Quale fiscalità per fondi pensione e PIP? Previdenza complementare e vantaggi fiscali

Forse non tutti sanno che l'adesione alla previdenza complementare è associata, in tutte le sue fasi, alla possibilità di beneficiare di una tassazione favorevole: guida rapida ai possibili benefici fiscali

Aderendo alla previdenza complementare è possibile beneficiare di una tassazione favorevole in tutte le fasi di partecipazione alla vita del fondo o del PIP di riferimento (contribuzione, accumulo e prestazione). In particolare: 

- All’aderente è consentito dedurre dal reddito complessivo i contributi versati, fino al limite massimo di 5.164,57 euro. Importo che comprende, quando presenti, sia il contributo datoriale sia i versamenti effettuati a soggetti fiscalmente a carico, oltre agli eventuali contributi versati per reintegrare eventuali anticipazioni già avvenute. È invece esclusa dalla deduzione la quota di TFR versata al fondo in quanto non rientrante nel reddito imponibile. 

- I rendimenti realizzati dalla forma pensionistica complementare sono tassati fino a un massimo del 20% (aliquota di favore nel confronto con il 26% applicato alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario). La tassazione può essere in realtà ulteriormente inferiore qualora gli investimenti del fondo/PIP siano effettuati in titoli di Stato e altri titoli equiparati, i cui rendimenti sono tassati con un’aliquota agevolata del 12,50%. 

- Anche la prestazione pensionistica complementare – rendita o capitale che sia – è soggetta a una tassazione agevolata (è tassata solo la parte relativa ai contributi dedotti durante il periodo di partecipazione al fondo e alle quote di TFR versato). Nel dettaglio, la prestazione è sottoposta a una ritenuta di favore pari al 15%, che si riduce tuttavia in funzione dell’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare. Per gli iscritti con oltre 15 anni di contribuzione, l’aliquota diminuisce infatti dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione fino al limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Attenzione! Anche il TFR versato al fondo/PIP concorre a formare la pensione complementare, ragione per la quale è tassato con le medesime aliquote agevolate. 

 

I vantaggi fiscali associati alla fase di contribuzione

Il totale dei contributi versati al fondo (aderente + datore di lavoro, quando e dove previsto) è deducibile dal reddito complessivo dell’aderente per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite, non si devono tuttavia considerare le quote di TFR conferite al fondo. Il che significa, all’atto pratico che, con un reddito di 25.164 euro e versamenti per 5.164,57 euro al fondo, si pagheranno le tasse solo su 20.000 euro.

Attenzione! Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i versamenti oppure, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’aderente deve comunicare al fondo l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti dal reddito e che non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Questi importi, su cui sono già state pagate imposte, saranno esclusi dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale e quindi liquidati integralmente.

Per quanto riguarda i versamenti in favore di familiari fiscalmente a carico e iscritti alla previdenza complementare, i contributi possono essere dedotti, in primo luogo, dall’eventuale reddito dei familiari, fino eventualmente ad azzerarli; per l’ammontare eccedente e quindi non dedotto, l’iscritto potrà dedurli unitamente a quelli datoriali e individuali relativi alla propria posizione sempre nel limite complessivo di 5.164,57 euro annui. Se i versamenti per il familiare a carico superano, sommati ai contributi dell’aderente principale, il limite di deducibilità, tale quota potrà essere portata in deduzione da un altro eventuale familiare a carico. Da tenere comunque presente che è anche possibile non dedurre i contributi versati per il familiare a carico optando per dichiararli integralmente quali non dedotti.

Attenzione! Un'ulteriore facilitazione è stata prevista per i lavoratori la cui prima occupazione è successiva all’1 gennaio 2007 ai quali  è consentito, nei 20 anni successivi ai primi 5 di partecipazione alla previdenza complementare, dedurre annualmente dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di 5.164,57 euro , pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei 5 anni di partecipazione, comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Una norma complessa che serve a consentire ai neo-lavoratori di sfruttare al massimo il limite di deducibilità: a inizio attività, è infatti spesso difficile avere versamenti (datoriali e propri) di 5.164,57 euro, con il risultato di perdere parte della deducibilità. Quest'opzione consente invece, a partire dal sesto anno di lavoro, di recuperare tale deducibilità, alzando il limite dei 5.164,57 euro per i successivi 20 anni fino a recuperare la deduzione disponibile e non sfruttata.

Gli aderenti che abbiano chiesto e ricevuto un’anticipazione e desiderino reintegrarla, per i contributi versati quali reintegro ed eccedenti il limite di 5.164,57 euro annui possono infine scegliere di vedersi riconosciuto un credito d'imposta pari a quella pagata al momento dell’erogazione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

 

I vantaggi fiscali associati alla fase di accumulo 

Sul rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta, viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. 

Attenzione! Onde evitare una penalizzazione per l’investimento da parte dei fondi in titoli del debito pubblico e in altri titoli equiparati, i cui rendimenti scontano l’aliquota agevolata nella misura del 12,50%, la base imponibile dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi è determinata relativamente a questi rendimenti in base al rapporto tra l’aliquota del 12,50% e, quella della nuova legge, del 20%. In pratica, i rendimenti dei titoli pubblici concorrono alla determinazione della base imponibile nella misura del 62,5% (12,5/20*100= 62,5). L’aliquota applicabile è determinata sulla composizione del portafoglio al 31 dell’anno antecedente a quello in corso (composizione 2013 per tassazione nel 2014, composizione 2014 per tassazione nel 2015 e così via). Inoltre, per investimenti in attività finanziarie di lungo periodo in settori dell’economia reale viene riconosciuto al fondo pensione un credito d’imposta per l’anno successivo.

I rendimenti assoggettati a imposta sostitutiva saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni (si veda il regime fiscale delle prestazioni).

 

I vantaggi fiscali associati alle prestazioni (al momento del pensionamento) 

Per quanto riguarda l’eventuale quota in capitale, sull’importo della prestazione - al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate - si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15esimo di partecipazione al fondo, con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.

Per quanto riguarda la quota in rendita, sull’importo della rendita relativa al capitale finale, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate - si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15esimo di partecipazione, con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione, mentre la rivalutazione della rendita è assoggettata alla fonte all’imposta sostitutiva del 26%. La rivalutazione viene calcolata come differenza fra l’importo annuo della rendita vitalizia in corso di erogazione e la rata iniziale a tasso tecnico 0%. La parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta al 26% su un imponibile ridotto al 48,08%.

Attenzione! Da sottolineare come si paghi sempre solo la percentuale indicata e null’altro, in quanto le prestazioni del fondo pensione non si cumulano con altri redditi: di conseguenza, non aumentano la tassazione ordinaria e non pregiudicano l’ottenimento di prestazioni sociali da parte dello Stato.

 

La fiscalità associata ad anticipazioni, riscatti, trasferimenti e altre prestazioni 

Anticipazioni - Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) si applica l’aliquota del 23%, a titolo di imposta, con la sola eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie alle quali si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.

Riscatto immediato totale (cessazione per dimissioni volontarie, inoccupazione fino a 48 mesi anche in mobilità) - Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, si applica l’aliquota del 23% a titolo di imposta definitiva.

Riscatto parziale o totale (inoccupazione oltre 24 mesi, inabilità, decesso prima del pensionamento) - Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15esimo di partecipazione con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) - L’importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Attenzione! A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore all’1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Il percettore della rendita anticipata ha comunque facoltà di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso, la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dall’1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dall’1 gennaio 2007.