L'ABC della previdenza: i lavoratori parasubordinati

Alla ricerca di un lavoro

Professioni e calcolo della pensione, in che modo funziona la Gestione Separata INPS? Dalla contribuzione alla misura dei trattamenti, ecco tutte le informazioni previdenziali utili ai lavoratori parasubordinati


CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

Il sistema pensionistico dei cosiddetti lavoratori parasubordinati, iscritti alla cosiddetta Gestione Separata INPS, è finanziato attraverso un prelievo contributivo rapportato ai compensi ricevuti, dichiarati ai fini IRPEF.
 

Aliquota contributiva

L’aliquota contributiva è fissata in misura pari al:

- 33% per parasubordinati (collaboratori e figure assimilate) e associati in partecipazione iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non assicurati obbligatoriamente ad altra gestione né pensionati; 

- 25% per professionisti (lavoratori autonomi) titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata, non assicurati obbligatoriamente ad altra gestione né pensionati;

- 24% per parasubordinati (collaboratori e figure assimilate) e professionisti (lavoratori autonomi) titolari di partita IVA già assicurati obbligatoriamente ad altra Gestione o pensionati. 

I soggetti parasubordinati e i professionisti non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio né titolari di pensione sono inoltre soggetti a un’aliquota addizionale dello 0,72%, non di computo della pensione, per finanziare le tutele assistenziali come malattia, maternità e assegni al nucleo familiare. Aliquota addizionale che, dal 2022, è stata ulteriormente maggiorata dello 1,31% destinato a finanziare la stabilizzazione della DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi che vi sono assoggettati (per coloro che non sono assoggettati alla DIS-COLL rimane soltanto l’addizionale dello 0,72%).  

La contribuzione – dovuta entro il medesimo massimale imponibile stabilito per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (pari per l’anno 2023 a 113.520 euro) - è ripartita nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. Nel caso di professionisti l’onere è tutto a carico degli stessi.


Accredito annuo

I contributi pensionistici dei parasubordinati vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio.

Per l'anno 2024, considerato che il minimale di reddito previsto per i commercianti risulta pari a 18.415,00 euro, con contribuzione annua del 35,03% (6.450,77 euro di cui 6.076,95 ai fini pensionistici), l'accredito contributivo (almeno un mese) si realizza se è stato versato un contributo pari ad almeno 506 euro (6.076,95/12 mesi). Per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 24%, l’accredito dell’intero anno si realizza con un contributo di 4.419,6 euro. 

La contribuzione 2024 

Lavoratori parasubordinati: la contribuzione 2024

I titolari di partita IVA (detti anche freelance) per il triennio 2014-2016 hanno goduto di uno sconto particolare (27,72%). A partire dal 2017 l’aliquota viene ridotta definitivamente al 25,72% (25% fondo pensioni, più 0,72% di aliquota aggiuntiva per coperture assistenziali). Il contributo è interamente a loro carico, con possibilità di recuperare in fattura il 4%. 


 

TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.


La pensione ordinaria

Per i lavoratori parasubordinati è prevista la pensione ordinaria vecchiaia determinata con il sistema di calcolo contributivo. 

I requisiti per ottenerla sono, in alternativa, i seguenti:

  • 67 anni di età per uomini e donne e almeno 20 anni di anzianità contributiva, oppure
     
  • almeno 71 anni di età per entrambi i sessi e minimo 5 anni di anzianità contributiva (non vale la contribuzione figurativa). 


Condizione
Affinché venga riconosciuta la pensione a coloro che hanno contribuzione solo a partire dal 1° gennaio 1996 è necessario che il valore minimo della pensione scende da 1,5 volte l’assegno sociale, come era fino al 2023, a 1 volta l’assegno sociale, pari per il 2024 a 534,4 euro lordi mensili.



Trattamento anticipato

Per i lavoratori parasubordinati è possibile anticipare il pensionamento, in presenza dei seguenti requisiti:

  • 64 anni di età (sia per le donne che per gli uomini) e almeno 20 anni di anzianità contributiva (contribuzione effettiva);
     
  • cessazione di eventuale rapporto di lavoro subordinato in atto.


Condizione
Affinché venga riconosciuta la pensione, l’importo del trattamento non deve risultare inferiore a un importo variabile in base allo status del lavoratore:

Uomo/Donna priva di figli: 3 volte l’assegno sociale (nel 2024 1.603 euro lordi mensili);
Donna con 1 figlio: 2,8 volte l’assegno sociale (nel 2024 1.496 euro lordi mensili) stesso valore del 2023;
Donna con 2 o più figli: 2,6 volte l’assegno sociale (nel 2024 1.389 euro lordi mensili) valore inferiore al 2023.

