L'ABC della previdenza: i dipendenti del settore privato
Aliquote contributive, trattamenti previdenziali, opzioni per l'anticipo, misura e decorrenza della pensione: guida pratica alla previdenza di base per i lavoratori dipendenti del settore privato
I CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)
Il sistema pensionistico pubblico dei lavoratori dipendenti, il cui ente pensionistico di riferimento è lINPS, è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato alla retribuzione erogata.
La retribuzione imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale è costituita da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. La retribuzione utilizzata per il versamento dei contributi costituisce anche la retribuzione presa a base per il calcolo della pensione.
Lattuale aliquota contributiva destinata al fondo pensioni è pari al 33% della retribuzione imponibile, così suddivisa: 23,81% a carico azienda e 9,19% a carico del lavoratore. Sulla quota di retribuzione annua, dimporto eccedente la cosiddetta prima fascia di retribuzione annua pensionabile (per il 2024 pari a 55.008 euro annui) è prevista unaliquota maggiorata di un punto (34%) a completo carico del dipendente, che versa quindi il 10,19%. L1% aggiuntivo non dà luogo alla pensione, ma è di natura solidaristica.
La contribuzione pensionistica obbligatoria
* Valore mensile di 55.008 euro annui
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 che si iscrivono a far data dal dall1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tale massimale, fissato in lire 132 milioni per lanno 1996, viene rivalutato annualmente sulla base dellindice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (il limite relativo al 2024 è pari a 119.650 euro). Oltre tale limite di reddito non si versano i contributi e la prestazione pensionistica è quindi plafonata sul massimale contributivo.
I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.
La pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia viene riconosciuta qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: compimento dell'età pensionabile; raggiungimento di determinati requisiti contributivi; cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Spetta all'età di 67 anni per gli uomini e per le donne. Il limite di età delle donne è stato parificato a quello degli uomini dal 2018. Il suddetto requisito anagrafico, a far tempo dall'1 gennaio 2013, è stato adeguato alla cosiddetta speranza di vita (sulla base dei dati forniti dallISTAT), con una periodicità triennale fino al 2018 e diventata biennale dal 2019.
L'evoluzione dell'età pensionabile nel tempo
Le norme vigenti prevedono in alcuni casi la riduzione dei requisiti di età per l'accesso al pensionamento in presenza di situazioni soggettive particolari:
- per gli invalidi con grado di infermità pari o superiore all'80%, per i quali continuano ad applicare i vecchi limiti di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, da adeguare alla speranza di vita;
- per i non vedenti, in condizioni di cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, per i quali letà è fissata a 50 anni se donne e 55 se uomini, da adeguare alla sperenza di vita, in presenza di almeno 10 anni di contribuzione.
Attenzione! Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione. Al fine di tutelare posizioni precedenti al 1993 (riforma Amato) è stabilito che si continuino ad applicare i precedenti requisiti (minimo di 15 anni) per:
- i lavoratori che abbiano maturato 15 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1992;
- i lavoratori che al 31 dicembre 1992 risultino ammessi alla prosecuzione volontaria. Non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data;
- i lavoratori che possano far valere una anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che siano stati occupati per almeno 10 per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (i cosiddetti "precari").
La pensione di vecchiaia contributiva
Per i lavoratori che hanno iniziato l'attività dall1 gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva, anche allestero, al 31 dicembre 1995), la pensione di vecchiaia, dall1 gennaio 2012, richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31 dicembre 1995: 67 anni di età, da adeguare alla speranza di vita, e 20 anni di anzianità contributiva.
È inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia contributiva alletà di 71 anni sia per le donne che per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, volontaria e da riscatto (non valgono i contributi figurativi). Viene richiesta la cessazione del lavoro dipendente.
Condizione
Affinché venga riconosciuta la pensione a coloro che hanno contribuzione solo a partire dal 1° gennaio 1996 è necessario che il valore minimo della pensione scende da 1,5 volte lassegno sociale, come era fino al 2023, a 1 volta lassegno sociale, pari per il 2024 a 534,4 euro lordi mensili.
La pensione anticipata (ex "pensione di anzianità")
La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che si può ottenere in anticipo rispetto alletà prevista per la vecchiaia, da cui il nome.
Dall1 gennaio 2012 per la pensione anticipata è richiesta unanzianità contributiva pari a 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di 4 mesi per lanno 2013, di un mese nel 2014 e di ulteriori 4 mesi dal 2016 secondo la parametrazione periodica agli andamenti demografici. Nella tabella che segue sono dunque riepilogati gli adeguamenti alla cosiddetta speranza di vita dal 2012 - anno della loro introduzione con la legge Monti-Fornero fino al 2028.
