I protagonisti dell'assistenza sanitaria integrativa: le società di mutuo soccorso

Caratterizzate da una finalità fondamentalmente assistenziale, le società di mutuo soccorso sono entità non profit di lungo corso che possono prevedere adesioni sia collettive che individuali: cosa sono, come funzionano e a chi si rivolgono

Associazioni nate nell'Ottocento per sopperire alle carenze dello Stato sociale e aiutare i lavoratori in caso di incidenti sul lavoro, malattia o perdita del posto, le società di muto soccorso sono entità no-profit (dunque senza finalità di lucro), che presentano diverse caratteristiche in comune con i fondi sanitari ma che, a differenza di questi ultimi, sono generalmenteaperte all’adesione libera, individuale e volontaria di tutti, senza essere destinate quindi a una specifica categoria di lavoratori e/o persone. 

L'intervento delle società di mutuo soccorso nel campo della sanità integrativa è stato previsto dalla legge 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e in particolare dall'art. 46, in forza del quale gli enti mutualistici costituiti volontariamente, dunque anche come forme preesistenti, possono erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria nazionale e, più precisamente:
 

  • trattamenti e prestazioni socio-sanitarie (con eventuale accesso agevolato in riferimento a tempi di attesa e tariffe) in caso di infortunio, malattia, invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente; 
     
  • rimborsi e sussidi in caso di spese sanitarie sostenute per la diagnosi e la cura di malattie o infortuni. 


Premesso che sono spesso previste anche forme di assistenza alla non autosufficienza, le prestazioni effettivamente riconosciute sono in ogni caso di norma precisamente individuate da statuti e regolamenti di ciascuna mutua. A ogni modo, in conformità con la finalità assistenziale delle società di mutuo soccorso, non vengono applicati criteri di selezione degli iscritti: più precisamente, sono aperte alla collettività senza discriminare l’adesione in base a specifici criteri sociali, professionali o di salute e, allo stesso modo, non possono interrompere unilateralmente il rapporto associativo all’aumentare di eventuali fattori di rischio (come vecchiaia, insorgenza di malattie croniche, etc). 

Attenzione! Il fatto che l’adesione sia libera e volontaria non significa che l’iscrizione e l’accesso alle relative prestazioni non possa essere mediata da un “soggetto terzo”: le società di mutuo soccorso possono ad esempio gestire fondi sanitari integrativi e coperture collettive aziendali derivanti da contratti collettivi e/o regolamenti e accordi aziendali. 

 

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