I protagonisti del mercato assicurativo: intermediari e soggetti abilitati alla distribuzione

Agenti, broker, operatori di bancassicurazione, sportelli postali e non solo: a quali intermediari è possibile rivolgersi per stipulare una polizza? Chi sono e che lavoro svolgono i "distributori" di assicurazione (anche alla luce delle novità introdotte dalla direttiva IDD)

Capita spesso di confondere il proprio agente assicurativo di fiducia con l’assicuratore. Se però le Compagnie di Assicurazione sono le società chiamate a garantire i nostri rischi e bisogni progettando e sostenendo economicamente prodotti dedicati, va considerato che esistono poi molte altre figure che materialmente si occupano della cosiddetta distribuzione dei prodotti assicurativi (ad esempio, agenti delle stesse Compagnie o consulenti del cliente). 

Attenzione! Ovviamente, questo non significa affatto che le Compagnie non possano distribuire direttamente i loro servizi.

D’altra parte, la distribuzione assicurativa non è cosa per tutti. Per poter operare come distributori è infatti innanzitutto necessario soddisfare determinati requisiti di onorabilità e professionalità: gli agenti e i broker sono chiamati a sostenere un esame pubblico, mentre per altri distributori è previsto un percorso di formazione i cui contenuti minimi sono definiti con regolamento da parte dell’IVASS. In più, tutti i distributori sono chiamati a un aggiornamento annuale obbligatorio. Non solo, soddisfatti tutti i requisiti del caso, il distributore di assicurazione è poi tenuto a iscriversi al Registro degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, tenuto dall’IVASS e, prossimamente, da un Organismo dedicato, comunque sottoposto alla vigilanza  IVASS.

All’interno del Registro, a seconda dell’attività svolta, gli intermediari assicurativi sono distinti in 6 categorie. In nessun caso, la legislazione italiana ammette l’iscrizione in più sezioni del Registro. Nel registro sono dunque  iscritti:

- gli agenti di assicurazione (sezione A del RUI): intermediari che operano stabilmente per conto di una o più imprese di assicurazione. Si dicono “monomandatari” quando legati a una sola impresa, plurimandatari se invece hanno ricevuto mandato da due o più imprese; 

- i mediatori o broker assicurativi (sezione B del RUI): sono gli intermediari che devono operare nell’esclusivo interesse del cliente da cui ricevono l’incarico e per il quale svolgono quindi anche attività di assistenza e consulenza. AI broker è fatto divieto di operare per conto e a favore di una o più imprese di assicurazione. Per semplificare, un broker fa quindi  da consulente al cliente sia in fase precontrattuale sia , se previsto nel mandato, nella gestione del contratto; 

le banche autorizzate, gli intermediari finanziari autorizzati (compresi gli Istituti di Pagamento), le Società di intermediazione mobiliari (SIM) e le Poste Italiane-Divisione servizi di bancoposta (sezione D del RUI): si tratta dunque di istituti del mondo bancario e finanziario che svolgono un’attività prevalente diversa dalla distribuzione assicurativa e la cui operatività in materia di assicurazioni è pertanto limitata all’intermediazione di prodotti assicurativi standardizzati. Il che significa che non hanno potere di modificare le clausole contenute nel contratto assicurativo, le cui caratteristiche dipenderanno invece da un accordo sottoscritto con un’impresa assicuratrice); 

- i collaboratori esterni dei soggetti descritti in precedenza (sezione E del RUI): si tratta di coloro che lavorano direttamente e sotto la responsabilità di altri intermediari; 

- i produttori diretti (sezione C del RUI): possono operare solo per la distribuzione delle soluzioni assicurative vita, malattia e infortuni e sotto la responsabilità piena dell’impresa assicuratrice di cui intermediano i prodotti. Non soggetti a obblighi che riguardino l’orario di lavoro o l’ottenimento di risultati, possono svolgere l’attività di intermediazione assicurativa anche in via non esclusiva, dedicandosi eventualmente anche ad altre professioni; 

- gli intermediari assicurativi a titolo accessorio (sezione F, ancora non attiva): qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dagli operatori iscritti in sezione D e precedentemente descritti, che agisca per conto di un’impresa di assicurazione distribuendo prodotti assicurativi complementari rispetto a beni e servizi venduti da lui stesso o da terzi e la cui attività principale sia appunto diversa dalla distribuzione assicurativa (es. un produttore di beni e servizi)

Il Registro Unico degli Intermediari è consultabile online, affinché chiunque intenda assicurarsi, possa facilmente verificare se il proprio interlocutore sia veramente un intermediario professionale e quali sono eventualmente le realtà assicurative con cui collabora. Alle 6 sezioni sopradescritte, si aggiunge poi un elenco annesso nel quale risultano iscritti gli intermediari europei che, pur non avendo la propria sede legale in Italia, operano sul territorio in modo stabile, attraverso una sede secondaria, o che agiscano direttamente dalla nazione di provenienza in libera prestazione di servizi.

Attenzione! Le regole di diligenza e di operatività che gli intermediari sono chiamati a rispettare, così come la loro iscrizione al Registro nonché gli eventuali conflitti di interessi, devono in ogni caso essere presentate per iscritto al potenziale contraente prima della stipula del contratto o comunque prima che il contraente risulti vincolato all’offerta assicurativa. Distribuire prodotti assicurazioni senza essere iscritti nel Registro degli Intermediari è un reato, punibile con la reclusione e l’eventuale aggiunta di una multa di non trascurabile importo. 

 

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