Attenzione! Proprio nel 2019 sarebbero dovuti ulteriormente aumentare i requisiti contributivi minimi sia per gli uomini sia per le donne: per i primi da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi e per le seconde da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi.
I requisiti richiesti per la pensione anticipata
Il decreto legge del 28 gennaio 2019, n.4 è tuttavia intervenuto sul tema dell'indicizzazione dell'anzianità contributiva rispetto allaspettativa di vita, bloccandola a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (un anno in meno per le donne): come recita il testo del decreto legge, il "blocco" è sperimentale e dunque in vigore dall1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026. Viene comunque introdotto un differimento della decorrenza di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici (la cosiddetta finestra mobile). Secondo le tabelle di riferimento rilasciate dal MEF nel dicembre 2023, i requisiti rimarranno bloccati fino al 2028 compreso.
Attenzione! Per i lavoratori iscritti al sistema pensionistico pubblico a partire dal 1/1/1996 (cioè i lavoratori interamente assoggettati al regime contributivo non avendo maturato prima di quella data contribuzione neppure allestero), è previsto un ulteriore canale di accesso al pensionamento anticipato. Essi possono accedere con unetà inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, fino a un massimo di 3 anni, dunque 64 anni per il 2023, se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi) e un importo minimo di pensione variabile in base allo status del lavoratore:
Opzione Donna
La legge n. 213/2023 ha modificato i requisiti di accesso ad Opzione Donna, precedentemente corrispondenti a almeno 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età per le dipendenti oltre al possesso di almeno un requisito soggettivo tra quelli previsti dalla normativa.
A partire dall'1 gennaio 2024, il diritto a Opzione Donna è concesso alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e unetà anagrafica di 61 anni, ridotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74%;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi dimpresa, Mimit (articolo 1, comma 852, legge n. 296/2006). Per queste lavoratrici la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli, portando letà da possedere entro la fine del 2023 a 58 anni.
Con la circolare 11/2019, lINPS ricorda che per raggiungere il requisito dei 35 anni di contribuzione non concorrono i contributi accreditati per malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Non solo, la circolare 11/2019 specifica inoltre che alle lavoratrici madri che accedono al pensionamento tramite opzione donna non si applicano le agevolazioni previste dalla Legge Dini (articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995). In sostanza, per le pensioni contributive non sono riconosciuti i contributi figurativi relativi ai periodi di assenza dal lavoro per motivi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età o di assistenza al coniuge e al genitore, oltre a non essere riconosciuto lanticipo di quattro mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di un anno.
La circolare INPS 6/2020 ha specificato che le lavoratici che presentano domanda per opzione donna, dal momento che la misura comporta la conversione al metodo di calcolo contributivo, possono presentare contestualmente domanda di riscatto agevolato della durata legale del corso di studi universitari, allegando alla stessa il modello AP142.
Nel caso del lavoro dipendente, la pensione decorre in ogni caso 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti, mesi che diventano 18 per le lavoratrici che hanno maturazione contribuzione anche nella gestione artigiani e commercianti.
Quota 103 o pensione anticipata flessibile
Si tratta di unopzione introdotta dalla legge n. 197/2022 che ha modificato il decreto legge 4/2019 introduttivo di Quota 100 e che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 41 di contributi; la misura ha carattere sperimentale e la sua validità si estende pertanto a tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2024.
Attenzione! Per esercitare questa possibilità, è necessario possedere contemporaneamente entrambi i requisiti minimi. A proposito del requisito contributivo, occorre inoltre si ritiene valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dellassicurativo, fermo restando così come precisato anche dalla circolare INPS 11/2019 - il possesso di almeno 35 anni di contribuzione effettiva, al netto di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Per raggiungere il requisito contributivo, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di pensione a carico di una delle stesse, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, ad esclusione dei contributi maturati presso le casse professionali per i quali è possibile ricorrere alla ricongiunzione onerosa.
La domanda può essere presentata una volta maturati i requisiti (anche nel 2024, se raggiunti entro il 31 dicembre dellanno precedente), mentre la prestazione decorre 7 mesi dopo la maturazione del diritto per effetto della finestra trimestrale prevista. Per il personale del comparto Scuola ed AFAM la decorrenza rimane, invece, fissata dallanno scolastico successivo alla domanda di collocamento a riposo, ricordando che coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31.12.2023 possono presentare domanda entro il 28.02.2024. Per quanto riguarda la misura della pensione, va precisato che limporto non subisce nel calcolo alcuna penalizzazione, pur verosimilmente meno generoso di quello di unipotetica pensione anticipata per effetto sia del minor numero di anni di contribuzione sia di un coefficiente di trasformazione più basso. Va però tenuto conto che il trattamento di pensione anticipata flessibile viene riconosciuto per un valore lordo mensile massimo dellassegno di pensione non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui il diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, decreto legge n. 201/2011 (67 anni di età per entrambi i sessi fino al 2026 per laccesso alla pensione di vecchiaia). Inoltre, la Legge di Bilancio 2024, ha modificato il metodo di calcolo relativo alla pensione Quota 103, prevedendo lobbligatoria conversione al metodo di calcolo contributivo, solitamente più svantaggioso rispetto al metodo di calcolo misto.
