Miniguida alle liste d'attesa per ricoveri, visite specialistiche e prestazioni strumentali

Cosa prevede la normativa di riferimento sulle liste per le prestazioni sanitarie? Come funziona la gestione dei tempi d'attesa: la definizione delle classi di priorità, la prenotazione di visite ed esami strumentali di controllo, disdette e prestazioni non eseguite 

Poiché la richiesta di prestazioni sanitarie (esami diagnostici, visite specialistiche, etc) si rivela spesso più elevata di quanto il Servizio Sanitario Nazionale riesca a far fronte nell’immediato, può capitare che trascorra un lasso di tempo più o meno lungo tra il momento in cui la prestazione viene richiesta/prenotata e il momento in cui viene erogata. Per garantire equità e al tempo stesso la dovuta priorità ai casi ritenuti più urgenti, questo tempo è appunto regolamentato dalle cosiddette “liste di attesa”.

 

Come funzionano le liste d’attesa? Le classi di priorità

A livello nazionale le liste d’attesa sono disciplinate da diversi documenti e regolamenti, a cominciare dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021: semplificando, si può dire che il piano individua un elenco di prestazioni monitorate (17 prestazioni in regime di ricovero ordinario o diurno e 69 prestazioni ambulatoriali, di cui 14 visite specialistiche e 55 prestazioni strumentali) e stabilisce i tempi entro cui devono essere necessariamente erogate, in base alla priorità assegnata al momento della prescrizione. 

Ciò significa che, per garantire un adeguato accesso alle cure da parte di tutti i pazienti, il medico è tenuto a una valutazione clinica che stabilisca il livello di priorità con cui la prestazione deve essere fornita: pazienti ritenuti più urgenti saranno quindi soggetti a un tempo di attesa più breve rispetto ai casi meno gravi. Ciascuna impegnativa/prescrizione dovrà cioè necessariamente riportare un apposito codice (la classe di priorità), che individua il tempo massimo per l’erogazione della prestazione. 

In particolare, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale il medico prescrittore potrà scegliere tra: 

  • classe U (urgente), per prestazioni da eseguire – con impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, paziente compreso -  nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
     
  • classe B (breve), per le prestazioni da eseguire entro 10 giorni;
     
  • classe D (differibile), per le prestazioni da fornire entro 30 giorni in caso di visite ed entro 60 giorni in caso di accertamenti diagnostici e prestazioni strumentali;
     
  • classe P (programmata), prestazioni da eseguire entro 120 giorni (dall'1 gennaio 2020). Fino al 31 dicembre 2019 il tempo di attesa per la classe P sarà di 180 giorni.


Nel caso di prestazioni da ricovero, le classi di priorità sono: 

  • classe A, in caso di ricovero entro 30 giorni previsto per i casi clinici che possono potenzialmente aggravarsi in tempi così rapidi da diventare emergenti o, comunque, da recare grave danno alla prognosi;
     
  • classe Bper ricoveri previsti entro un massimo di 60 giorni nell’eventualità di casi clinici che presentano intenso dolore, disfunzioni o disabilità gravi, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi così rapidamente al punto da diventare emergenti o comunque potenzialmente pregiudizievoli per la prognosi del paziente; 
     
  • classe C, con ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano dolore, disfunzione o disabilità minimi e non manifestano tendenza ad aggravarsi; 
     
  • classe D, nel caso in cui il ricovero è previsto senza attesa massima definita ne casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere trattati almeno entro 12 mesi.

Dove non espressamente indicato, si fa sempre riferimento alla classe che indica la priorità più bassa  (ad esempio, la classe P). 

Attenzione! Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui viene fatta la richiesta per la prestazione. Alle singole Regioni è comunque lasciata facoltà di stabilire diversi tempi d’attesa, purché sempre inferiori e mai superiori a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale. 

 

Tutte le prestazioni del SSN sono regolamentate da liste d’attesa? 

In realtà, non tutte le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono regolamentate da liste d’attesa: un caso esemplare è quello del pronto soccorso e della gestione delle urgenze. Allo stesso modo, ad esempio, esami di laboratorio come ad esempio gli “esami del sangue” possono essere realizzati senza nemmeno prenotare, presentandosi sul posto e attenendo il proprio turno in loco (anche in questo caso, possono essere comunque previste delle specifiche priorità, ad esempio per le donne in stato di gravidanza). 

Va d’altra parte precisato che anche non tutte le prestazioni regolamentate dalle liste d’attesa sono uguali tra loro: anzi, proprio perché si sta parlando di un gruppo molto eterogeneo di esami strumentali e visite, può capitare che le liste di attesa per alcune prestazioni siano più lunghe di altre. Sui tempi effettivi di attesa incidono infatti molteplici fattori, dal numero di richieste alla disponibilità di determinati tipi di strumentazione sul territorio. Dal punto di vista del paziente, oltre alla priorità assegnata, può poi influire il fatto che si tratti di una prestazione di primo accesso, utile cioè a valutare per la prima volta una determinata situazione clinica (o, al più, una variazione all’interno di un quadro cronico), o di una visita o esame di controllo, utile cioè a valutare sulla distanza una situazione clinica già nota. 

