La sicurezza sul lavoro tra obblighi e responsabilità

Obblighi e adempimenti non solo per il datore di lavoro, ma anche per i lavoratori: cosa prevede la legge al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro

La disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavori è contenuta nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, e si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, nonché a tutte le tipologie di rischio.

La ratio con cui il legislatore ha regolamentato tale norma ripone grande importanza nell’individuazione sia dei rischi connessi al settore di appartenenza dell’azienda e ai luoghi in cui i lavoratori prestano la propria attività, sia soprattutto alle misure che il datore di lavoro deve adottare per prevenirli. Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, infatti, fondamentale rilevanza rivestono la valutazione di tutti i rischi, la conseguente elaborazione dell’apposito documento di valutazione dei rischi (DVR) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).

Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro non può in nessun modo delegare tali obblighi.

 

Il Documento di Valutazione dei Rischi 

La valutazione dei rischi riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro comporta l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). Questa valutazione deve riguardare tutte le attività svolte all’interno dell’azienda verificando tutti i pericoli connessi, non solo menzionandoli nel documento, ma valutando effettivamente tutti i rischi che ne possono derivare e le azioni per porvi rimedio.

L’art. 28 del Testo Unico prevede che il documento di valutazione dei rischi (DVR) debba contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, nonché lo stress da lavoro-correlato.

Il documento deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio delle attività di ciascuna unità produttiva in cui operi almeno un lavoratore. All’interno di tale documento devono essere specificati con brevità, semplicità e comprensibilità, i criteri adottati per la valutazione dei rischi, la cui scelta è rimessa al datore di lavoro. È prevista inoltre la redazione di un apposito programma dal quale si evincano le misure atte a garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Oltre alle disposizioni per la riduzione dei rischi, nonché per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il DVR. deve contenere il nominativo delle seguenti figure:

  • Datore di lavoro: “è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” (art.2, c. 1, lett. b, d.lgs. 81/2008).
  • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs.81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (art.2, c. 1, lett. f, d.lgs. 81/2008). Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle relative attività svolte. Come specificato dall’art. 33 del D.Lgs.81/2008, questa figura aziendale ha molteplici compiti, deve infatti provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro, nonché all’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST): “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (art.2, c. 1, lett. i, D.Lgs. 81/2008). Come indicato all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve svolgere diverse attività, tra cui promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori nonché partecipare alla riunione periodica, di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008, a cui devono partecipare datore di lavoro, RSPP e medico competente.
  • Medico competente: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, del D. Lgs.81/2008, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto” (art.2, c. 1, lett. h, d.lgs. 81/2008). Il medico competente, oltre a svolgere le visite obbligatorie nell’interesse del lavoratore, è colui che, attraverso la sua esperienza e la comprovata professionalità, collabora con il datore di lavoro nell’individuazione dei rischi e soprattutto delle misure e dei comportamenti idonei da adottare per salvaguardare la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.


Tutela dei lavoratori e obblighi del datore di lavoro 

 Ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 81/2008, tutti i lavoratori hanno il diritto di essere sottoposti a visita medica preventiva all’assunzione, al fine di constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione specifica cui saranno adibiti. I lavoratori, inoltre, hanno diritto alle visite mediche periodiche (normalmente previste con cadenza annuale), le quali hanno lo scopo di verificare lo stato di salute dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, nonché di verificare periodicamente l’idoneità alla mansione svolta.

L’art. 36, inoltre, prevede che il lavoratore riceva adeguata formazione e informazione per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro, sui rischi connessi all’attività dell’impresa, in materia di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro.

Il contenuto delle informazioni ricevute deve essere facilmente comprensibile, consentendo ai lavoratori di acquisire le necessarie conoscenze.

 

I doveri dei lavoratori

All’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 è specificato che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. In particolar modo i lavoratori hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni assegnate loro dal datore di lavoro, dai dirigenti e/o dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale. Devono inoltre utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro assegnate, le sostanze, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza.

Devono, poi, segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi che sono stati loro affidati per svolgere le proprie mansioni, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità al fine di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per i prestatori di lavoro, che svolgono la propria attività in aziende in regime di appalto o subappalto, si riscontra l’ulteriore obbligo di esporre la tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, in cui siano contenute le generalità del lavoratore stesso e del datore di lavoro.

 

Sanzioni 

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio che viene applicato in caso di mancanze da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti o dei lavoratori, è stato revisionato nel giugno del 2016.

Il mancato rispetto dei divieti di delega delle attività poste in capo al datore di lavoro è soggetto, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 81/2008, alle seguenti sanzioni:

  • arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro nel caso in cui non venisse effettuata la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi o in caso di mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
  • ammenda da 1.096 euro a 4.384 euro per incompleta redazione del documento di valutazione dei rischi. In questo caso l’importo varierà a seconda della violazione commessa dal datore di lavoro in riferimento alla mancanza riscontrata nel documento stesso.

Gli artt. 55-58 del D.Lgs.81/2008, prevedono inoltre specifiche fattispecie sanzionatorie per mancanze ascrivibili al datore di lavoro, al dirigente, al preposto nonché al medico competente.

Per ciò che riguarda invece i lavoratori che non ottemperano ai loro doveri sono previste, ai sensi dell’art 59 D.Lgs. 81/2008, le seguenti sanzioni:

  • arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro nel caso in cui venga meno agli obblighi stabiliti dalla legge, come ad esempio la mancata osservanza delle disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, che violano l’obbligo di esporre apposita tessera di riconoscimento.
 

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