Il lavoro occasionale accessorio: i "nuovi" voucher

Cosa sono e come funzionano i "nuovi" voucher: adempimenti e obblighi per committenti e prestatori

Rientrano nel lavoro accessorio o lavoro con voucher quelle attività lavorative, dal carattere occasionale, che prevedono per il lavoratore compensi - liquidati a mezzo dei cosiddetti buoni lavoro - complessivamente non superiori ai 5.000 euro netti nell’arco di un anno civile. Come suggerisce la definizione stessa di “lavoro occasionale”, si tratta pertanto di una soluzione pensata per tutelare il lavoratore in caso di prestazioni saltuarie o di tipo episodico, difficilmente riconducibili all’interno delle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o di quello autonomo e, per questa ragione, spesso collocate al di fuori delle legalità. Obiettivo della nuova disciplina del lavoro accessorio è proprio quello di arginare tale fenomeno.

 

Come funziona dunque il lavoro accessorio?

Semplificando, si potrebbe dire che i voucher sono un sistema diretto per il pagamento di servizi di breve durata. In questo caso, l’attività del lavoratore, anche quando subordinata, non si traduce in una “busta paga", ma è invece ricompensata a mezzo di buoni lavoro o voucher. A ridare loro vitalità  è stata la recente legge n. 96/2017 (di conversione del decreto n. 50/2017, la cosiddetta “manovrina”) che, a dispetto del precedente sistema che non operava distinzioni in tal senso, ha disposto l'esistenza di due diversi strumenti, a seconda della natura (professionale o meno) del committente:

  1. il Libretto Famiglia, per i soggetti  non professionali
  2. il Contratto di prestazione occasionale, per le piccole imprese e i professionisti.

Per entrambi gli istituti viene fissato un limite di 5.000 euro come tetto massimo di compensi e di 2.500 euro da ogni singolo datore di lavoro, per un totale di 4 ore continuative al giorno per prestazione. Il tetto sale a 6.250 euro, se la prestazione viene da pensionati, giovani con meno di 25 anni purché iscritti a scuola o università, disoccupati, percettori di reddito di inclusione o di altri sussidi di sostegno. Il committente non può comunque avvalersi di lavoratori con cui abbia in corso altro rapporto, oppure un  rapporto cessato da meno di 6 mesi. Il lavoratore, infine, ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali previsti dalla normativa vigente di riferimento.

Libretto Famiglia - Si tratta in pratica di un libretto nominativo pre-finanziato, dove vengono caricate le somme poi da spendere (come fosse una card), esclusivamente per le seguenti  prestazioni: piccoli lavori domestici, incluso giardinaggio, pulizia o manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;  insegnamento privato supplementare (le ripetizioni scolastiche). Potrà essere acquistato, attraverso la piattaforma informatica INPS, oppure presso gli uffici postali. Il valore nominale di un'ora di lavoro è fissato in 10 euro. A carico del lavoratore però ci sono i contributi alla Gestione Separata INPS, pari a 1,65 euro, e l'assicurazione Inail (contro gli infortuni) di 0,25 euro. Inoltre 0,10 centesimi vanno a coprire gli "oneri gestionali" dell'ente gestore (sempre l’INPS). In totale, quindi, il valore lordo del voucher è pari a 12 euro, di cui 10 euro netti li intasca il lavoratore, una somma superiore  al vecchio buono (10 euro lordi e 7,5 euro netti). I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione del lavoratore e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

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Contratto Prestazione Occasionale - È il "voucher" dedicato alle imprese. Vietato - parzialmente - in agricoltura (dove gode di una propria disciplina), nelle miniere, cave e torbiere, nelle attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, nell'ambito dell'esecuzione di appalti e nelle aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Il valore minimo orario nel voucher è di 9 euro: contributi e Inail, anche in questo caso, sono a carico del committente, nella misura rispettivamente pari al 33% (INPS) e 3,5% (Inail), da applicare ai compensi.  In sostanza, ai 9 euro iniziali si sommano altri 2,97 euro di contributi INPS e 31 centesimi di quota Inail. Si arriva così, anche qui (come nel libretto famiglia), a 12 euro lordi.

 

Lavoro occasionale, quali gli adempimenti previsti per legge? 

In linea con quanto previsto nel decreto correttivo al Jobs Act per contrastare il lavoro nero,  la nuova disciplina sul lavoro occasionale contiene l’obbligo della comunicazione preventiva. Mentre in passato questo adempimento era limitato a imprese e professionisti, adesso l’obbligo riguarda tutti gli utilizzatori con esclusione delle sole famiglie. L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni (regole specifiche valgono invece per le imprese agricole e il settore turistico): dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo di svolgimento, oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione, compenso pattuito. In passato, invece, la comunicazione andava effettuata mediante sms o posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Sono dunque state aggiunti l’oggetto e il compenso minimo. Di nuova introduzione è anche l’avviso al prestatore, mediante sms o posta elettronica, della notifica effettuata dal datore.

Per il  Libretto Famiglia, invece,  la comunicazione deve essere trasmessa al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa. Anche in questo caso, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’ente, anche avvalendosi di un ente di patronato,  è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto (se, ad esempio, trattasi di pensionato, studente, ecc.).

 

Quale tempistica per i pagamenti? 

In tutte e due i casi, Libretto Famiglia e Contratto prestazione occasionale, all’erogazione del compenso (e al relativo accredito della contribuzione) provvederà direttamente l’INPS, entro il 15 del mese successivo alla prestazione. Mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del lavoratore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli Uffici postali (con un onere di 2,60 euro oneri a carico del prestatore, che viene detratto dall’INPS dall’importo del compenso da erogare). Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell’arco temporale indicato. Ad esempio, nel caso di una prestazione svolta dal 30.09.2017 al 02.10.2017, il pagamento del compenso avverrà entro il 15.11.2017.

Previste, infine, sanzioni per chi non rispetta le regole. In caso di superamento del tetto di reddito pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore in un anno, il rapporto si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Se si violano gli obblighi di comunicazione, scatta la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui si accerta la violazione.

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Imprese agricole e settore turistico 

Anche a seguito delle novità introdotte dal cosiddetto Decreto Dignità e recepite tramite la circolare INPS n. 103/2018, particolari norme valgono per la disciplina del lavoro occasionale nei settori del turismo e dell'agricoltura, cui viene così almeno teoricamente garantita una maggiore flessibilità d'utilizzo. A tal fine, ad esempio, la denuncia dei lavori è estesa a un periodo di 10 giorni lavorativi consecutivi (anziché i 3 normalmente previsti). 

Per quanto riguarda le possibilità di utilizzo, il ricordo al lavoro occasionale in ambito agricolo resta consentito in via esclusiva alle imprese agricole che non occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato; nel settore turistico, possono invece avvalersi del sistema "voucher" alberghi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, purché abbiano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato e siano regolarmente iscritti al Registro delle Imprese.

La misura del compenso viene liberamente fissata dalle parti all'interno dei limiti minimi fissati dalla legge: si stabilisce quindi che il compenso per ogni ora di prestazione non può essere inferiore a 9 euro, mentre l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative continuative (pari a 36 euro), anche qualora le ore effettivamente lavorate nel corso della giornata siano meno di quattro. 

                     

 

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