Miniguida all'esenzione dal ticket sanitario: quando e come ottenerla

I cittadini che si trovano in particolari condizioni di salute (invalidità, malattie rare o croniche, gravidanza, etc) o di reddito possono avere diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario: come verificare prestazioni, patologie e fasce economiche coinvolte 

Il ticket sanitario è lo strumento con cui i cittadini possono essere chiamati per legge a compartecipare al costo di alcune delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono (ad esempio, visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale o di laboratorio, codici bianchi alla dimissione in caso di prestazioni di pronto soccorso, cure termali). 

 

In quali casi è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento? 

Non necessariamente però il ticket è dovuto anche nel caso in cui la prestazione in sé lo richieda: per tutelare al meglio il diritto alla salute, alcuni soggetti individuati come “fragili” o comunque in condizioni di difficoltà per ragioni di salute o economiche possono infatti beneficiare della cosiddetta “esenzione dal pagamento del ticket sanitario”e usufruire quindi in maniera completamente gratuita anche di quegli esami, visite etc. per le quali, al contrario, il ticket sarebbe previsto. 

Queste, in particolare, le circostanze nelle quali gli assistiti possono godere dell’esenzione per alcune (o tutte) le prestazioni sanitarie che normalmente richiederebbero il ticket sanitario:

  • in caso di redditi inferiori a una certa soglia (ancor di più e/o in particolare se associati a determinate situazioni sociali o anagrafiche); 
     
  • in presenza di determinate patologie (ad esempio, malattie croniche o rare); 
     
  • nel caso in cui venga riconosciuto lo stato di invalidità; 
     
  • nell’eventualità di prestazioni erogate in situazioni di particolare interesse sociale (tutela della maternità, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dello stato di infezione da HIV, prestazioni connesse alla donazione di organi, tessuti o sangue, etc). 
     

Attenzione! A prescindere dall’appartenenza o meno a una delle categorie che hanno diritto all’esenzione,il pagamento del ticket non è comunque necessario: per le prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, per i trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero (anche quando programmato), per gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio o altre prestazioni di assistenza specialistica rese necessarie dalla tutela della salute pubblica (ad esempio situazioni epidemiche, etc). 

Sono poi sempre esenti da ticket gli alimenti destinati a categorie particolari (ad esempio, gli alimenti gluten free per persone affette da celiachia), i dispositivi medici per persone affette da diabete (misuratori di glicemia, aghi, etc), protesi, ortesi e ausili tecnologici destinati a persone con disabilità.  

 

Esenzione dal ticket sanitario per reddito 

Determinate condizioni reddituali, anche se non necessariamente accompagnate da una particolare storia clinica, possono dunque comportare il diritto all’esenzione dal ticket sanitario. In particolare, ne hanno diritto: 

  • i minori di 6 anni e gli over 65 appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo che non superi i 36.151,98 euro; 
     
  • i disoccupati (e i familiari a loro carico) appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro (incrementato a 11.362,05 euro in presenza di coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico); 
     
  • i titolari di assegno sociale e i familiari a loro carico; 
     
  • gli over 60 (e loro familiari a carico) titolari di pensioni al minimo e appartenenti a un nucleo familiare di reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro (incrementato a 11.362,05 euro in presenza di coniuge e  di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico). 


Attenzione! Alle esenzioni per reddito valide su tutte il territorio nazionale possono poi eventualmente aggiungersi quelle regionali (e per le quali è quindi bene sempre consultare portali e pagine informative della propria regione di appartenenza). 