Quest’ultima forma di pensionamento, dal 2024 prevede una finestra di differimento trimestrale a partire dal momento del raggiungimento dei requisiti, e, dalla decorrenza della pensione e fino alla maturazione dell’età di vecchiaia (da 64 a 67 anni), non potrà avere un valore superiore a 5 volte il trattamento minimo (nel 2024 circa 2.990 euro mensili), dopodiché, raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia, l’assegno tornerà al valore pieno.

Attenzione! Questa possibilità non preclude quella della pensione anticipata (ex pensione di anzianità), conseguibile – a prescindere dall’età anagrafica – a patto di aver versato per il 2023: 

  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
     
  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. 

 


Quota 103 o Pensione anticipata flessibile

Si tratta di un’opzione introdotta dalla legge n.197/2022 che ha modificato il decreto legge 4/2019 e che consente di accedere alla pensione con 62 anni di età e 41 di contributi; la misura ha carattere sperimentale e la sua validità si estende pertanto a tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata INPS) che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2024. 

Attenzione! Per esercitare questa possibilità, è necessario possedere contemporaneamente entrambi i requisiti minimi.  A proposito del requisito contributivo, occorre inoltre si ritiene valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurativo, fermo restando – così come precisato anche dalla circolare INPS 11/2019 -  il possesso di almeno 35 anni di contribuzione effettiva, al netto di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Per raggiungere il requisito contributivo, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, non titolari di pensione a carico di una delle stesse, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, ad esclusione dei contributi maturati presso le casse professionali per i quali è possibile ricorrere alla ricongiunzione onerosa.

La domanda può essere presentata una volta maturati i requisiti (anche nel 2024, se raggiunti entro il 31 dicembre dell’anno precedente), mentre la prestazione decorre 7 mesi dopo la maturazione del diritto per effetto della finestra trimestrale prevista. Per quanto riguarda la misura della pensione, va precisato che l’importo non subisce nel calcolo alcuna penalizzazione, pur verosimilmente meno generoso di quello di un’ipotetica pensione anticipata per effetto sia del minor numero di anni di contribuzione sia di un coefficiente di trasformazione più basso. Va però tenuto conto che il trattamento di pensione anticipata flessibile viene riconosciuto per un valore lordo mensile massimo dell’assegno di pensione non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui il diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, decreto legge n. 201/2011 (67 anni di età per entrambi i sessi fino al 2026 per l’accesso alla pensione di vecchiaia). Inoltre, la Legge di Bilancio 2024, ha modificato il metodo di calcolo relativo alla pensione Quota 103, prevedendo l’obbligatoria conversione al metodo di calcolo contributivo, solitamente più svantaggioso rispetto al metodo di calcolo misto. 

Attenzione! Chi andrà in pensione con Quota 103 non potrà percepire redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (attualmente, 67 anni): all’assoluto divieto di cumulo durante il periodo di anticipo – pena la sospensione della pensione stessa – è comunque prevista una deroga per il lavoro autonomo occasionale entro il limite annuale di 5.000 euro lordi annui. Chi richiede la pensione in Quota 102 deve dichiarare l’assenza o meno di redditi incumulabili, mediante la presentazione del modello AP140 in fase di domanda di pensione. 

Si ricorda anche che per coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2024, l’accesso è consentito anche negli anni successivi, ferma restando la possibilità di accedere anche alle pensioni Quota 100, Quota 102 e 103 versione 2023 per chi ne aveva maturato i requisiti entro, rispettivamente, il 2021, il 2022 e il 2023.

La Legge di Bilancio 2024 ha rinnovato il cd. Bonus Maroni, incentivo previsto per coloro che, raggiunti i requisiti per la pensione in Quota 103, decida di rimanere in servizio. Si potrà scegliere se continuare a versare contributi, aumentando la futura pensione, o godere dell’incentivo beneficiando di una decontribuzione totale in busta paga ricevendo il valore della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore (9,19% dell’imponibile previdenziale) che avrebbero dovuto essere versati all’Inps. Il bonus decorre dal mese successivo alla richiesta telematica da presentare all’Inps con una notifica al datore di lavoro e rimane attivo fino all’età della vecchiaia o, se anteriore, alla liquidazione della pensione.

 

TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ

Sono previsti due distinte prestazioni: l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità.


Assegno d'invalidità

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di 1/3, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

L’assegno ha carattere temporaneo: viene infatti accordato solo per un triennio, suscettibile di riconferma sempre che il soggetto risulti ancora invalido. Alla scadenza del triennio, per ottenerne la conferma il titolare di assegno è tenuto a presentare apposita domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente e cioè indipendentemente dalla domanda dell’interessato. Al compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia, sempre che ricorrano i relativi requisiti di contribuzione, l'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia.

