Il contratto di assicurazione: parti e contenuti fondamentali

Dagli elementi da considerare prima di decidere di assicurarsi agli aspetti contrattuali da verificare con particolare attenzione: come funziona la stipula di una polizza assicurativa 

La stipula di un contratto di assicurazione è tipicamente frutto dell’iniziativa di un privato cittadino - o, su scala più ampia, di un imprenditore (piccolo o grande che sia), dello Stato o di un suo ente o di un'organizzazione internazionale - che, in presenza di un interesse da tutelare o un evento sfavorevole dal quale proteggersi, può decidere di rivolgersi a una Compagnia assicurativa o, più comunemente, a un distributore che possa fare da "intermediario". Alla Compagnia di Assicurazione o al distributore è quindi affidato il compito di valutarne adeguatamente le esigenze e di offrire, di conseguenza, le soluzioni più idonee a soddisfarle. 
 


I contenuti e la forma del contratto sono disciplinati dettagliatamente dalla legge (principalmente, dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni) e dai regolamenti delegati dall'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Il contratto, un tempo solo gergalmente, è oggi a tutti gli effetti - anche per definizione normativa - denominato "polizza" di assicurazione. Quest'ultima, insieme alla documentazione precontrattuale e contrattuale, può avere forma sia cartacea che digitale: spetta in particolare alla scelta insindacabile del contraente stabilire che sia formata e consegnata in cartaceo o, in alternativa, in formato elettronico. Nel caso della versione digitale, dovrà comunque essere resa tramite link al sito della compagnia o, in ogni caso, su supporto durevole. 

Attenzione! Salvo alcune soluzioni assicurative a matrice finanziaria o di investimento, un contratto di assicurazione può in realtà considerarsi concluso validamente anche per "stretta di mano". La polizza servirà pertanto solo a provare il contenuto del patto intervenuto con la parte assicuratrice. 

A ogni modo, la materiale stipula (la conclusione) della polizza deve essere - generalmente - preceduta dalla consegna della cosiddetta documentazione precontrattuale riportante tutte le informazioni utili al contraente per conoscere anticipatamente "le regole del gioco" e i contenuti del prodotto assicurativo. Nel dettaglio, i vari documenti precontrattuali assumono spesso nomi tecnici o di difficile comprensione: va tuttavia precisato che, a fronte di quest'apparente complessità nominale (DIP, DIP aggiuntivo, KID), la regola comune dal 2019 in avanti consisterà nella consegna delle condizioni generali di assicurazione riportanti, per esteso, tutti i dettagli del contratto e di due documenti a domanda/risposta (Che tipo di assicurazione è? Che cosa è assicurato, etc?) che servono a conoscere immediatamente le condizioni del servizio e che consentono di confrontarne immediatamente i contenuti con soluzioni alternative proposte da altri concorrenti. Non solo, importante poi rimarcare come per le assicurazioni danni e per i prodotti di investimento assicurativo, il documento precontrattuale (DIP, per le prime, e KID per i secondi) abbia un contenuto standardizzato in tutto il territorio dell'Unione Europea. Ciò implica che, ovunque ci si venga a trovare, si può avere la possibilità di conoscere in modo semplice e abituale - o, almeno, secondo la struttura che diventerà nostra abitudine - il contenuto di un eventuale servizio assicurativo. Bene infine ricordare che, in alcuni casi (ad esempio quello dell'assicurazione RC Auto), la stipula della polizza è accompagnata anche da ulteriore documentazione, ad esempio quella utile a circolare, vale a dire il certificato di assicurazione e, dove dovuta, la carta verde. 

Attenzione! Esistono poi dei casi in cui la consegna di tutta la documentazione viene estremamente semplificata, anche per ragioni di rapidità di stipula o di comodità: si pensi ad esempio al caso delle polizze RC o infortuni che si accompagnano all'acquisto del servizio skylift. Difficile immaginare di percorrere la pista con un faldone di documenti sottobraccio o di firmare decine di moduli mentre si aspetta la seggiovia! Da qui, tutta una serie di previsioni regolamentari che, per eventualità come quella appena descritta, consentono una consegna semplificata della documentazione. 

 

Cosa verificare nella documentazione contrattuale in vista della stipula della polizza? 

Se la scelta di assicurarsi è di solito riferita al premio dovuto, la decisione di assicurarsi e del contratto da sottoscrivere deve di fatto bilanciarsi con altri fattori altrettanto importanti (anche se talvolta trascurati), come qualità del servizio e caratteristica della garanzia rispetto alle altre presenti sul mercato.  

Ecco allora cosa verificare con attenzione nella documentazione contrattuale prima di procedere alla stipula della polizza: 

1) l'oggetto del contratto, cioè la descrizione del rischio da assicurare (ad esempio, furto, incendio, infortunio, etc) o il valore assicurato (ad esempio, quale capitale o rendita otterranno i potenziali beneficiari in ipotesi di vita, morte o malattia). In questo senso sarà importante comprendere quali rischi non siano coperti e quali siano le esclusioni di garanzia per i rischi oggetto della polizza. Ad esempio, in una polizza infortuni, sarà importante comprendere cosa si intenda per "infortunio" ai sensi della polizza, quando l'evento infortunistico non sarà coperto (ad esempio, attività sportiva estrema), se il contratto copra il rischio del singolo o anche quello dei familiari, e così via; 

2) la durata e il termine entro il quale l'evento assicurato deve verificarsi ed essere eventualmente "denunciato" alla Compagnia. Altrettanto importante è comprendere entro che limiti temporali debbano verificarsi sinistri o altri eventi previsti dal contratto perché la polizza operi (tutti gli infortuni che si verifichino nel corso dell'anno solare, indipendentemente dalla data di avviso dell'avvenuto sinistro o solo quelli "denunciati" all'assicuratore o al suo distributore entro una certa data); 

3) il massimale e la presenza di eventuali limitazioni di garanzia: importante comprendere il limite di indennizzo che pagherà l'assicurazione e la presenza di franchigie o scoperti per cui una parte del danno patito non sarà indennizzato e resterà quindi a proprio carico. Attenzione poi anche ai cosiddetti "periodi di carenza", da intendersi come quella fase inziale dalla stipula del contratto (ad esempio, 3 mesi) entro cui, anche se si verifica l'evento assicurato, l'assicuratore non corrisponderà alcunché all'avente diritto; 

4) la gestione di eventuali ripensamenti, riscatti e riduzioni: quando e come è possibile recedere dal contratto o richiedere anticipatamente una parte degli importi dovuti da una polizza vita o si possa ridurre l'ammontare dei futuri premi da corrispondere; 

5) le regole di liquidazione dei sinistri: entro quando fare domanda di indennizzo o di pagamento del capitale o della rendita, quali documenti servono, chi contattare e come farlo; 

6) gli strumenti di tutela in caso di insoddisfazione o contenzioso: verificare quale sia la procedura da seguire per proporre reclami verso la Compagnia o i distributori di assicurazione e come si propone un reclamo all'Istituto di Vigilanza (dato verificabile anche sul sito IVASS). Bene infatti ricordarsi che è sì possibile agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, ma anche che l'azione in alcuni casi deve essere preceduta da procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle liti (ad esempio, mediazione conciliativa o negoziazione assistita), mentre in altri non è percorribile la via giudiziaria in quanto previsto un arbitrato contrattuale. 
 

 

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