Le parti coinvolte in un contratto di assicurazione: contraente, beneficiario e assicurato

Quali sono i soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo, oltre all'assicuratore? Una domanda dalla risposta nient'affatto scontata: tra differenze e possibili sovrapposizioni, facciamo chiarezza sui ruoli di contraente, beneficiario e assicurato


Il contraente 

Si definisce contraente chi esprime la volontà di stipulare un contratto di assicurazione, con lo scopo di tutelare un interesse. Il contraente è quindi colui che sottoscrive la polizza e si assume l’onore di pagarne il premio. Contraente e assicurato non sono dunque necessariamente la stessa persona: non coincidono ad esempio nel caso in cui chi stipula un contratto, il contraente per l’appunto, lo faccia per tutelare gli interessi di qualcun altro, sottoscrivendolo quindi sì a nome proprio ma per conto di un altro, l’assicurato. L’assicurato è colui che gode di fatto della protezione offerta dalla polizza assicurativa ed è quindi anche il creditore dell’indennizzo dovuto nel caso in cui si verifichi effettivamente il rischio. 


L'assicurato

Attenzione! Da un punto di vista giuridico, lassicurato – a differenza del contraente – non è parte del contratto di assicurazione e, per questa ragione, non è tenuto a versare il premio. Fa però a tutti gli effetti parte del rapporto assicurativo e può essere di conseguenza comunque soggetto a dei doveri di tipo contrattuale, legati ad esempio alla descrizione del rischio.  Un caso particolare è poi certo rappresentato dalle assicurazioni sulla vita, dove il termine assicurato indica giuridicamente “la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende la prestazione dell’assicuratore”. Se, normalmente, il presupposto del contratto assicurativo è che l’assicurato non abbia interesse nel verificarsi del rischio, nel caso Vita accade l’esatto contrario: l’assicurato ha interesse nel fatto che la persona oggetto della polizza resti in vita. In questa circostanza, contraente e assicurato tendono quindi a coincidere, benché sia comunque prevista la possibilità che il contraente ottenga l’autorizzazione formale di un terzo a stipulare una polizza sulla sua vita. 


Il beneficiario

Il beneficiario è infine il soggetto a cui spetta effettivamente la prestazione dovuta da parte della Compagnia nel caso in cui si verifichi il rischio definito dalla polizza. Anche la figura del beneficiario può quindi coincidere o meno con la figura del contraente e dell’assicurato. 

Attenzione! Nelle polizze Danni, il diritto all’indennizzo può spettare esclusivamente all’assicurato: in questo caso, quindi, beneficiario e assicurato coincidono necessariamente. Nel caso, più complesso, rappresentato dalle soluzioni Vita, è invece possibile sia che le figure di assicurato, contraente e beneficiario coincidano sia che le tre figure siano distinte tra loro. Detto altrimenti, il contraente può decidere che sia un’altra persona da lui designata a ricevere le somme maturate alla sua morte o alla scadenza del contratto. 

 

E se... la polizza è collettiva? 

Un’ultima precisazione riguarda infine non il ruolo dei soggetti coinvolti quanto piuttosto la loro “quantità” e/o appartenenza a gruppi più o meno definiti. Nella maggior parte dei casi, le polizze assicurative contratte sono di tipo individuale: la polizza è cioè sottoscritta da un singolo individuo e garantisce una copertura di rischio riferita a un soggetto o, al più, a una molteplicità di soggetti da lui definiti (ad esempio, i componenti del proprio nucleo familiare).  

Nelle polizze collettive, invece, la garanzia riguarda una persona in quanto parte di un gruppo omogeneo o ben definito. È questo, ad esempio, il caso delle polizze stipulate dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti o, ancora, di un’associazione a favore dei propri iscritti. In caso di polizze collettive, l’assicuratore si assume dunque il compiuto sia di indicare al contraente anche le modalità con cui informare e documentare gli assicurati della stipula del contratto di assicurazione.