 

Dalla prenotazione all’erogazione della prestazione  

Come visto, è innanzitutto il medico che fa la prescrizione a stabilire – attraverso la compilazione dell’impegnativa – quale sia la priorità per il proprio paziente.  Quest’ultimo può dunque procedere a questo punto alla prenotazione effettiva, nel corso della quale gli verrà anche comunicata la prima data utile all’erogazione della prestazione. 

Nel caso specifico del ricovero, il cittadino ha poi diritto al momento dell’inserimento in lista di attesa a ricevere non solo delucidazioni sui tempi massimi previste, ma anche a ricevere tutte le informazioni logistico-organizzative del caso (ad esempio, eventuali informazioni sul pre-ricovero). Sempre allo scopo di veder tutelata la trasparenza nell’accesso alle cure, il paziente potrà poi nel corso del tempo tenere monitorata la propria posizione all’interno della lista di attesa per il ricovero facendone richiesta alla Direzione Sanitaria. 

In tutti i casi, al momento della prenotazione della prestazione sanitaria al paziente è comunque concesso di declinare la cosiddetta “prima proposta”, ma il rifiuto può comportare una variazione anche significativa nel tempo di attesa, che non deve più necessariamente rientrare all’interno dell’ambito di garanzia previsto dalla relativa classe di priorità. Allo stesso modo, in fase di prenotazione, il cittadino può avanzare richiesta di ricevere la prestazione all’interno di una precisa struttura di sua preferenza ma anche in questo caso i tempi di attesa possono di conseguenza allungarsi e “sforare” i limiti originariamente previsti. 

Resta infine possibile anche disdire una prenotazione: pratica di buon senso (civico) in questo caso è proprio quella di darne comunicazione tempestiva, evitando di non presentarsi all’ultimo momento senza avvisare, affinché il proprio posto possa essere riassegnato e la lista d’attesa smaltita il più velocemente 

 

E se la lista d’attesa è troppo lunga?  

Premessa indispensabile a farsi è che in alcun modo consentito a strutture e presidi del SSN di sospendere la prenotazione delle prestazioni, neppure in caso di agende particolarmente “affollate”: quella delle liste d’attesa bloccate è infatti una pratica espressamente vietata per legge (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 282), tanto che chi la pratica è passibile di sanzioni amministrative. Alle Regioni viene delegato, per legge, il compito di vigilare sulla sospensione dell’attività di prenotazione. 

In caso di tempi eccessivamente lunghi e che sforino il tempo massimo di attesa consentito, il nuovo Piano comprende la definizione e l’applicazione di cosiddetti "percorsi di tutela", vale a dire di procedure alternative che permettano al paziente di effettuare la prestazione presso un erogatore privato (ma accreditato) nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente

 


L'impatto di COVID-19 sulle liste d’attesa

In particolar modo durante le fasi più critiche dell’emergenza scatenata da COVID-19, molte strutture sanitarie si sono viste costrette a rinviare anche visite, prestazioni e ricoveri differibili già programmati, con un’importante ridefinizione dei relativi tempi di attesa. A partire dal mese di maggio, appositi protocolli e linee guida hanno tuttavia consentito una graduale ripresa anche di queste attività. Se ne riportano di seguito alcuni punti salienti:

Le prestazioni vengono riprogrammate in base ai codici di urgenza. Viene pertanto previsto che tutte le operazioni urgenti, oncologiche e con codice A abbiano la priorità in sede di riprogrammazione; per le altre classi di priorità, contrassegnate cioè dai codici B, C e D (da eseguire entro 12 mesi), è raccomandata la scelta di una riprogrammazione scaglionata che tenga conto anche della rivalutazione delle condizioni cliniche del paziente oltre che dell’originaria classe di assegnazione. In caso di inadempienze, mancanza di informazioni o eccessivi tempi di attesa è prevista la possibilità di segnalare eventuali disagi direttamente alla Direzione Sanitaria oppure contattando l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) tramite raccomandata a/r o PEC;

Viene poi raccomandato sia ai pazienti sia ad ambulatori o altre strutture affini di privilegiare modalità di gestione da remoto(telefoniche o telematiche) per prenotazioni e pagamento dei ticket; allo stesso modo, dove possibile (ad esempio, per l’aggiornamento dei piani terapeutici o l’esecuzione di particolari visite specialistiche) si consiglia il ricorso alla telemedicina o ad altre modalità di erogazione a distanza e viene temporaneamente sospeso – con tempistiche soggette a variazione -  l’accesso diretto anche dal medico di base o presso i centri di prelievo del sangue. L’accesso all’interno delle strutture viene comunque regolamentato. Per questo, si raccomanda agli operatori di settore l’attivazione di attivazione di efficaci misure logistiche, organizzative e di prenotazione (accessi contingentati, rilevazione della temperatura corporea in entrata, controllo dell’obbligo dell’uso dei DPI da parte di personale e pazienti, sanificazione degli ambienti, cartellonistica informativa, etc). 

 

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