Per godere dell’esenzione all’assistito possono però toccare alcuni adempimenti burocratici: premessa indispensabile è che spetta al medico prescrittore (medico di famiglia o pediatria di libera scelta) il compito di apporre il relativo codice sulla ricetta o prescrizione, facendo riferimento - su richiesta dell’interessato - alla lista degli esenti fornita dall’Anagrafe tributaria attraverso il sistema Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). A questo proposito va però precisato che alcune tipologie di utenti, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, possono in realtà non comparire sulla lista del proprio medico curante: è in particolare questo il caso di disoccupati e soggetti che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, i quali sono tenuti però ad autocertificare il proprio stato di disoccupazione e/o il proprio reddito (riferito all’anno precedente) presso la propria Asl, che procederà di conseguenza al rilascio di un apposito certificato. Allo stesso modo, laddove le condizioni cambino in maniera tale da far decadere il diritto all’esenzione, l’interessato ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente alla propria ASL di residenza.

 

Esenzione dal ticket sanitario per malattie rare 

Tenuto conto della gravità e spesso anche dell’onerosità dei trattamenti dettati dal particolare quadro clinico, anche le persone affette da malattie rare hanno generalmente diritto all’esenzione dal ticket sanitario. Con riferimento all’elenco di malattie rare definito dall’Allegato 7 al DCPM del 12 gennaio 2017, l’esenzione riguarda in particolar modo tutte le prestazioni “appropriate e efficaci” per il trattamento e il monitoraggio della mattia o di possibili aggravamenti, così come tutte quelle prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia stessa o a eventuali accertamenti genetici (in caso per l’appunto di malattia genetica)  da estendere anche ai familiari della persona effettivamente malata. 

L'esenzione deve essere in ogni caso richiesta all'Azienda sanitaria locale di residenza, presentando una certificazione con la diagnosi di una o più malattie rare incluse nell’elenco, rilasciata da uno dei Presidi della Rete nazionale delle malattie rare, anche fuori della Regione di residenza.

 

Esenzione dal ticket sanitario per malattie croniche

Anche le malattie o condizioni croniche che danno diritto all’esenzione sono individuate per legge: l’elenco, recentemente aggiornato, è definito dall’Allegato 8 al DCPM del 12 gennaio 2017; altrettanto definito è poi il “pacchetto prestazionale” in esenzione

In particolare, per la maggior parte delle patologie vengono individuate una serie di specifiche prestazioni fruibili in esenzione e definite sulla base della loro efficacia nel monitoraggio del decorso della malattia e nella prevenzione di eventuali complicanze. In alcuni casi, invece, il pacchetto prestazionale non è definito nel dettaglio, per quanto risulti comunque valido il diritto all’esenzione: questo succede quando la malattia stessa richiede una particolare flessibilità assistenziale. Viene dunque demandato al medico il compito di individuare di volta in volta le prestazioni più appropriate ed efficaci sulla base delle necessità cliniche del paziente. 

Attenzione! A differenza di quando non accada con le patologie rare, in caso di malattie croniche, non sono erogabili in esenzione le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie alla diagnosi della patologia. 

In questo caso, l’esenzione deve essere richiesta all’Asl di residenza portando una certificazione – rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica – che attesi la presenza di una o più malattie presenti nell’elenco. Fatte tutte le verifiche del caso, l’ASL rilascia quindi al cittadino un apposito attestato di esenzione, nel quale saranno specificati anche codice identificativo della patologia e prestazioni fruibili in esenzione. 

Attenzione! L’attestato non ha necessariamente validità permanente. Regioni (e province autonome) hanno infatti facoltà - all’interno dei limiti fissati dalla legge – di prevedere attestati di validità limitata (ed eventualmente rinnovabili), per ragioni cliniche o organizzative.  

 

Esenzione dal ticket sanitario per invalidità 

Anche il riconoscimento di uno stato di invalidità può garantire (in funzione di causa e grado) il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per tutte o alcune prestazionidi diagnostica strumentale e di laboratorio, così come di altre presentazioni specialistiche comprese nei LEA. Sono in particolare esenti per tutte le prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza: 

  • alcune categorie di invalidi di guerra; 
     
  • gli invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa maggiore di due terzi; 
     
  • alcune categorie di invalidi per servizio; 
     
  • gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa maggiore di due terzi; 
     
  • gli invalidi minorenni percettori di indennità di frequenza; 
     
  • i ciechi assoluti (o con residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi; 
     
  • i sordomuti; 
     
  • le vittime di atti di terrorismo e strategie (e familiari); 
     
  • le vittime del dovere (e familiari superstiti). 