Attenzione! Chi andrà in pensione con Quota 103 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento delletà prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente, 67 anni): allassoluto divieto di cumulo durante il periodo di anticipo pena la sospensione della pensione stessa è comunque prevista una deroga per il lavoro autonomo occasionale entro il limite annuale di 5.000 euro lordi annui. Chi richiede la pensione in Quota 103 deve dichiarare lassenza o meno di redditi incumulabili, mediante la presentazione del modello AP140 in fase di domanda di pensione.
Si ricorda anche che per coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2024, laccesso è consentito anche negli anni successivi, ferma restando la possibilità di accedere anche alle pensioni Quota 100, Quota 102 e 103 versione 2023 per chi ne aveva maturato i requisiti entro, rispettivamente, il 2021, il 2022 e il 2023.
La Legge di Bilancio 2024 ha rinnovato il cd. Bonus Maroni, incentivo previsto per coloro che, raggiunti i requisiti per la pensione in Quota 103, decida di rimanere in servizio. Si potrà scegliere se continuare a versare contributi, aumentando la futura pensione, o godere dellincentivo beneficiando di una decontribuzione totale in busta paga ricevendo il valore della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore (9,19% dellimponibile previdenziale) che avrebbero dovuto essere versati allInps. Il bonus decorre dal mese successivo alla richiesta telematica da presentare allInps con una notifica al datore di lavoro e rimane attivo fino alletà della vecchiaia o, se anteriore, alla liquidazione della pensione.
Lavori usuranti
Il lavoratore che svolge attività usuranti per almeno la metà della vita lavorativa o per 7 anni negli ultimi 10 beneficia di una particolare normativa, come specificato da INPS con la circolare 90/2017. Dall1 gennaio 2012, i lavoratori interessati - in possesso di unanzianità contributiva minima di 35 anni e di una determinata età anagrafica minima - possono accedere al trattamento pensionistico attraverso il cosiddetto sistema delle quote, date dalla somma dell'età anagrafica e dellanzianità maturata. I requisiti sono riepilogati nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche i requisiti richiesti ai lavoratori notturni che prestano la loro attività a turni per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno inferiore a 78.
I requisiti richiesti a partire dal 2016 restano congelati sino a tutto il 2026 in quanto nei loro confronti non trova applicazione né ladeguamento demografico alla speranza di vita né il posticipo della decorrenza, fissata al 13° mese (18° per gli autonomi) successivo a quello di maturazione dei requisiti (la cosiddetta finestra mobile).
Lavoratori precoci
La Legge di Bilancio 2017 ha riconosciuto la necessità di un intervento in favore delle categorie di lavoratori cosiddette precoci che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico. Sono definiti precoci i lavoratori che possono vantare almeno un anno (12 mesi, anche non continuativi) di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età.
Questi lavoratori, dall'1 gennaio 2017, possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione, di cui almeno 35 effettivi (eventualmente maturati anche in regime di cumulo tra gestioni INPS e Casse di Previdenza per i liberi professionisti), a condizione che:
a) siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi (compresi i tempi determinati purché abbiano lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 36);
b) assistano in qualità di caregiver, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (legge 104/1992) o parente o affine di 2° grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o sono anch'essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti;
c) presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dellinvalidità civile, superiore o uguale al 74%;
d) siano lavoratori dipendenti allinterno delle professioni indicate nella tavola sottostante, che abbiano svolto una o più delle attività usuranti riportate in tabella per un periodo di tempo pari ad almeno: 6 anni negli ultimi 7 di attività lavorativa, o 7 anni negli ultimi 10, oppure la metà della vita lavorativa complessiva.
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici Dal 2018 anche: N. Operai dellagricoltura, della zootecnia e della pesca |
Attenzione! Per certificare che un dipendente abbia svolto attività gravose non conta il premio Inail, ma la qualifica professionale del lavoratore sulla base della classificazione delle professioni adottata da Istat, come risultante dai flussi Uniemens trasmessi.
