Oltre Quota 100, gli strumenti per lasciare in anticipo il mondo del lavoro

Quota 102, Opzione Donna e APE sociale: le (attuali) opzioni per dire addio in anticipo al mondo del lavoro, alla luce delle ultime Leggi di Bilancio e dei successivi decreti attuativi

In particolar modo attraverso le Leggi di Bilancio il legislatore è più volte intervenuto negli ultimi anni allo scopo di flessibilizzare l’uscita dal mondo del lavoro, consentendo il raggiungimento della pensione con requisiti anagrafici o contributivi meno stringenti rispetto a quelli previsti per il pensionamento di vecchiaia (o per la pensione anticipata in senso stretto).

Se, ultima in ordine di tempo, è Quota 102 – rivolta agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPS (lavoratori autonomi e dipendenti) e alla Gestione Separata, con almeno 64 anni di età e 38 di anzianità contributiva - tra le principali novità in ambito pensionistico introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017 spicca invece indubbiamente l’APE (anticipo pensionistico), misura di flessibilità che consente a chi abbia raggiunto almeno i 63 anni di età di lasciare in anticipo il mondo del lavoro e godere nel frattempo di “redditi ponte” che possano accompagnarli fino all’effettivo pensionamento. 

Tra differenze e somiglianze, ecco allora quali sono le principali strade per il pensionamento anticipato da percorrere nel 2020.

 

APE SOCIALE 

Riservata solo ad alcune categorie di lavoratori, soggetti individuati come in condizioni di "particolare difficoltà" ma che soddisfino comunque i prerequisiti fondamentali dei 63 anni di età, dei 30 anni di contribuzione (o 36 nei casi previsti dalla legge) e della non titolarità di una pensione diretta, l'APE in versione sociale è una prestazione di accompagnamento alla pensione di vecchiaia per alcune particolari categorie di lavoratori individuate dalla legge come in condizioni di particolare difficoltà. Si tratta dunque a tutti gli effetti di un’indennità di natura assistenziale erogata dall’INPS su domanda, per una durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia. 

 

APE VOLONTARIA 

Ad accompagnare l’APE sociale nel suo percorso fino al 31 dicembre 2019 anche l’APE volontaria (o aziendale quando mediata dall’intervento del datore di lavoro), che può essere in via esemplificativa definita come quella misura che consente di ritirarsi dal lavoro in anticipo percependo l’assegno INPS attraverso un finanziamento bancario fino alla maturazione dei requisiti per la pensione. A tutti gli effetti, dunque, un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, corrisposto dalla banca, esentasse, sotto forma di quote mensili per un totale di 12 mensilità, la cui restituzione – inclusiva anche di interessi e polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza – è prevista sotto forma di una trattenuta effettuata direttamente dall’INPS al pagamento di ciascun rateo pensionistico (tredicesima inclusa) diluita in un massimo 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta effettuata direttamente dall’INPS al pagamento di ciascun rateo pensionistico (tredicesima inclusa). 

A poterne fare richiesta tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata (esclusi invece i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali) in possesso dei seguenti requisiti: 

  • almeno 63 anni di età – 63 anni e 5 mesi nel 2019 - e 20 di contributi; 
     
  • la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi dal momento della richiesta;
     
  • la non titolarità di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità;
     
  • un importo stimato della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo INPS. 
Attenzione! Introdotta come misura sperimentale fino al 31 dicembre 2019, l’APE volontaria – a differenza dell’APE sociale – non ha subito proroghe: salvo interventi normativi, non è possibile farvi ricorso a partire dal 2020

 

CONTRATTO DI ESPANSIONE 

Originariamente introdotto per il biennio 2019-2020 e quindi completamente rinnovato dalla legge 178/2020, il contratto di espansione è uno strumento pensato per incentivare il ricambio generazionale e la riqualificazione del personale all’interno delle aziende, attraverso 2 distinte opzioni: 

  • la programmazione di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, a fronte del riconoscimento di un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi; 
     
  • la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per il personale a 5 anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione (67 anni di età, con 20 anni di contribuzione, per la pensione di vecchiaia, e 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 e 10 per le donne, per quanto riguarda invece quella anticipata), a fronte dell’erogazione da parte dell’impresa – per il tramite dell’INPS – di un’indennità mensile di accompagnamento alla quiescenza. 

Con la Legge di Bilancio per il 2022, la validità dell’istituto viene estesa anche al biennio 2022-2023 (ultima risoluzione del rapporto di lavoro, 30 novembre 2023) e alle aziende con un organico non inferiore ai 50 dipendenti. 

 

ISOPENSIONE

Introdotto dalla riforma Monti-Fornero, si tratta di uno strumento finalizzato a condurre alla quiescenza alcune categorie di dipendenti - del settore privato impegnati imprese con un organico superiore ai 15 lavoratori -  già prossimi al pensionamento che possono così usufruire di uno scivolo verso la pensione, con oneri interamente a carico dell’azienda, in attesa della maturazione dei requisiti per la pensione. 

 

OPZIONE DONNA

Strada di accesso al pensionamento anticipato rivolta alle sole donne, consiste in una misura sperimentale che consente alle lavoratrici autonome e dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2021 i requisiti previsti dalla legge (35 anni di contribuzione e 58 anni di età – 59 se autonome) di lasciare in anticipo il mondo del lavoro a condizione di optare per un assegno pensionistico interamente (ri)calcolato con il metodo contributivo.

Il risultato è quindi, nella maggior parte dei casi, un ricalcolo sconveniente dal punto di vista prettamente economico per l’optante che, a fronte di una prestazione pensionistica erogata “prima” e potenzialmente per più anni di quanto sarebbe accaduto attendendo la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, percepirà una pensione di importo verosimilmente più basso di quello determinato con il sistema di calcolo cui avrebbe avuto diritto sulla base della propria storia contributiva.

 

QUOTA 100 e QUOTA 102

Opzione sperimentale introdotta dal decreto legge 4/2019, Quota 100 - misura che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 di contributi – ha cessato la sua validità al termine del triennio 2019-2021: possono pertanto farvi ricorso i soli lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021. 

Per il 2022, è “sostituita” da Quota 102 che ne conserva le caratteristiche fondamentali a fronte di un requisito anagrafico innalzato a 64 anni di età. Resta invece inalterato il requisito contributivo (38 anni di contribuzione), da maturare entro il 31 dicembre 2022.