Le parti coinvolte in un contratto di assicurazione: contraente, beneficiario e assicurato
Quali sono i soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo, oltre all'assicuratore? Una domanda dalla risposta nient'affatto scontata: tra differenze e possibili sovrapposizioni, facciamo chiarezza sui ruoli di contraente, beneficiario e assicurato
Il contraente
Si definisce contraente chi esprime la volontà di stipulare un contratto di assicurazione, con lo scopo di tutelare un interesse. Il contraente è quindi colui che sottoscrive la polizza e si assume lonore di pagarne il premio. Contraente e assicurato non sono dunque necessariamente la stessa persona: non coincidono ad esempio nel caso in cui chi stipula un contratto, il contraente per lappunto, lo faccia per tutelare gli interessi di qualcun altro, sottoscrivendolo quindi sì a nome proprio ma per conto di un altro, lassicurato. Lassicurato è colui che gode di fatto della protezione offerta dalla polizza assicurativa ed è quindi anche il creditore dellindennizzo dovuto nel caso in cui si verifichi effettivamente il rischio.
L'assicurato
Attenzione! Da un punto di vista giuridico, lassicurato a differenza del contraente non è parte del contratto di assicurazione e, per questa ragione, non è tenuto a versare il premio. Fa però a tutti gli effetti parte del rapporto assicurativo e può essere di conseguenza comunque soggetto a dei doveri di tipo contrattuale, legati ad esempio alla descrizione del rischio. Un caso particolare è poi certo rappresentato dalle assicurazioni sulla vita, dove il termine assicurato indica giuridicamente la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende la prestazione dellassicuratore. Se, normalmente, il presupposto del contratto assicurativo è che lassicurato non abbia interesse nel verificarsi del rischio, nel caso Vita accade lesatto contrario: lassicurato ha interesse nel fatto che la persona oggetto della polizza resti in vita. In questa circostanza, contraente e assicurato tendono quindi a coincidere, benché sia comunque prevista la possibilità che il contraente ottenga lautorizzazione formale di un terzo a stipulare una polizza sulla sua vita.
Il beneficiario
Il beneficiario è infine il soggetto a cui spetta effettivamente la prestazione dovuta da parte della Compagnia nel caso in cui si verifichi il rischio definito dalla polizza. Anche la figura del beneficiario può quindi coincidere o meno con la figura del contraente e dellassicurato.
Attenzione! Nelle polizze Danni, il diritto allindennizzo può spettare esclusivamente allassicurato: in questo caso, quindi, beneficiario e assicurato coincidono necessariamente. Nel caso, più complesso, rappresentato dalle soluzioni Vita, è invece possibile sia che le figure di assicurato, contraente e beneficiario coincidano sia che le tre figure siano distinte tra loro. Detto altrimenti, il contraente può decidere che sia unaltra persona da lui designata a ricevere le somme maturate alla sua morte o alla scadenza del contratto.
E se... la polizza è collettiva?
Unultima precisazione riguarda infine non il ruolo dei soggetti coinvolti quanto piuttosto la loro quantità e/o appartenenza a gruppi più o meno definiti. Nella maggior parte dei casi, le polizze assicurative contratte sono di tipo individuale: la polizza è cioè sottoscritta da un singolo individuo e garantisce una copertura di rischio riferita a un soggetto o, al più, a una molteplicità di soggetti da lui definiti (ad esempio, i componenti del proprio nucleo familiare).
Nelle polizze collettive, invece, la garanzia riguarda una persona in quanto parte di un gruppo omogeneo o ben definito. È questo, ad esempio, il caso delle polizze stipulate dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti o, ancora, di unassociazione a favore dei propri iscritti. In caso di polizze collettive, lassicuratore si assume dunque il compiuto sia di indicare al contraente anche le modalità con cui informare e documentare gli assicurati della stipula del contratto di assicurazione.