è data dalla somma di due distinte quote (A + B). La prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all'anzianità contributiva acquisita dall'1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011. La base pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni dei 5 anni che precedono la decorrenza, per la quota A. E dalla media annua degli ultimi 10 anni per la quota B. Le retribuzioni utilizzate sono rivalutate tenendo conto dell'inflazione.

L'ammontare del trattamento è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto, quindi, al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all'80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.

Sulla quota di retribuzione annua eccedente il cosiddetto “tetto pensionabile” (52.190 euro per il 2023), rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat (costo vita), l'aliquota di rendimento utilizzata per la quota A si riduce come segue:

  • all'1,5% per la fascia eccedente il 33%;
     
  • all'1,25% per la fascia compresa tra il 33% e il 66%;
     
  • all'1%, infine, per l'ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%.
  •  

L'aliquota di rendimento da applicare alla retribuzione pensionabile utilizzata per la quota “B”, è invece determinata come segue:

  • 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33% del “tetto”;
     
  • 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il “tetto”;
     
  • 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il “tetto”;
     
  • 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del “tetto”.
  •  

Aliquote di rendimento 2024Aliquote rendimento 2024

* Da utilizzare per il calcolo della quota A, ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992.
** Da utilizzare per il calcolo della quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1993 e il 31 dicembre 2011 (invece la quota di pensione relativa al periodo compreso tra l'1 gennaio 2012 e la data di decorrenza della pensione è calcolata con il metodo contributivo).


L'integrazione al minimo

Quando l’importo della pensione, calcolato con il criterio retributivo sulla base della contribuzione effettivamente versata risulta inferiore a una certa cifra (il minimo stabilito dalla legge) si procede alla cosiddetta integrazione, che rappresenta quindi la differenza, a carico dello Stato, tra la quota effettivamente maturata e la soglia stabilita.

Le condizioni da rispettare affinché scatti l’integrazione sono due: 1) chi richiede la pensione non deve avere altri redditi assoggettati a IRPEF di importo superiore a 2 volte il trattamento minimo; 2) il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) non deve superare l’importo annuo di 4 volte il minimo.

L’importo nel 2024 è pari a 598,61 euro/mese.

 

Calcolo contributivo

Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede, con il concorso dell'azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del Pil (il prodotto interno lordo) e all'inflazione.

Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età. Con riferimento al 2023, ad esempio, il coefficiente è pari al 4,615%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,352% per chi resiste fino a 65 anni e al 6,395% se si decide di arrivare fino a 70 anni.   A partire dal 2019, i coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni due anni - in precedenza lo erano ogni 3 - sulla base della evoluzione degli andamenti demografici (speranza di vita). 

Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (pensione di inabilità e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.

Confronto fra i vecchi coefficienti di trasformazione e i nuovi validi a partire dal 2023

Confronto fra i vecchi coefficienti di trasformazione e i nuovi validi a partire dal 2023

Per le pensioni liquidate sulla base del criterio contributivo, le disposizioni sull'integrazione al minimo non trovano applicazione.

 

La rivalutazione delle pensioni

La perequazione delle pensioni è la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita. Si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive; trova applicazione per le pensioni dirette e ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta), indipendentemente che siano integrate al trattamento minimo. L’applicazione della perequazione avviene all1' gennaio di ogni anno sulla base degli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’Istat.

Il decreto ministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2024 è pari a 8,1% dall'1 gennaio 2024. La rivalutazione effettiva dipenderà dalle fasce di reddito:

  • 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il TM;
     
  • 85% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il TM e pari o inferiori a 5 volte il TM;
     
  • 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il TM e pari o inferiori a 6 volte il TM;
     
  • 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il TM e pari o inferiori a 8 volte il TM;
     
  • 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il TM e pari o inferiori a 10 volte il TM;
     
  • 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il TM.


Il trattamento minimo di riferimento in pagamento dal primo gennaio 2024 è pari a 598,61 euro.

 

 

Regime del cumulo

Il cumulo pensione-reddito da lavoro è ormai un problema che riguarda esclusivamente i beneficiari della pensione di invalidità. I titolari della vecchiaia, infatti, da tempo possono svolgere sia attività di lavoro dipendente che da autonomo, senza subire alcuna riduzione della pensione. Lo stesso vale per i titolari dei trattamenti anticipati/anzianità a partire dal 2009.
La mappa del cumulo 2021

*La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito da lavoro

*Per il 2024, la misura del trattamento minimo è pari a 591,61 euro

Attenzione! Chi andrà in pensione con Quota 103 (pensione anticipata flessibile) o Quota 102 o Quota 100 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente, 67 anni): all’assoluto divieto di cumulo durante il periodo di anticipo – pena la sospensione della pensione stessa – è comunque prevista una deroga per il lavoro autonomo occasionale entro il limite annuale di 5.000 euro lordi. Così come chiarito da INPS con il messaggio n. 54/2020, chi richiede la pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103 deve dichiarare l’assenza o meno di redditi incumulabili, mediante la presentazione del modello AP140 in fase di domanda di pensione. Coloro che sono già titolari di pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103 devono, invece, presentare il modello AP139 per dichiarare a preventivo o a consuntivo la percezione di redditi cumulabili o incumulabili con la pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103.
 


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