I protagonisti del mercato assicurativo: le Compagnie di Assicurazione

A chi possono rivolgermi per tutelarmi da eventuali rischi e stipulare un contratto assicurativo? Cosa sono e come funzionano le imprese di assicurazione tra doveri e vincoli di legge

Le Compagnie di Assicurazione sono le uniche società di capitali autorizzate a esercitare l’attività assicurativa e, conseguentemente, a garantire i rischi e i bisogni dei singoli cittadini o altre società. Per essere più precisi, l’esercizio dell’attività assicurativa è consentito solo a imprenditori costituiti in forma di società per azioni o cooperativa, mutua assicuratrice o società europea. Possono svolgere l’attività di assicurazione anche gli istituti di diritto pubblico, anche se nei fatti questa ipotesi si verifica solo nel caso delle assicurazioni sociali (ad esempio, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali, vale a dire l’Inail).

Per poter svolgere la propria attività, almeno per quanto riguarda l’Unione Europea, le Compagnie di Assicurazione devono ricevere un'autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza della nazione nella quale hanno sede legale. Per l’Italia, l’autorità di riferimento è l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, l'IVASS, con sede a Roma. In particolare, per poter essere autorizzate a operare quali Compagnie assicurative, tra i vari obblighi, le imprese italiane:

- devono svolgere solo l’attività assicurativa o riassicurativa, le attività strumentali e connesse, e le poche altre attività consentite dalla legge; 

- devono operare, almeno in parte, all’interno del territorio nazionale, non potendo esercitare la propria attività in modo esclusivo fuori dall’Italia; 

- non possono dar corso a operazioni espressamente vietate dalla legge (ad esempio, non è possibile assicurare il prezzo del valore del riscatto per ipotesi di sequestro di persona oppure assicurarsi per ottenere come indennizzo l’importo da pagare per sanzioni amministrative ricevute, come quelle relative alla circolazione stradale).

In linea generale, le Compagnie di Assicurazione non possono poi svolgere la propria attività sia nel ramo Vita che nel ramo Danni, salvo per quelle autorizzate a operare prima del 15 marzo 1979. Oltre a questa serie di limitazioni, le società che aspirino all’autorizzazione devono soddisfare ulteriori condizioni necessarie  in termini di solidità patrimoniale, onorabilità e professionalità dei suoi soggetti apicali e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Detto questo, è importante ribadire come l’esercizio dell’attività assicurativa privata consista necessariamente in attività di impresa da svolgersi in forma di società e, come tale, con scopo di lucro. Una sana impresa di assicurazione deve quindi raccogliere i premi dalla platea dei potenziali contraenti, creare opportune riserve da utilizzare per poter corrispondere i futuri eventuali indennizzi, capitali e rendite, investendo risorse con questa precisa finalità. L’ammontare complessivo dei premi richiesti deve di conseguenza sufficiente a mantenere l’impegno di rivalere gli assicurati per i loro futuri sinistri o a pagare i capitali e le rendite al verificarsi degli eventi attinenti alla vita umana definiti dal contratto di assicurazione, oltre a remunerare i soci della Compagnia  per l’investimento svolto.

 

L’evoluzione della normativa di settore

Per ottenere questo risultato è stato fondamentale negli anni creare un insieme di regole per consentire una sana e prudente gestione delle Compagnie di Assicurazione (da ultimo si ricorda la direttiva Solvency II, di matrice europea, e i tantissimi regolamenti di recepimento delle nuove regole) e attribuire poteri sempre più importanti e incisivi alle autorità europee di vigilanza sul settore, agevolandone la reciproca collaborazione. Non solo, se un tempo si era abituati a distinguere tra Compagnie (intese come “fabbriche prodotto” del servizio assicurativo) e intermediari (quali reti di distribuzione di detti servizi), con la direttiva IDD (2016/97/UE) in vigore in tutta Europa dal primo ottobre 2018 questa distinzione è stata parzialmente superata, arrivando al più generale concetto di “distributore” (comprensivo delle imprese che vendono direttamente i propri servizi e degli intermediari di assicurazione) e uniformando di conseguenza una buona parte delle regole di trasparenza e comportamento per Compagnie, agenti, broker, canali bancari o assicurativi e distributori a titolo accessorio di soluzioni assicurative (ad esempio, società produttrici di beni e/o prestatrici di servizi che vendono polizze assicurative in abbinamento ai propri prodotti).

Attenzione! Nell’ipotesi in cui l’impresa con cui è stata la polizza risultasse non autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, l’effetto sarà quello di poter domandare la pronuncia della nullità del contratto, con conseguente diritto alla restituzione del premio pagato, senza che – al contrario – l’impresa possa richiedere la restituzione degli importi eventualmente pagati a titolo di indennizzo o per capitali o rendite in conseguenza di un evento attinente alla vita umana.

 

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