Il lavoro subordinato: diritti e doveri dei lavoratori dipendenti

Le principali tipologie contrattuali, diritti e doveri dei dipendenti, in cosa consiste il periodo di prova: tutto quello che occorre sapere sulla disciplina del lavoro subordinato in Italia

Con l'espressione lavoro subordinato (o dipendente) s'intende un rapporto di lavoro, con il quale il lavoratore s'impegna a mettere a disposizione di un datore di lavoro (impresa individuale, società, associazione, studio professionale, etc)  il proprio lavoro - manuale o intellettuale – in cambio di una controprestazione e, dunque, di una retribuzione per l'attività lavorativa svolta. Entrambi i soggetti saranno pertanto titolari di diritti e di doveri: la loro relazione, normalmente sancita da un contratto individuale di lavoro, dovrà  rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione, dalla legislazione sul lavoro, dai Contratti collettivi nazionali di lavoro e, quando presenti, dai Contratti territoriali e Contratti integrativi aziendali.

Il lavoratore dipendente può dunque esercitare la sua attività di lavoro subordinato sia nel campo del lavoro privato (impresa) sia ne campo del lavoro pubblico: in questa sede, faremo in particolar modo riferimento al lavoro alle dipendenze di privato. 

 

In cosa consiste il lavoro subordinato?

Posto che tutti i contratti devono identificare in maniera chiara le modalità generali di svolgimento dell’attività lavorativa (orario e luogo di lavoro, etc), nonché aspetti che regolano il contratto stesso, a cominciare dalla durata, le tipologie di contratti di lavoro subordinato al momento presenti in Italia, possono essere così raggruppate:

  • contratti che si caratterizzano per la durata, ad esempio contratto a tempo indeterminato o determinato; 
     
  • contratti che si caratterizzano per un orario ridotto, modulato o flessibile (ad esempio, il lavoro part-time o il contratto di lavoro intermittente); 
     
  • contratti contraddistinti da una peculiare valenza formativa, come l’apprendistato; 
     
  • contratti che si caratterizzano per il luogo di lavoro, come nel caso del telelavoro; 
  • contratti caratterizzati dal tramite di una parte terza, ad esempio le agenzie per il lavoro per i contratti di somministrazione. 

Naturalmente, il contratto effettivamente stipulato tra le parti contraenti può di fatto ricadere in più di una delle categorie sopra-indicate. Ad esempio, un contratto con orario part-time può essere sia di tipo determinato che indeterminato. Alcune precisazioni particolari sono invece richieste dal cosiddetto lavoro occasionale accessorio, meglio noto come lavoro con voucher: a differenza delle tipologie contrattuali più classiche, accomunate dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro vero e proprio che si traduce nella “busta paga mensile”, questo tipo di contratto va a regolamentare attività svolte al di fuori di un contratto di lavoro tradizionale (subordinato o autonomo) e che vengono remunerate attraverso dei buoni detti per l’appunto voucher.

Nonostante rappresentino una delle principali forme di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, non rientrano invece all’interno del lavoro subordinato tirocini o stage.

 

Cosa sono i CCNL?

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nasce per disciplinare a livello nazionale i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori subordinati di una determinata categoria: viene quindi detto collettivo perché riguarda indistintamente tutti i lavoratori oggetto del contratto, e nazionale perché ha validità su tutto il territorio.

Il CCNL è frutto di accordo tra le parti sociali e viene dunque stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni associazioni datoriali e quelle sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le due parti si riuniscono periodicamente per discutere dei contenuti del contratto che regola il rapporto di lavoro sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista economico. Sino al 2009, il CCNL era rinnovato, nella sua parte economica, ogni due anni (allo scopo di garantire la tutela del salario reale); la durata della parte normativa era invece di solito fissata a quattro anni. Premesso in ogni caso che la durata del contratto è fissata dalle parti stipulanti, il contratto collettivo nazionale di categoria ha attualmente una durata di tre anni sia per la parte normativa che per quella economica.

 

Come viene stipulato il contratto di lavoro?

Affinché un contratto di lavoro possa essere ritenuto valido, si rendono necessarie alcune condizioni fondamentali, a cominciare dal consenso di entrambe le parti. Si ricorda in proposito che l’età minima per accedere a un rapporto di lavoro, in seguito agli ultimi cambiamenti legislativi, è sottoposta a un duplice requisito, il compimento dell’età minima prevista per legge e l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, il cui risultato effettivo è stato l’innalzamento della soglia minima ai 16 anni.

Il contratto di lavoro deve poi contenere nell’oggetto l’attività della prestazione lavorativa che il lavoratore deve effettuare e contenere tutte le informazioni necessarie a disciplinare il rapporto di lavoro, quali mansione, inquadramento, data di inizio del rapporto ed eventuali indicazioni sul periodo di prova, importo della retribuzione, luogo e orario di lavoro, giorni di ferie e permessi, termini di preavviso in caso di recesso. Alcune di queste informazioni possono tuttavia essere eventualmente omesse con rimando, più o meno esplicito, al CCNL di riferimento. In ogni caso, poi, le condizioni pattuite a mezzo del contratto di lavoro non possono mai essere peggiorative o inferiori rispetto a quelle previste dal corrispondente CCNL.

