Lavoro e (altre) tutele: l'articolo 38 della Costituzione

Dagli ammortizzatori sociali alla tutela di malattia e genitorialità, tutto quello che è bene sapere sulle tutele a sostegno dei lavoratori ispirate e sancite dall'articolo 38 della Costituzione italiana

Il riferimento legislativo più importante in merito di tutele sul lavoro, in realtà in parte già previste dagli ordinamenti pre-repubblicani, è certamente la Costituzione, con particolare riferimento all'art. 38:

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera"


In estrema sintesi, queste sono quindi le forme di tutela cui un lavoro, sulla base di quanto sancito dalla normativa di riferimento purché regolare, consente di accedere:

  • la sicurezza sul lavoro, la cui finalità principale è garantire la salute dei lavoratori negli ambienti e nelle attività produttive;
     
  • l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’Inail che eroga a infortunati e tecnopatici – a seconda di casistiche e necessità -  prestazioni economiche, sanitarie, sociali e di reinserimento professionale; 
     
  • i cosiddetti ammortizzatori sociali, cioè misure, programmi e azioni per la tutela del reddito del lavoratore anche quando si creano momenti di disoccupazione involontaria o in altre specifiche situazioni di difficoltà;
     
  • e, infine, assai importante, i contributi previdenziali  per permettere di disporre, quando non si potrà più lavorare, di un reddito certo utile nella parte anziana della vita, la pensione.