Sono invece esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia/causa dello stato di invalidità: 

  • alcune categorie di invalidi di guerra; 
     
  • gli invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a due terzi; 
     
  • gli infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali; 
     
  • alcune categorie di invalidi per servizio. 


In ogni caso, l’esenzione per invalidità deve essere riconosciuta dall’Asl di residenza sulla base della certificazione che ne accerta stato e grado di invalidità. 

 

Esenzione dal ticket sanitario per gravidanza 

Sono poi erogate in regime di totale gratuità (vale a dire sena partecipazione al costo del ticket sanitario) anche alcune prestazioni diagnostiche e specialistiche funzionali alla tutela della salute delle donne in stato di gravidanza, del nascituro o delle coppie che desiderano avere un figlio. 

L’elenco delle prestazioni fruibili in via del tutto gratuita – sia che vengano erogate tramite strutture sanitarie pubbliche sia che lo siano attraverso strutture private accreditate – è definito dall’Allegato 10 al DCPM del 12 gennaio 2017e liberamente consultabile per mezzo di un’apposita banca dati, a seconda delle fase attraversata dalla gravidanza. Possono essere ad esempio erogate gratuitamente le visite periodiche ostretico-ginecologiche, i corsi di training neonatale e l’assistenza al puerperio (compresi colloqui piscologici clinici nel caso cui emerga uno stato di disagio da parte della donna).

In particolare: 

  • prima del concepimento: si tratta di una serie di prestazioni che, su prescrizione di uno specialista, possono aiutare la coppia (il diritto si estende dunque al cittadino di sesso maschile) a escludere tutti quei fattori che possono incidere negativamente sull’eventuale gravidanza; in presenza di specifici fattori di rischio, dettati ad esempio dall’anamnesi familiare, la coppia può aver diritto in esenzione anche a tutti gli esami necessari ad accertare difetti o problemi di natura genetica
     
  • nel corso della gravidanza (fisiologica, a rischio o nella quale sussistano le condizioni per la diagnosi prenatale invasiva): sono qui ricomprese tutte quelle prestazioni che consentono il monitoraggio della gravidanza e dello sviluppo in salute del feto, comprese quelle appropriate alla diagnosi prenatale invasiva nel caso in cui si rendano strettamente necessarie
     
  • dopo la nascita: rientra in questa fase l’assistenza al puerperio, con particolare riferimento a colloqui piscologici clinici (con finalità diagnostiche) nel caso cui emerga uno stato di disagio da parte della donna. 


Attenzione! Anche in questo caso, l’esenzione è riconosciuta laddove il medico apponga l’apposito codice sulla prescrizione. Bene peraltro ricordare che i codici di esenzione possono subire variazioni su base regionale. 

 

Ticket sanitario e farmaci 

Fa invece storia a sé l’acquisto di farmaci. A partire dal 2000 è stata infatti abolita a livello nazionale ogni forma di partecipazione dei cittadini per l’assistenza farmaceutica: non può cioè essere previsto alcun ticket per l’acquisito di farmaci il che vuol dire, semplificando, che i farmaci sono o totalmente gratuiti o totalmente a pagamento.

C’è comunque un ma, che riguarda l’introduzione a livello regionale di un ticket o di altre forme di compartecipazione alla spesa per farmaci: in altre parole, molte Regioni – per far fronte al disavanzo della spesa – hanno singolarmente deciso di ovviare introducendo un ticket, che di solito consiste in un una quota fissa per ricetta o confezione da applicare sui farmaci di fascia A. 

Anche in questo caso sono ovviamente previste delle esenzioni, che decadono tuttavia nel caso il cittadino preferisca ricorrere al farmaco “di marca” anziché all’equivalente “generico” (equivalente per composizione, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e indicazioni terapeutiche) quando disponibile. 

 

 

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