Nello svolgere la propria attività, il lavoratore è poi tenuto per legge a usare la diligenza richiesta dalla prestazione dovuta e a osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina impartite dal datore di lavoro. Al lavoratore subordinato viene poi fatto obbligo anche di fedeltà e riservatezza: non deve quindi trattare affari che siano in concorrenza con l’azienda, ente etc, né divulgare notizie che possano in qualche modo danneggiarne o pregiudicarne l’attività. Le due parti possono inoltre concordare, in forma scritta, anche un patto di non concorrenza, disciplinato dall’articolo 2125 del codice civile.

 

Cos'è il periodo di prova?

Il contratto di lavoro può prevedere che l'assunzione effettiva del dipendente sia subordinata a un patto di prova, un periodo utile ad entrambe le parti e, in particolare, al datore di lavoro per valutare le capacità del lavoratore e al lavoratore per rendersi conto della prestazione che gli è richiesta. Nel corso del periodo pattuito, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza alcun obbligo di preavviso o di indennità.

La durata del periodo di prova è normalmente stabilita dal contratto collettivo di riferimento e, in ogni caso, non può superare per legge la durata massima dei sei mesi. Talvolta, il contratto può anche fissare per il periodo di prova una durata minima: laddove la durata minima sia prevista, il recesso non può essere esercitato prima della decorrenza del termine, se non per giusta causa. Una volta terminato il periodo di prova, se nessuna delle parti recede, il rapporto di lavoro prosegue regolarmente e il servizio prestato si computa a tutti gli effetti nell’anzianità del lavoratore.

Durante il periodo di prova, il lavoratore ha comunque diritto a vedersi corrisposto uno stipendio d'importo non inferiore alla retribuzione minima fissata dal CCNL di categoria. Il contratto deve prevedere per il lavoratore in prova, come per quello assunto definitivamente, il trattamento di fine rapporto, le ferie retribuite, le quote di mensilità differite ed eventuali premi annuali.

Attenzione, affinché il patto di prova sia valido, deve essere concordato in forma scritta: sarebbe pertanto illegittimo un “licenziamento” da parte del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, laddove quest’ultimo non risulti da alcun atto scritto.

 

Diritti e doveri del lavoratore subordinato

Si elencano di seguito i principali diritti (e doveri) di cui gode il lavoratore subordinato:

  • retribuzione che, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, deve essere proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, nonché sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa
     
  • la normale durata dell’orario di lavoro è fissata per legge a 40 ore settimanali (contratti full-time). Le ore di lavoro che eccedono l’orario previsto dal proprio contratto, pur rientrando all’interno delle 40 ore settimanali, sono considerate lavoro supplementare; quelle oltre le 40 ore costituiscono invece lavoro straordinario. Ore di lavoro supplementare o ore di lavoro straordinario sono oggetto di una retribuzione maggiorata. In ogni caso, comunque, la durata media dell’orario massimo settimanale non dovrebbe superare le 48 ore (straordinario compreso), salvo deroghe particolari previste dai contratti collettivi
     
  • il riposo settimanale, della durata di almeno 24 ore consecutive e di solito coincidente con la domenica: a seguito di alcuni cambiamenti legislativi, a partire dal 2008, è concesso prevedere turni che implicano anche più di 6 giorni consecutivi di lavoro, purché nell’ambito di 14 giorni al lavoratore subordinato siano comunque concesse almeno 48 ore di riposo
     
  • ferie e festività, secondo quanto disposto dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di riferimento. A prescindere dalla mansione svolta, dall’inquadramento e dalla categoria di appartenenza, a ogni lavoratore dipendente spetta per legge un periodo di ferie retribuite non inferiore alle quattro settimane. Laddove non goduto, salvo casi particolari, tale periodo non può essere monetizzato
     
  • congedo matrimoniale, della durata di 15 giorni
     
  • maternità, paternità e congedo parentale, cui si aggiungono secondo quanto previsto dal Testo unico per la tutela e il sostegno della maternità varie forme di tutela della maternità (e della paternità). Opportune forme di tutela sono disposte, oltre che per la maternità naturale, anche per affidamento e adozione
     
  • diritto allo studio
     
  • malattia e infortuni sul lavoro
     
  • sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro deve cioè attuare tutte le misure necessarie alla tutela della salute e dell’integrità fisica, secondo quanto disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
     
  • il lavoratore ha poi diritto di aderire ad associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale; la legge riconosce inoltre il diritto allo sciopero, benché la retribuzione risulti sospesa durante tale periodo. 
     

 

 

Potrebbe interessarti anche

Occupazione, per il mercato del lavoro italiano il peggio deve ancora venire

Allo "scadere" del blocco dei licenziamenti e della CIG con causale COVID, tenuto conto anche delle crescenti difficoltà degli autonomi per chiusure e lockdown, è probabile che l'Italia possa contare un milione di disoccupati in più: impossibile sussidiarli a lungo, fondamentale allora indirizzare le risorse europee verso nuove politiche attive del lavoro

Le ferie, come si maturano e come usufruirne

Quando e come si maturano le ferie? Quelle non godute possono essere monetizzate? Cosa succede in caso di malattia? La risposta a questi e a tutti i principali dubbi sulle ferie nella scheda di Pensioni&Lavoro!