Lavoro autonomo e Partita IVA: come funziona?

Autonomi e "Partite IVA", sinonimi oppure no? Alcuni chiarimenti su un'espressione troppo spesso impropriamente usata nel mondo del lavoro, autonomo e dipendente

Con l’espressione “Partite IVA” si fa normalmente riferimento ai contratti di lavoro stipulati con prestatori d’opera, vale a dire con lavoratori di tipo autonomo che, in assenza di alcun vincolo di subordinazione, offrono dietro corrispettivo un servizio che può consistere tanto in un’attività di tipo intellettuale quanto nella realizzazione di un bene materiale. Per quanto spesso utilizzata per estensione anche a identificare specifiche categorie di lavoratori, la Partite Iva non costituisce tuttavia, nella sua accezione più pura, un riferimento a una specifica tipologia contrattuale: determina semmai il regime fiscale all’interno del quale esercitano la propria attività lavorativa alcune figure professionali (liberi professionisti, consulenti, etc).

A tal proposito si rendono però necessarie alcune importanti precisazioni, poiché nel recente periodo sono stati intrapresi provvedimenti legislativi volti a evitare abusi, con particolare riferimento al ricorso allo strumento della Partita IVA, da parte di lavoratori e aziende, per “mascherare” rapporti di lavoro dipendente a tutti gli effetti. A partire dal gennaio 2016, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2015, sono pertanto da considerarsi come lavoro subordinato tutte quelle forme di collaborazione che si concretizzino di fatto in “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente”, rispetto a orari e luoghi di lavoro.

Fanno eccezione, vale a dire che sfuggono alla presunzione di subordinazione:

• le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche in ragione di specifiche esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento;

• le prestazioni intellettuali di professionisti cui è obbligatoriamente richiesta l’iscrizione a un Albo professionale;

• le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazione all’esercizio loro funzioni;

• le collaborazioni rese, a fini istituzionali, nell’ambito di associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni.

• prestazioni di cui  siano certificati i requisiti presso le commissioni di certificazione istituite dal Decreto Legislativo 276/2003.

Sempre allo scopo di arginare il cosiddetto fenomeno delle “false Partita Iva” i committenti che, dallo scorso gennaio, hanno deciso di assumere partite IVA o collaboratori a progetto, hanno avuto la possibilità  - nei casi passibili di applicazione del principio di presunzione - di beneficiare di una sanatoria che ha permesso loro di estinguere tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali derivati dall'errata qualificazione dei precedenti rapporti di lavoro. In caso di beneficio della sanatoria, previsto però per i datori di lavoro anche l’obbligo a non recedere dal contratto di lavoro nei dodici mesi successivi all’assunzione, con l’eccezione di eventuali licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

 

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