L’assegno d’invalidità è ridotto proporzionalmente all’entità dei redditi, conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all’invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, l’assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera invece 5 volte l’ammontare annuo del minimo, la riduzione sale al 50%.

Prestazioni di invalidità e regime di cumulo Lavoratori parasubordinati: invalidi e cumulo redditi

*Si tratta di reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa

Il trattamento minimo INPS per il 2024 è pari a 7.781,93 euro annui, vale a dire 598,61 euro mensili. 



Pensione d’inabilità

Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, l'assicurato che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità è costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che l’inabile avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino all’età di 60 anni (uomini e donne). L’anzianità contributiva da considerare non può comunque superare i 40 anni.

Requisito contributivo
Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di contribuzione: almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda. 

 

 

LA PENSIONE AI SUPERSTITI 

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere almeno 15 anni di contribuzione, ovvero 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni e universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%. Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli:100%; un genitore: 15 %; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%. La pensione ai superstiti non può, in alcun caso, risultare superiore all’intero ammontare della rendita della quale risultava titolare, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.

Se il superstite possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: al 75%, in presenza di redditi imponibili IRPEF (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; al 60%, in presenza di redditi  d’importo annuo superiore a 4  volte il trattamento minimo; al 50%, in presenza di redditi imponibili Irpef d’importo annuo superiore a 5  volte il trattamento minimo INPS (legge 335/95).

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti 

Cumulo tra reddito e pensione di superstiti

Il trattamento minimo INPS per il 2024 è pari a 7.781,93 euro annui, vale a dire 598,61 euro mensili. 
 

In ogni caso, il trattamento pensionistico che deriva dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere inferiore a quello che spetterebbe al pensionato se il reddito fosse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti a quella in cui si colloca il reddito posseduto (cd. salvaguardia), come chiarito dalla circolare Inps n. 108/2023 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022

 

DECORRENZA DELLE PENSIONI

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto. La pensione anticipata (e di anzianità) decorrono, dal 2019, tre mesi dopo il compimento dei requisiti, con la cosiddetta “finestra mobile”. L’assegno di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal mese successivo a quello della relativa domanda.  La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

 

 

MISURA DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo della pensione è esclusivamente contributivo, il medesimo criterio stabilito per i lavoratori dipendenti assunti dopo l’1 gennaio 1996.

Il sistema contributivo funziona ad accumulo. Il lavoratore provvede, con il concorso dell'azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio. Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL (il Prodotto Interno Lordo) e all'inflazione. Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l’aumentare dell’età. Con riferimento al 2023, ad esempio, il coefficiente è pari al 4,615%, per chi chiede la rendita a 60 anni, sale al 5,352% per chi resiste fino a 65 anni e al 6,395% se si decide di arrivare fino a 70 anni. A partire dal 2019, i coefficienti di trasformazione sono rivisti ogni due anni - in precedenza lo erano ogni 3 - sulla base della evoluzione degli andamenti demografici (speranza di vita). 

Per le pensioni liquidate a soggetti di età inferiore a 57 anni (pensione di inabilità e pensione ai superstiti) si applica il coefficiente di trasformazione previsto per coloro che hanno compiuto i 57 anni.

        Confronto fra i vecchi coefficienti di trasformazione e i nuovi validi a partire dal 2023 Confronto fra i vecchi coefficienti di trasformazione e i nuovi validi a partire dal 2023

Per le pensioni liquidate sulla base del criterio contributivo, le disposizioni sull'integrazione al minimo non trovano applicazione.

 

La rivalutazione delle pensioni 

La perequazione delle pensioni è la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita. Si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive; trova applicazione per le pensioni dirette e ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta), indipendentemente che siano integrate al trattamento minimo. L’applicazione della perequazione avviene al 1° gennaio di ogni anno sulla base degli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’Istat.

Il decreto ministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2024 è pari a 8,1% dall'1 gennaio 2024. La rivalutazione dipenderà dalle fasce di reddito:

  • 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il TM;
     
  • 85% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il TM e pari o inferiori a 5 volte il TM;
     
  • 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il TM e pari o inferiori a 6 volte il TM;
     
  • 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il TM e pari o inferiori a 8 volte il TM;
     
  • 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il TM e pari o inferiori a 10 volte il TM;
     
  • 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il TM.

Il trattamento minimo di riferimento in pagamento dal primo gennaio 2024 è pari a 598,61 euro.

 

Potrebbe interessarti anche

Previdenza, i conti del sistema tra gestioni in attivo e in passivo

Nel 2021 la spesa pensionistica è ammontata a 238,271 miliardi: tenuto conto della ripresa delle entrate contributive post COVID-19, il saldo negativo tra entrate e uscite si è attestato a circa 30 miliardi. Un deficit su cui pesa soprattutto il disavanzo di alcune gestioni, come quella dei dipendenti pubblici