Lanticipo, in effetti, è di 22 mesi per gli uomini e di soli 10 mesi per le donne. Inoltre, dall1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, In base al DL 4/2019 il requisito di 41 anni non è più soggetto alladeguamento demografico del requisito contributivo alla variazione della speranza di vita, ma è assoggettato alla cosiddetta finestra mobile di 3 mesi: tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione deve passare un periodo di 3 mesi.
TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ
Sono previsti due distinte prestazioni: l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità.
Assegno di invalidità
Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
L'assegno ha carattere temporaneo: viene infatti accordato solo per un triennio, suscettibile di riconferma sempre che il soggetto risulti ancora invalido. Alla scadenza del triennio, per ottenerne la conferma il titolare di assegno è tenuto a presentare apposita domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno è confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell'interessato. Al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, sempre che ricorrano i relativi requisiti di contribuzione, l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia.
L'assegno d'invalidità è ridotto proporzionalmente all'entità dei redditi, conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all'invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, l'assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera invece 5 volte l'ammontare annuo del minimo, la riduzione sale al 50%.
Prestazioni di invalidità e regime di cumulo
*Si tratta di reddito da lavoro dipendente, autonomo o dimpresa
Il trattamento minimo annuo INPS del 2024 è pari a 7.781,93 euro annui, vale a dire 598,61 euro mensili.
Pensione d'inabilità
Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, l'assicurato che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La pensione di inabilità è costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che l'inabile avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino alletà di 60 anni (uomini e donne). L'anzianità contributiva da considerare non può comunque superare i 40 anni.
Requisito contributivo
Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di contribuzione: almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.
LA PENSIONE AI SUPERSTITI
Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.
Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).
Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell'intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15%; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all'intero ammontare della rendita della quale risultava titolare, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.
Se il superstite possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: al 75%, in presenza di redditi imponibili IRPEF d'importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (escluso quello della casa di abitazione); al 60%, in presenza di redditi d'importo annuo superiore a 4 volte il trattamento minimo; al 50%, in presenza di redditi imponibili Irpef d'importo annuo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS.
Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti
In ogni caso, il trattamento pensionistico che deriva dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere inferiore a quello che spetterebbe al pensionato se il reddito fosse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti a quella in cui si colloca il reddito posseduto (cd. salvaguardia), come chiarito dalla circolare Inps n. 108/2023 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022.
DECORRENZA DELLE PENSIONI
La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. La pensione anticipata (e di anzianità) decorrono, dal 2019, tre mesi dopo il compimento dei requisiti, con la cosiddetta finestra mobile. Lassegno di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal mese successivo a quello della relativa domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.
MISURA DELLA PENSIONE
Il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995:
- per chi può contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il cosiddetto criterio retributivo, per lanzianità maturata sino al 31 dicembre 2011, e contributivo per i periodi di attività dall'1 gennaio 2012;
- per chi ha meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato è misto, e cioè retributivo, per lanzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e contributivo per i periodi di attività dall'1 gennaio 1996;
- per i nuovi assunti, dall'1 gennaio 1996, (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore della contribuzione versata nellarco dellintera vita lavorativa.
Criteri di calcolo della pensione
Attenzione! La Legge n. 190/2014 (art. 1, commi 707-709) ha stabilito che per i soggetti con più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, lINPS effettuerà il doppio calcolo su ogni pensione liquidata dal 2012 con i seguenti criteri:
- primo calcolo: applicando i criteri previsti dalla riforma Fornero, determinando limporto con il retributivo per i versamenti maturati al 31 dicembre 2011 e con il contributivo per quelli maturati dall1 gennaio 2012;
- secondo calcolo: applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate (sia antecedenti il 31 dicembre 2011, sia successivi) anche oltre i 40 anni complessivi di contribuzione.
Dal confronto dei due calcoli quello che sarà di minore importo verrà posto in pagamento. Restano escluse dal doppio calcolo le pensioni di inabilità.
Calcolo retributivo (e misto)
La misura della pensione nel sistema retributivo è data dalla somma di tre distinte quote (A + B) + C. La prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all'anzianità contributiva acquisita dall'1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011; e la terza (C) corrispondente allimporto relativo allanzianità maturata dall1 gennaio 2012.
La base pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni dei 5 anni che precedono la decorrenza, per la quota A e dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni per la quota B. Le retribuzioni utilizzate sono rivalutate tenendo conto dell'inflazione. La quota C si calcola invece con il sistema contributivo puro.
L'ammontare del trattamento è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto, quindi, al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all'80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.
Sulla quota di retribuzione annua eccedente il cosiddetto tetto pensionabile (52.190 euro per il 2023), rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat (costo vita), l'aliquota di rendimento utilizzata per la quota A si riduce come segue:
- all'1,5% per la fascia eccedente il 33%;
- all'1,25% per la fascia compresa tra il 33% e il 66%;
- all'1%, infine, per l'ulteriore fascia di retribuzione annua pensionabile eccedente il 66%.
L'aliquota di rendimento da applicare alla retribuzione pensionabile utilizzata per la quota B, è invece determinata come segue:
- 1,6%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33% del tetto;
- 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il tetto;
- 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il tetto;
- 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del tetto.
Aliquote rendimento pensioni 2024
* Da utilizzare per il calcolo della quota A, ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992. ** Da utilizzare per il calcolo della quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1993 e il 31 dicembre 2011 (invece la quota di pensione relativa al periodo compreso tra l'1 gennaio 2012 e la data di decorrenza è calcolata con il metodo contributivo.
L'integrazione al minimo
Quando l'importo della pensione, calcolato con il criterio retributivo sulla base della contribuzione effettivamente versata risulta inferiore a una certa cifra (il minimo stabilito dalla legge) si procede alla cosiddetta integrazione, che rappresenta quindi la differenza, a carico dello Stato, tra la quota effettivamente maturata e la soglia stabilita.
Le condizioni da rispettare affinché scatti l'integrazione sono due: chi richiede la pensione non deve avere altri redditi assoggettati a IRPEF di importo superiore a 2 volte il trattamento minimo; il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) non deve superare l'importo annuo di 4 volte il minimo.
Limporto nel 2024 è pari a 598,61 euro/mese.
Calcolo contributivo
Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede, con il concorso dell'azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL (il Prodotto Interno Lordo) e all'inflazione.
Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con laumentare delletà. Con riferimento al 2023, ad esempio, il coefficiente è pari al 4,615% per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,352% per chi resiste fino a 65 e al 6,395% se si decide di arrivare fino a 70 anni. A partire dal 2019, i coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni due anni - in precedenza lo erano ogni 3 - sulla base della evoluzione degli andamenti demografici (speranza di vita).
Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (pensione di inabilità e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.
Confronto fra i vecchi coefficienti di trasformazione e i nuovi validi a partire dal 2023
Attenzione! Per le pensioni liquidate sulla base del criterio contributivo, le disposizioni sull'integrazione al minimo non trovano applicazione.
La rivalutazione delle pensioni
La perequazione delle pensioni è la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita. Si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive; trova applicazione per le pensioni dirette e ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta), indipendentemente che siano integrate al trattamento minimo. Lapplicazione della perequazione avviene al 1° gennaio di ogni anno sulla base degli incrementi dellindice annuo dei prezzi al consumo accertati dallIstat.
Il decreto ministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2024 è pari a 8,1% dall'1 gennaio 2024. La rivalutazione dipenderà dalle fasce di reddito:
- 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il TM;
- 85% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il TM e pari o inferiori a 5 volte il TM;
- 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il TM e pari o inferiori a 6 volte il TM;
- 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il TM e pari o inferiori a 8 volte il TM;
- 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il TM e pari o inferiori a 10 volte il TM;
- 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il TM.
Il trattamento minimo di riferimento in pagamento dal primo gennaio 2024 è pari a 598,61euro.
Regime del cumulo retributivo
Il cumulo pensione-reddito da lavoro è ormai un problema che riguarda esclusivamente i beneficiari della pensione di invalidità. I titolari della vecchiaia, infatti, da tempo possono svolgere sia attività di lavoro dipendente che da autonomo, senza subire alcuna riduzione della pensione. Lo stesso vale per i titolari dei trattamenti anticipati/anzianità a partire dal 2009.
* La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito da lavoro
*Per il 2024, la misura del trattamento minimo è pari a 598,61 euro
Attenzione! Chi andrà in pensione con Quota 103 (pensione anticipata flessibile) o Quota 102 o Quota 100 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento delletà prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente, 67 anni): allassoluto divieto di cumulo durante il periodo di anticipo pena la sospensione della pensione stessa è comunque prevista una deroga per il lavoro autonomo occasionale entro il limite annuale di 5.000 euro lordi annui. Così come chiarito da INPS con il messaggio n. 54/2020, chi richiede la pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103 in attesa di conferma da Inps) deve dichiarare lassenza o meno di redditi incumulabili, mediante la presentazione del modello AP140 in fase di domanda di pensione. Coloro che sono già titolari di pensione in Quota 100 o Quota 102 devono, invece, presentare il modello AP139 per dichiarare a preventivo o a consuntivo la percezione di redditi cumulabili o incumulabili con la pensione in Quota 100, Quota 102 o Quota 103.
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